lunedì 28 novembre 2016

34°) Come vorrebbero falsificare l'Art.135 (Elezione dei Giudici della Corte Costituzionale).




PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo": 
- Art. 70 - ( del Titolo  I   Sezione II  Parte  II - Ordinamento della Repubblica )
...in reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee  molto restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto che  eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
 Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!  

umberto marabese   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 135 – Attuale:

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [cfr. art. 84 c.2].
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [cfr. art. 90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [cfr. art. 58 c.2], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
  L'Art.135 viene falsificato...
(Elezione dei Giudici della corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».----

Nessun commento:

Posta un commento