Marco Tosatti...
...Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo parere pubblicato dal Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB) sul sito del Comitato stesso. Buona lettura e condivisione.
§§§
Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB)
Parere n. 19 sulla capziosità del dibattito scientifico relativo alla sicurezza, all’efficacia e alla natura dei cosiddetti vaccini anti-Covid
Poiché è ormai evidente che l’emergenza sanitaria ha costituito il pretesto per introdurre strumenti digitali di controllo sociale fondati sull’obbligo vaccinale, dovrebbe essere altrettanto evidente che il tentativo di polarizzare l’attenzione di una parte della società civile sul dibattito medico-scientifico relativo alla sicurezza, all’efficacia e alla natura dei cosiddetti vaccini anti-Covid non è altro che un modo per celare la verità gettando polvere negli occhi del pubblico.
Un tale dibattito, oltre a essere in sé sterile, è evidentemente capzioso, atteso che gli snodi critici poc’anzi individuati (sicurezza, efficacia, natura) sono tutti risolti in modo univoco dalla disciplina europea che ha autorizzato l’immissione in commercio dei medicinali su cui si è fondata la cosiddetta campagna vaccinale e che vengono impropriamente definiti “vaccini anti-Covid”.
Proprio le evidenze normative formalizzate dalla disciplina giuridica richiamata, infatti, permettono di confutare agevolmente la strategia semantica e comunicativa utilizzata da più di due anni da quanti hanno concepito, attuato o avallato la sperimentazione di massa di medicinali fondati sulla tecnica dell’mRNA, i cui effetti sono al momento sconosciuti, ma che sembrano comunque in grado di interagire con il DNA dei soggetti riceventi.
Nella prospettiva indicata viene anzitutto in rilievo la definizione del campo di applicazione del regolamento della Commissione europea n. 507/2006 che ha autorizzato, in via condizionata e provvisoria, l’immissione in commercio dei cosiddetti vaccini: campo di applicazione che, come è reso palese dal titolo del regolamento medesimo, si limita ai «medicinali per uso umano». Questa evidenza, da sola, elimina ogni dubbio in ordine alla natura e alla definizione dei prodotti in questione, che pertanto devono essere considerati medicinali e non “vaccini”1.
In secondo luogo viene in rilievo l’art. 4, n. 1, del regolamento in questione, secondo cui i medicinali in questione possono essere immessi in commercio «malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla (loro) sicurezza e all’efficacia», ciò che da solo elimina ogni dubbio non solo in ordine alla loro pretesa affidabilità, ma anche alla finalità sperimentale della loro somministrazione. A conferma di quanto affermato basti rilevare che, se «dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia» fossero stati disponibili ab origine, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere alla procedura di autorizzazione condizionata per l’immissione in commercio dei cosiddetti vaccini, che pertanto devono essere considerati veri e propri medicinali sperimentali.
In terzo luogo vengono in rilievo gli artt. 5, n. 1, e 6 del regolamento in questione, secondo cui grava sul titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, che in quanto provvisoria ha validità annuale, «l’obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi» prima di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione medesima, nonché l’obbligo di accompagnare la domanda di rinnovo, da presentarsi sei mesi prima della scadenza, «unitamente a una relazione provvisoria sul rispetto degli obblighi specifici cui è subordinato»: studi che – alla luce del fatto che a più di due anni dall’avvio della campagna vaccinale il dibattito circa la bontà dei “vaccini” aumenta d’intensità, anziché diminuire – è ragionevole ritenere non siano mai stati condotti, come del resto ha pubblicamente ammesso nell’ottobre 2022 una delle aziende titolari dell’autorizzazione condizionata2.
Ma non basta, perché la mancanza di studi atti a dimostrare la sicurezza dei “vaccini” si desume anche dagli allegati alle decisioni dell’ottobre 2022 con cui la Commissione – pur in assenza di un’esplicita richiesta da parte delle aziende produttrici e comunque in anticipo rispetto ai termini stabiliti dalle autorizzazioni condizionate di cui sopra, anche se con un singolare tempismo rispetto alle pubbliche ammissioni richiamate al paragrafo precedente – ne ha autorizzato in via definitiva l’immissione in commercio: confermando così, una volta di più, l’opacità dell’intera vicenda3.
