mercoledì 23 dicembre 2020

umberto marabese - I pericoli di "copri fuoco", di "oblighi sanitari", di "libertà personale"...arriva la "difesa dalla nostra Carta Costituzionale".

La costituzione italiana


Cosa dice la nostra Costituzione?

Se un disegno di legge simile fosse presentato in Italia, sarebbe in contrasto con tutto l’impianto della nostra Carta Costituzionale e in particolare con alcuni principi fondamentali in essa stabiliti: 

con l’articolo 1 che attribuisce la sovranità al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

con larticolo 3 che stabilisce l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini

con l’articolo 13 sulla libertà personale, 

con l’articolo 32 che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Contro questi progetti che si pongono al di fuori dell’ordine costituzionale è necessario un’opposizione politica in parlamento, giudiziaria nelle competenti aule di tribunale e dinanzi alla Corte Costituzionale, nonché civica e culturale, nelle piazze, in favore del rispetto delle Costituzioni e delle Carte fondamentali dei diritti.

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l'Art.  1  -- L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

l'Art.  3 -- Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 


 l'Art. 13--  La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


l'Art. 32 -- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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PS: O si cambiano questi articoli con una nuova "Legge Costituzionale" votata in Parlamento.

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