Boschi bugiarda: leggi ad patrem! Chi sbaglia non paga a norma di legge. Manda un messaggio su Twitter al ministro con #BoschiBugiarda.
Il Governo salva papà Boschi
"Se mio padre ha sbagliato deve pagare. Non esistono due pesi e due misure".
Il Ministro Boschi ha pronunciato queste parole in Aula, prima della votazione sulla Mozione di Sfiducia per Conflitto di Interessi, presentata dal M5S.
Parole infondate e smentite dai fatti del Governo. Il Sig. Pier Luigi Boschi non può pagare, infatti, come gli altri membri del Cda dell’ex Banca Etruria, non può rispondere dei danni provocati dalla propria condotta illecita direttamente verso i soci risparmiatori derubati, grazie al decreto n. 180 del 2015 approvato dal Governo a recepimento della Direttiva Europea n. 59 del 2014 (quella sul "bail in"). Decreto, ai quali lavori preparatori, il Ministro Boschi pare vi abbia assistito o, comunque, partecipato. La direttiva europea, però, è stata recepita dal Governo in maniera sostanzialmente difforme per escludere volontariamente le responsabilità in capo agli amministratori delle ex banche e creare in loro favore uno scudo giuridico.
Parole infondate e smentite dai fatti del Governo. Il Sig. Pier Luigi Boschi non può pagare, infatti, come gli altri membri del Cda dell’ex Banca Etruria, non può rispondere dei danni provocati dalla propria condotta illecita direttamente verso i soci risparmiatori derubati, grazie al decreto n. 180 del 2015 approvato dal Governo a recepimento della Direttiva Europea n. 59 del 2014 (quella sul "bail in"). Decreto, ai quali lavori preparatori, il Ministro Boschi pare vi abbia assistito o, comunque, partecipato. La direttiva europea, però, è stata recepita dal Governo in maniera sostanzialmente difforme per escludere volontariamente le responsabilità in capo agli amministratori delle ex banche e creare in loro favore uno scudo giuridico.
Lo stravolgimento della Direttiva Europea....
Sin da subito, si rileva che tra i Principi Generali della Direttiva Europea n. 59 del 2014 vi è l'art. 34, comma 1, lettera e) il quale prevede che gli Stati membri, nell’ambito del programma di risanamento o di risoluzione di un ente bancario in dissesto, sono tenuti a mantenere ferme le responsabilità, civili e penali, delle persone fisiche o giuridiche che hanno provocato con la loro condotta il dissesto patrimoniale delle banche. La ratio della Direttiva, dunque, è quella di tutelare la posizione dei risparmiatori nei confronti di coloro responsabili di averli ridotti sul lastrico e di indurre gli Stati membri a di risanare ove possibile gli enti in dissesto, attraverso nuove procedure.
Il Governo, dunque, recepisce la Direttiva Europea e approva il decreto n. 180 del 2015 che introduce nel nostro ordinamento giuridico un nuovo ed atipico istituto, ad oggi sconosciuto, denominato “Programma di Risoluzione” (art. 35, comma 3) finalizzato a risanare o a risolvere le Banche in dissesto patrimoniale. Una procedura, dunque, totalmente differente dal Fallimento, dall’Amministrazione Straordinaria e dalla Liquidazione Coatta Amministrativa disciplinati dal Testo Unico Bancario vigenti nel nostro Paese. Nell’istituire tale nuovo Programma di Risoluzione il Governo, anziché creare delle norme giuridiche ad hoc che lo disciplinassero magari (una volta tanto) con norme più favorevoli ai risparmiatori secondo quanto indicato dalla Direttiva UE, ha pensato di ricorrere per analogia alle norme già presenti nel testo Unico Bancario recependo, però, guarda caso, non le norme sull’Amministrazione Straordinaria (art. 70 e ss T.U.B.), bensì, quelle che regolano la Liquidazione Coatta Amministrativa delle banche (art. 80 e ss T.U.B). Ciò, nonostante, Banca Etruria, alla data di approvazione del decreto, fosse proprio in Amministrazione Straordinaria.
