giovedì 21 giugno 2018

Orizzonte48 - SALVINI: " SU ROM-SINTI, ESIGENZE DI CENSIMENTO..."



PS: Per i miei assidui lettori e a quelli occasionali, ecco la risposta scritta e certificata sul caso richiesto dal Ministro Salvini..." Rom-Sinti, esigenza di censimento...".
umberto marabese
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All’esternata volontà (o intenzione) di procedere ad un censimento dei ROM da parte del Ministro dell'interno,  è seguita una lunga polemica che non sorprende tanto in quanto polemica e manifestazione di un pensiero contrapposto a quello espresso dal Ministro, quanto per l’inesattezza delle contro-argomentazioni che si baserebbero, in questo caso, addirittura su una presunta incostituzionalità del censimento stesso.
Senza tacciarmi di alcun merito, quindi, e al solo scopo di fornire qualche ulteriore elemento di valutazione e approfondimento sul tema, riporto in maniera riassuntiva i passaggi più significativi di un lavoro scientifico effettuato con particolare meticolosità dal prof. Daniele Trabucco (con pregresse esperienze di insegnamento di Diritto Costituzionale, ma anche di diritto Europeo) dal titolo LE MINORANZE NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO”, che espone in maniera chiarissima quali sono le garanzie costituzionali relativamente alle minoranze etniche e le ulteriori tutele derivanti dall’ordinamento nazionale ed internazionale.
   1) Innanzitutto l’autore (nel richiamare diverse fonti) chiarisce che la comunità internazionale non introducono trattamenti differenziati a tutela dei gruppi minoritari, ma rinviano all’autonoma determinazione delle autorità nazionali, e quindi alla facoltà di modulare il regime giuridico delle minoranze in funzione delle diverse situazioni nazionali.
Secondo un approccio comune a molte Costituzioni contemporanee che trova conferma in alcune risoluzioni del parlamento europeo  e nella Carta delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d’Europa del 1992 (Il cui preambolo richiama il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la CEDU del 1950, l’ Atto finale di Helsinki del 1975 ed il documento della riunione di Copenaghen del 1990), la tendenza è quella di prendere in considerazione l’oggetto della disciplina cioè la lingua e solo indirettamente i soggetti beneficiari, il che comporta il sostituire al concetto ambiguo ed onnicomprensivo di “minoranza nazionale” quello più specifico di lingua e cultura regionale o minoritaria....
La Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze, approvata dal Consiglio d’ Europa il 10 novembre del 1994, poi, distingue tra “langues minoritaires” cioè le lingue che in nessuna parte del mondo rivestono una posizione dominante all’ interno della società in cui sono praticate, pur potendo essere loro riconosciuto lo status giuridico di lingue ufficiali o nazionali, e “langues en situation minoritaire” ossia le lingue impiegate da popolazioni residenti all’interno di uno Stato ma che costituiscono lingue ufficiali di un altro Stato generalmente confinante, cui quelle popolazioni hanno cessato di appartenere per sopravvenute vicende storiche e mutamento di confini.
I precetti di tale Convenzione non sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati sottoscrittori, ossia non sono self executing ma richiedono un’opera di adattamento da parte degli ordinamenti giuridici interessati, mancando un’espressa definizione di minoranza nazionale.
In sede di ratifica, gli Stati possono optare, e variare così l’intensità dei loro impegni, in relazione ai settori enumerati: insegnamento, giustizia, pubblica amministrazione, media, attività culturali, rapporti economici e sociali. In ogni caso “ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13” (art. 2 della Carta del 1992).
Le disposizioni contenute all’ interno della Carta delle lingue regionali o minoritarie, non esauriscono la tutela accordata ai gruppi minoritari in quanto ai sensi dell’ articolo 4 secondo comma “le disposizioni del presente trattato non pregiudicano l’ applicazione di misure più favorevoli per le lingue regionali o minoritarie o per le persone appartenenti a minoranze, già in vigore o previste da precedenti accordi bilaterali o multilaterali”.
Vi è poi il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 Ratificato dall’Italia con l. 25 ottobre 1977 n. 881. L’articolo 27, in particolare, sancisce che “le persone appartenenti a….minoranze non possono essere private del diritto di impiegare la propria lingua ed avere la loro propria vita culturale” il che dovrebbe implicare una pretesa dei singoli all’intervento attivo dello Stato affinchè intervenga, legislativamente, a rimuovere ogni pregiudizio al libero e naturale esercizio all’utilizzo della lingua del gruppo minoritario di appartenenza.
Mentre, a livello di diritto internazionale pubblico, si dispone di una serie di documenti-Convenzioni sulla tutela delle minoranze, nazionali in particolare, sotto il profilo del diritto dell’Unione Europea, manca invece un principio espresso di salvaguardia delle minoranze che sia formalmente sancito nel Trattato CE.
Al di là, di alcune sporadiche menzioni nei documenti comunitari, l’attenzione va posta alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, nelle sue decisioni, ingloba il tema della tutela minoritaria all’interno del principio di parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri il quale, a differenza di quello sulla protezione delle minoranze, è espressamente previsto e contemplato nel Trattato (Art. 12, 1°comma, Trattato CE: “Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.)
