- Art. 70 - ( del Titolo I Sezione II Parte II - Ordinamento della Repubblica ) che attualmente recita:
<< La funzione legislativa è esercitata colettivamente dalle due camere (Senato e Camera dei Deputati) >>
...in reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee molto restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto che eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per giorno...!
umberto marabese
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Art. 10. (Procedimento
legislativo) 1. L'articolo
70 della Costituzione è sostituito dal seguente :
«Art. 70. -- La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi
di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.....
Le stesse leggi, ciascuna con
oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre
di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si
pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di
procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero
quando la Camera
dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere
promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno
attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci
giorni dalla data di trasmissione.... Per i 1 / 2 ECCO IL TESTO DELLA NUOVA
COSTITUZIONE Art. 70 di RENZI-BOSCHI Scritto da stampaparlamentare.it medesimi
disegni di legge, la Camera
dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi
nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni
di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni
di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato
della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere
attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all'esame della Camera dei deputati».
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