Il Governo, dunque, recepisce la Direttiva Europea e approva il decreto n. 180 del 2015 che introduce nel nostro ordinamento giuridico un nuovo ed atipico istituto, ad oggi sconosciuto, denominato “Programma di Risoluzione” (art. 35, comma 3) finalizzato a risanare o a risolvere le Banche in dissesto patrimoniale. Una procedura, dunque, totalmente differente dal Fallimento, dall’Amministrazione Straordinaria e dalla Liquidazione Coatta Amministrativa disciplinati dal Testo Unico Bancario vigenti nel nostro Paese. Nell’istituire tale nuovo Programma di Risoluzione il Governo, anziché creare delle norme giuridiche ad hoc che lo disciplinassero magari (una volta tanto) con norme più favorevoli ai risparmiatori secondo quanto indicato dalla Direttiva UE, ha pensato di ricorrere per analogia alle norme già presenti nel testo Unico Bancario recependo, però, guarda caso, non le norme sull’Amministrazione Straordinaria (art. 70 e ss T.U.B.), bensì, quelle che regolano la Liquidazione Coatta Amministrativa delle banche (art. 80 e ss T.U.B). Ciò, nonostante, Banca Etruria, alla data di approvazione del decreto, fosse proprio in Amministrazione Straordinaria.
Creditori non tutelati
La differenza tra i due istituti è importante, soprattutto per le azioni dei soci creditori: nell’Amministrazione Straordinaria. Infatti, l'esercizio dell'azione dei creditori sociali (ovvero azionisti, obbligazionisti, risparmiatori, ecc.) contro gli amministratori spetta loro direttamente. Se promuovono una causa civile contro un amministratore inadempiente e i risparmiatori recuperano dei beni, questi vanno a loro direttamente. Nella seconda procedura, ovvero, quella sulla Liquidazione, tale azione non può essere esercitata direttamente dai creditori, ma solo da un Commissario Speciale. Ne consegue, dunque, che la volontà politica del governo non è stata quella di tutelare al massimo i creditori, ma quella di tutelare gli amministratori, tra i quali papà Boschi.
La differenza tra i due istituti è importante, soprattutto per le azioni dei soci creditori: nell’Amministrazione Straordinaria. Infatti, l'esercizio dell'azione dei creditori sociali (ovvero azionisti, obbligazionisti, risparmiatori, ecc.) contro gli amministratori spetta loro direttamente. Se promuovono una causa civile contro un amministratore inadempiente e i risparmiatori recuperano dei beni, questi vanno a loro direttamente. Nella seconda procedura, ovvero, quella sulla Liquidazione, tale azione non può essere esercitata direttamente dai creditori, ma solo da un Commissario Speciale. Ne consegue, dunque, che la volontà politica del governo non è stata quella di tutelare al massimo i creditori, ma quella di tutelare gli amministratori, tra i quali papà Boschi.
Legge ad patrem
Il decreto legge n. 180 del 2015 del governo, prevede, infatti, all’art. 35, comma 3, che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e l'esercizio dell'azione dei creditori sociali (ovvero azionisti, obbligazionisti, risparmiatori) contro i membri degli organi amministrativi e direttivi della Banca (dunque anche contro il papà Boschi) può essere esercitato solo dai Commissari speciali e, previo parere, della Banca d'Italia.
Questo comporta che l’azione prevista dall’art. art. 2394 c.c. che prevede che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e integrità del patrimonio sociale” non può essere più intrapresa direttamente dai singoli risparmiatori defraudati, che avrebbero potuto così tentare di recuperare il capitale perduto aggredendo il patrimonio degli Amministratori.
Il doppio ruolo della Banca d'Italia
Il decreto legge n. 180 del 2015 del governo, prevede, infatti, all’art. 35, comma 3, che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e l'esercizio dell'azione dei creditori sociali (ovvero azionisti, obbligazionisti, risparmiatori) contro i membri degli organi amministrativi e direttivi della Banca (dunque anche contro il papà Boschi) può essere esercitato solo dai Commissari speciali e, previo parere, della Banca d'Italia.