Se nel Trattato di Amsterdam del 1997 (modificativo del Trattato CE ed UE), dopo aver sancito che la Comunità “contribuisce” al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri “nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali” , ci si limita ad una forma di tutela circoscritta agli aspetti culturali “al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture”, un riferimento chiaro al concetto di minoranza, si consegue solo con la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, originariamente incorporata nella Parte II del Trattato che istituiva una Costituzione per l’Europa  ed oggi, a seguito del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 , posta a Preambolo  dello stesso con valore giuridicamente vincolante.
La Carta dei Diritti Fondamentali, infatti, dopo aver genericamente sancito il rispetto, da parte dell’Unione, della diversità culturale, religiosa e linguistica, vieta “ogni discriminazione fondata……sull’appartenenza ad una minoranza nazionale”.
Il limite, tuttavia, della salvaguardia della diversità minoritaria in seno alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è però la ascrivibilità della protezione alle sole minoranze nazionali intese, secondo l’interpretazione maggioritaria, in senso etnico e razziale; aspetto, peraltro, ribadito anche dalla direttiva 2000/43/CE (65) del Consiglio dei Ministri dell’Unione, datata 29 giugno 2000 ed attuata nell’ordinamento italiano con D.Lgs. n. 215/2003, a seguito della quale gli Stati membri della Comunità si impegnano a vietare qualsiasi atto discriminatorio basato sulla razza o l’origine etnica, facendo salve, all’art. 5, le azioni positive degli Stati dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con l’appartenenza ad una determinata etnia.
La Costituzione Europea prima ed il Trattato di Lisbona ora, non lasciano agli Stati dell’Unione la disciplina della materia e non vogliono intervenire.
L’art. 6, 3° comma, infatti, del Trattato di Lisbona nella parte in cui incide sul Trattato UE indica come, in tema di diritti fondamentali, la politica comunitaria si informi tanto alla CEDU quanto soprattutto “alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”.

   2) Arrivando alla Costituzione Italiana, con l’indirizzo nazionalistico che aveva impedito, tra l’unificazione del Regno d’Italia (1861) e la prima guerra mondiale (1915-1918), il riconoscimento delle identità minoritarie ed il successivo regime fascista, anche le forme più elementari e semplici di tutela e protezione dei gruppi minoritari erano rimaste in sospeso.
Solo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale (1945) e con l’inizio dei lavori dell’Assemblea Costituente, chiamata a redigere il nuovo testo costituzionale italiano, il problema delle minoranze linguistiche iniziò a trovare una sua collocazione nella nuova forma che lo Stato repubblicano italiano si stava dando.
La Costituzione della Repubblica italiana non si spinge a disciplinare l’uso delle lingue minoritarie né ad individuare le minoranze linguistiche ma pone tra i suoi Principi Fondamentali una norma di carattere generale ossia l articolo 6, destinata a costituire il presupposto della tutela di tutte le situazioni linguistiche minoritarie: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.
Come esplicitamente dichiarato durante la fase dei lavori preparatori, l’inserimento di una disposizione normativa ad hoc esprimeva molto bene l’intenzione dei padri costituenti di impegnare l’ordinamento giuridico statale italiano alla tutela e protezione delle minoranze linguistiche, non in ottemperanza ad eventuali vincoli internazionali, bensì ad un principio autonomamente rilevante sul piano del diritto interno,  di impegnare la Repubblica nel suo complesso a concretare “quella garanzia di ordine positivo stabilita a favore delle varie minoranze linguistiche” con la conseguenza della ricaduta del dovere di tutela non soltanto sugli organi dello Stato centrale ma anche sulle diverse comunità territoriali ove queste formazioni sociali sono stanziate.
Il testo definitivo dell’articolo 6, è stato approvato dalla Assemblea Costituente il 22 luglio del 1947.
La disposizione originaria (diversa dalla formulazione attuale), che secondo le indicazioni del suo proponente on. Ernesto Codignola, avrebbe dovuto essere inserita nel titolo della Costituzione relativo all’ ordinamento regionale e che originariamente non compariva  nel progetto di Costituzione predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, andava a sostituire l’istituzione delle regioni a statuto speciale di confine (dove c’erano forti minoranze etnico-linguistiche) e consentiva anche l’introduzione di una generica garanzia per le popolazioni, di minore importanza, disperse sul territorio nazionale che avrebbero potuto chiedere in futuro rivendicazioni di carattere linguistico.
Su proposta dell’on. Tosato, il plenum dell’Assemblea Costituente decise, apportando delle modifiche che diedero al disposto la configurazione attuale, di inserire la disposizione normativa in esame tra i Principi Fondamentali della Costituzione dal momento che la protezione delle situazioni minoritarie non poteva essere relegata all’ambito regionale, in quanto dotata di un intrinseco interesse di portata generale. Con l’approvazione del testo dell’articolo 6, si superava l’obiezione dell’on. Meuccio Ruini il quale sosteneva inutile e pleonastica la previsione in oggetto dato che riteneva sufficiente il principio d’ uguaglianza, nelle sue varie articolazioni, a dare copertura e salvaguardia ai gruppi minoritari. Ma il legislatore costituente non adottò questa soluzione, tenuto conto della complessità e la variegata articolazione delle realtà minoritarie in Italia, optandoper un disposto ad hoc.
