PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo":
- Art. 70 - ( del Titolo I Sezione II Parte II - Ordinamento della Repubblica )
- Art. 70 - ( del Titolo I Sezione II Parte II - Ordinamento della Repubblica )
...in
realtà
ne modifica..."41"... profondamente e su linee molto
restrittive della "democrazia" voluta dai Padri
Costituzionali che hanno voluto che eventuali drastici
cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da
maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di
Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e
Senatori".
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese
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DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
40
1.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per
le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare,
nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario
straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di
rappresentanza.....
2.
Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3.
Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale,
entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore,
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono,
secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione
funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi
comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni
altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle
due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente,
nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei
rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni
successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia,
imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le
Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che
regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni
organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi,
instaurati anche con i terzi.
4.
Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane,
fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di
area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni
in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle
circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della
Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo
comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei
senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori
di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
6.
I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in
base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni
consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna
da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
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