Accordo di acquisto avanzato per i vaccini
COVID-19 per gli Stati membri dell'UE
Gli attivisti italiani mi hanno inviato l'accordo di acquisto anticipato (APA) firmato nel novembre 2020 tra gli Stati membri dell'UE e Pfizer/BioNTech. Questo sembra essere autentico, ma non è stato verificato in modo indipendente.
Il contratto di 59 pagine e le 45 pagine di allegati si trovano qui:
Pfizer BioNTech Accordo della Commissione UE
A causa della grande quantità di informazioni contenute in questo documento, oggi non cercherò di analizzarle tutte. In effetti, spero che i miei lettori, altri giornalisti, avvocati e analisti possano aiutare in questo compito. Chiedo (non richiesto in alcun modo) che se scrivi i tuoi risultati e desideri collegare il documento, ricollegati alla pagina di destinazione del Malone Institute e ai documenti PDF che si trovano lì.
Si prega di utilizzare questo documento in modo responsabile: non ho modificato nulla in esso.
Piuttosto che provare a ricreare ciò che è nel documento, leggi tu stesso. Nel corso del tempo, aspettati più analisi.
Testo citato direttamente dall'Accordo:
1.1.1 Prove e controlli di qualità L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prove di stabilità della tenuta alla rinfusa, prove di produzione, convalida (inclusa, a titolo esemplificativo, la convalida di metodi, processi e pulizia delle apparecchiature), materie prime, prodotti finiti sfusi in corso e stabilità ( chimici o microbici) prove o verifiche necessarie per assicurare la qualità del Prodotto e prove o verifiche previste dalle Specifiche e dalla Buona Fabbricazione
11.6.4 Limiti di responsabilità
(i) Tenendo conto della natura senza precedenti dell'attuale situazione COVID-19 e delle circostanze eccezionali in cui il vaccino deve essere consegnato, le parti concordano esplicitamente che l'Appaltatore e le sue Affiliate non possono essere ritenute responsabili per eventuali danni se non per danni comprovati che sono subiti dalla Commissione o dagli Stati membri partecipanti come diretta conseguenza di una violazione da parte dell'Appaltatore o delle sue Affiliate degli obblighi ai sensi del presente APA o di un Modulo d'ordine dei vaccini, e che l'Appaltatore e le sue Affiliate non saranno in ogni caso responsabili per consegne in ritardo (fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di utilizzare i migliori sforzi ragionevoli di cui all'articolo 1.6.3), perdita di entrate, perdita di risparmi previsti, perdita di affari, perdita di profitto, perdita di avviamento, danni reputazionali,perde a causa di interruzioni economiche o costi di forniture alternative.
11.6.4 Nessuna limitazione di responsabilità
(i) Nulla nel presente APA esclude o limita la responsabilità di una delle parti per:
(a) dolo, frode o falsa dichiarazione fraudolenta;
(b) qualsiasi violazione dell'Articolo 11.9 (Riservatezza);
(i) Nulla nel presente APA esclude o limita la responsabilità di una delle parti per:
(a) dolo, frode o falsa dichiarazione fraudolenta;
(b) qualsiasi violazione dell'Articolo 11.9 (Riservatezza);
(1.12.1) La Commissione, a nome degli Stati membri partecipanti, dichiara che l'uso dei vaccini prodotti nell'ambito del presente APA avverrà in condizioni epidemiche che richiedono tale uso e che la somministrazione dei vaccini sarà pertanto condotta sotto la responsabilità esclusiva di gli Stati membri partecipanti. Pertanto, ciascuno Stato membro partecipante indennizzerà e manleverà l'Appaltatore, le sue Affiliate, i subappaltatori, i licenziatari e i sublicenziatari, nonché i funzionari, direttori, dipendenti e altri agenti e rappresentanti di ciascuno (insieme, le "Persone indennizzate")da e contro tutte le responsabilità sostenute, le transizioni di cui all'Articolo I.12.6 e le ragionevoli spese legali esterne sostenute per la difesa di rivendicazioni di terzi (incluse ragionevoli spese legali e altre spese) relative a danni, danni e perdite come definiti in Articolo I.12.2 (insieme, le "Perdite") derivanti da o relative all'uso e all'impiego dei Vaccini nella giurisdizione dello Stato membro partecipante in questione.
1.12.8 Le parti convengono espressamente che:
(i) qualsiasi garanzia fornita dall'Appaltatore, espressa o implicita, ai sensi del presente APA in merito al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione o alla conformità del prodotto alle specifiche non pregiudica le disposizioni del presente articolo I.12, che si applicano indipendentemente e prevalere su tali garanzie, inclusa qualsiasi violazione (rivendicata) di tale garanzia; e
uno Stato membro partecipante non ha il diritto di sospendere e/o non adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente clausola
salvo che lo Stato membro partecipante fornisca prove ragionevoli dell'applicabilità di una delle situazioni elencate nel presente articolo I.12.1, lettere i) e ii), e la questione sia sottoposta alla risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo I.13
ALLEGATO III: STATI MEMBRI PARTECIPANTI
Germania Francia Italia Spagna Austria Grecia Cipro Malta Danimarca Svezia Finlandia Irlanda Portogallo Belgio Lussemburgo Paesi Bassi Polonia Romania Bulgaria Slovenia Croazia, Repubblica ceca Ungheria Slovacchia Lituania Lettonia Estonia
Grazie a tutti al The Malone Institute per aver aiutato a pubblicare rapidamente questi documenti sul sito web!
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