Questo comporta che l’azione prevista dall’art. art. 2394 c.c. che prevede che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e integrità del patrimonio sociale” non può essere più intrapresa direttamente dai singoli risparmiatori defraudati, che avrebbero potuto così tentare di recuperare il capitale perduto aggredendo il patrimonio degli Amministratori.
Il doppio ruolo della Banca d'Italia
Come sarà, molto probabilmente preclusa loro, anche l’azione risarcitoria "residuale" prevista dall’art. 2395 c.c.., superata dalla specialità della legge bancaria. L’esercizio dei predetti diritti, dunque, per espressa volontà del Governo passano in capo ai Commissari speciali guidati dalla Banca d'Italia. Cioè la Banca d’Italia, tra l'altro sotto indagine per omesso controllo proprio sulle banche in dissesto, è chiamata a rappresentare i risparmiatori. Immaginate cosa ne verrà fuori!
Sintesi
I risparmiatori che dall'oggi al domani hanno perso tutti i loro risparmi e che dalla condotta illecita colposa o dolosa degli amministratori abbiano subito danni di natura patrimoniale, esistenziale, morale, biologica, ecc., oltre alla già perdita del proprio capitale, non potranno più agire direttamente nei confronti degli amministratori per la richiesta del risarcimento dei danni subiti. Il Governo, dunque, ha compiuto un'operazione chirurgica ai danni dei cittadini ed in favore di banche, banchieri e dei padri dei propri Ministri. Ha sottratto ai risparmiatori il diritto di richiesta danni precludendo loro diverse azioni civili, dopo averne sottratto interamente il capitale investito o risparmiato. Ha sottratto il diritto dei risparmiatori di rivolgersi al loro Giudice naturale (che il Governo ha sostituito con l'Arbitrato). Ha portato avanti una specie di concordato con le banche e con gli amministratori ai danni dei risparmiatori ai quali, a fronte di un loro credito complessivo di 474 milioni di euro, oltre tutti gli ulteriori danni subiti, ne sono stati proposti solo 100. Ha creato un vero e proprio scudo giuridico per gli amministratori colpevoli del dissesto. Ricordiamo, infine, che il papà Boschi, pare abbia accumulato nel periodo in cui ha amministrato l’Etruria (2011 – 2015) un patrimonio superiore a un milione di euro, tenuto nascosto nella dichiarazione pubblica patrimoniale della Camera dei deputati. Altro che chi ha sbagliato deve pagare. In un altro mondo magari! In questo a pagare sono solo i cittadini e oggi le leggi non si chiamano più ad personam, ma ad patrem!
I risparmiatori che dall'oggi al domani hanno perso tutti i loro risparmi e che dalla condotta illecita colposa o dolosa degli amministratori abbiano subito danni di natura patrimoniale, esistenziale, morale, biologica, ecc., oltre alla già perdita del proprio capitale, non potranno più agire direttamente nei confronti degli amministratori per la richiesta del risarcimento dei danni subiti. Il Governo, dunque, ha compiuto un'operazione chirurgica ai danni dei cittadini ed in favore di banche, banchieri e dei padri dei propri Ministri. Ha sottratto ai risparmiatori il diritto di richiesta danni precludendo loro diverse azioni civili, dopo averne sottratto interamente il capitale investito o risparmiato. Ha sottratto il diritto dei risparmiatori di rivolgersi al loro Giudice naturale (che il Governo ha sostituito con l'Arbitrato). Ha portato avanti una specie di concordato con le banche e con gli amministratori ai danni dei risparmiatori ai quali, a fronte di un loro credito complessivo di 474 milioni di euro, oltre tutti gli ulteriori danni subiti, ne sono stati proposti solo 100. Ha creato un vero e proprio scudo giuridico per gli amministratori colpevoli del dissesto. Ricordiamo, infine, che il papà Boschi, pare abbia accumulato nel periodo in cui ha amministrato l’Etruria (2011 – 2015) un patrimonio superiore a un milione di euro, tenuto nascosto nella dichiarazione pubblica patrimoniale della Camera dei deputati. Altro che chi ha sbagliato deve pagare. In un altro mondo magari! In questo a pagare sono solo i cittadini e oggi le leggi non si chiamano più ad personam, ma ad patrem!
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