La conoscenza responsabile e consapevole delle evidenze normative poc’anzi richiamate permette di apprezzare nelle loro molteplici correlazioni i rischi collegati e conseguenti, da una parte, all’enfasi politico-mediatica posta su dibattiti scientifici autoreferenziali e non scevri da conflitti di interesse e, dall’altra, alla medicalizzazione dell’esistenza umana fondata su pretesi approcci preventivi, ma in realtà affidata alla sperimentazione di medicinali (come nel caso dei “vaccini” a mRNA) capaci di provocare – in modo non imprevedibile e forse non del tutto imprevisto – effetti sconosciuti nel breve, nel medio e nel lungo periodo, a loro volta in grado di giustificare nuovi trattamenti sanitari obbligatori, nuovi divieti e nuove misure restrittive di varia portata e intensità.
Soprattutto, ad avviso del CIEB, la conoscenza responsabile e consapevole delle evidenze normative richiamate dovrebbe permettere di cogliere la primazia dell’etica e del diritto sulla scienza e sulla medicina, primazia che discende direttamente dal principio del primato dell’essere umano sugli interessi della società, quale codificato da numerose convenzioni internazionali e dalla stessa Costituzione italiana.
Tutto ciò premesso, il CIEB:
- – mette in guardia contro chi, assumendo posizioni di esaltazione fideistica della scienza, distrae l’attenzione del pubblico da principi intangibili e inalienabili che si collocano al di sopra e al di fuori di qualsivoglia dibattito scientifico;
- – esorta a valutare attentamente i messaggi veicolati da certi media in merito all’efficacia delle terapie geniche che – all’indomani della diffusione dei “vaccini” a mRNA – sembrano promettere nuove soluzioni a patologie fino a poco tempo fa caratterizzate da percorsi diagnostici e terapeutici complessi e dall’esito non scontato;
- – denuncia il fatto che la direzione degli organismi istituzionalmente preposti a promuovere il dibattito bioetico, biogiuridico e biopolitico, e quindi a sollecitare l’esame critico della compatibilità tra il progresso della biomedicina e la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, è paradossalmente affidata a rappresentanti del mondo medico-scientifico;
- – invita a criticare apertamente l’operato di quanti, contribuendo ad alimentare il dogmatismo scientista generato dalla vicenda Covid, attentano apertamente alla libertà d’opinione, come nel caso dello spot avallato dall’Organizzazione mondiale della sanità che definisce «a killing force» le convinzioni dei soggetti che hanno scelto di non vaccinarsi, equiparandole al «global terrorism» o al «far extremism on the far right» 4;
- – invita ancora una volta a non abbassare la guardia e a diffidare di ogni ipotesi di pacificazione nazionale post- emergenziale, tenuto anche conto della possibilità che nuove situazioni di crisi siano pianificate o utilizzate per giustificare l’introduzione di ulteriori misure restrittive dei diritti e delle libertà fondamentali.
CIEB, 29 dicembre 2022
Il testo originale del presente Parere è pubblicato sul sito: www.ecsel.org/cieb
***
1 Cfr. il regolamento della Commissione europea n. 507/2006 relativo all’immissione in commercio
condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in Guue n. L92 del 30 marzo 2006, pag. 6.
Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/10/12/pfizer-ammette-nessun-test-sui-
2 vaccini-per-stop-a-contagi/6835853/.
3 Le autorizzazioni definitive sono state rilasciate ai sensi degli artt. 10, n. 2, e 14bis, n. 8, del regolamento n. 726/2004, citato alla nota 1, e sul presupposto della rispondenza dei “vaccini” in questione ai requisiti stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83 del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (in Guce n. L311 del 28 novembre 2001, pag. 67). Una sintesi delle decisioni in parola è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C457 del 30 novembre 2022, pag. 1 e ss.
4 Cfr. https://twitter.com/PeterHotez/status/1602999549974695936.
Nessun commento:
Posta un commento