Vai su Google, clicca su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 Marzo 2020, vai alla pag / 7 e leggi attentamente l'Art. 15..:
Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni....
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PS:...se vuoi continua a leggere, se invece ti basta quello che hai letto....!
umberto marabese
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