venerdì 4 novembre 2016

12°) Leggete come "vorrebbero" rottamare l' Art.73 e 134 della Costituzione Italiana.

 
 PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo": 
- Art. 70 - ( del Titolo  I   Sezione II  Parte  II - Ordinamento della Repubblica )
...in reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee  molto restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto che  eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
 Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...! 


umberto marabese (29.10.'17 )
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  Attuale Art. 73 della Costituzione:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Attuale Art. 134 della Costituzione:

 La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:
  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ];
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].
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L'articolo 73 e Art. 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:.......

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:...
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
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Post precedenti: ... 2°) -3°) - 4°) - 5°) - 6°) - 7°)... ...
https://umbertomarabese.blogspot.it/2016/10/7-leggete-come-vorrebbero-cambiare-l.html
https://umbertomarabese.blogspot.it/2016/10/8-leggete-come-vorrebbero-cambiare-l_98.html 
https://umbertomarabese.blogspot.it/2016/11/9-leggete-come-vorrebbero-cambiare-l.html
https://umbertomarabese.blogspot.it/2016/11/10-leggete-come-vorrebbero-mascherare-l.html 

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