domenica 20 novembre 2016

27°) Leggete come “vorrebbero rottamare" l’Art. 116 della Costituzione.



 
PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo": 
- Art. 70 - ( del Titolo  I   Sezione II  Parte  II - Ordinamento della Repubblica )
...in reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee  molto restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto che  eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
 Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...! 
umberto marabese  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attuale Art.116 ( Modifica della Costituzione )

Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

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 L’articolo 116 , il terzo comma "è sostituito dal presente"...
All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».
 
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 Post precedenti: ... 2°) -3°) - 4°) - 5°) - 6°) - 7°)...............

https://umbertomarabese.blogspot.it/2016/10/2-leggete-come-vorrebbero-cambiare-l.html

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