Con il testo attuale dell’articolo 6 veniva inoltre precisato di volersi preferire all’espressione “minoranze etniche” usata nella bozza di progetto presentata dall’on. Codignola, quella di “minoranze linguistiche”, rimarcando così l’intenzione dei padri costituenti di consentire la più ampia facoltà di apprezzamento delle situazioni minoritarie, nel rispetto dell’ unità e dell’integrità territoriale dello Stato.
Nonostante il tenore letterale dell’art. 6 della Costituzione che menziona espressamente le “minoranze linguistiche” , è fuor dubbio, evidenzia il Toniatti, che il disposto costituzionale in oggetto rappresenta “un esempio illustrativo del tentativo di conciliare un uso strumentalmente unitario del concetto di Nazione con la volontà di introdurre una norma di principio di garanzia per le proprie minoranze nazionali (ma definite linguistiche)”.
Le pronunce della corte Cost. che si sono succedute hanno chiarito che solamente un gruppo minoritario destinatario di norme interne attuative di specifici accordi internazionali o di disposizioni contenute in Statuti speciali, garantirebbe l’operatività del principio costituzionale di cui all’art. 6, ipostatizzando quel suo carattere di “norma direttiva e dalla applicazione differita”; viceversa, per quelle realtà minoritarie non beneficianti di alcun intervento diretto da parte del legislatore interno, il peculiare garantismo costituzionale non avrebbe potuto azionarsi, ascrivendo la tutela al mero profilo dell’eguaglianza formale ed all’ambito del riconoscimento dei diritti umani in generale.
In altri termini, la Corte Costituzionale ravvisa, a favore delle minoranze non riconosciute, unicamente una forma di tutela negativa consistente in un divieto generalizzato rivolto a tutti “i soggetti ed a tutti gli apparati pubblici” affinchè si astengano da “comportamenti” e da “atti che costituiscono persecuzione e discriminazione degli appartenenti alle minoranze.
L’esistenza di strutture o istituti organizzativi a finalità generali, costituisce la condicio ineludibile per una tutela minima delle comunità minoritarie al fine di consentire l’azionabilità delle pretese soggettive degli appartenenti alle medesime.
In conclusione, quindi, mentre le disposizioni europee non si preoccupano realmente delle minoranze, se non nei limiti della libertà di movimento e stabilimento, la Costituzione, se pure entro limiti determinati, garantisce una tutela effettiva alle minoranze, sul presupposto, però, che siano effettivamente riconoscibili ed individuabili.

   3) Non può non evidenziarsi anche come le tutele previste nell’art. 6 della Cost. siano strettamente collegate a quelle degli artt. 2 , 3 e 9 Cost.
Al principio pluralistico, come si evince dall’ articolo 2 della Costituzione, consegue la valorizzazione di tutte le formazioni sociali in cui si realizza la personalità dell’uomo, non più considerato isolatamente, ma visto nel vivo del tessuto sociale anche ove si tratti di comunità o di associazioni che hanno dimensioni più ridotte di quelle della comunità statale. Le minoranze etnico-linguistiche rientrano indubbiamente tra queste comunità e pertanto la loro tutela e salvaguardia si giustificano con le stesse considerazioni che costituiscono i presupposti per la tutela di tutti gli altri tipi di formazioni sociali.
Per quanto riguarda invece il nesso di collegamento tra l’articolo 6 ed il principio d’uguaglianza sancito all’articolo 3 della Costituzione, va osservato come quest’ultimo comporti il divieto di discriminazioni a cui consegue l’illegittimità di qualunque misura vessatoria nei confronti di determinate categorie di individui e quindi, indirettamente, anche verso coloro che appartengono ai gruppi minoritari. Tuttavia l’attuazione di una “tutela negativa” di questo tipo, se appare in linea di massima sufficiente a proteggere le “minoranze necessarie” cioè quelle che tendono a realizzare la propria integrazione con il gruppo sociale del quale fanno parte, non basta però a tutelare le “minoranze volontarie” le quali tendono a vedere valorizzate le proprie caratteristiche attraverso interventi statali o regionali di tutela positiva che può risultare solamente dall’adozione di provvedimenti particolari che stabiliscano nei lori confronti un regime giuridico privilegiato.
Infine, quanto al confronto tra articolo 6 e articolo 9. Quest’ultimo affermando che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storicoartistico della Nazione”, non si rivolge specificatamente alle minoranze linguistiche, bensì assegna ai poteri pubblici attribuzioni conservative e promozionali per assicurare e garantire la piena realizzazione del diritto alla cultura, di cui non sono titolari soltanto quanti si riconoscono in un’ identità minoritaria. A questo proposito, secondo la dottrina oggi dominante, è l’accertamento del c.d. animus comunitario cioè la consapevole condivisione di tutta una gamma di valori tradizionali, da effettuarsi con l’ausilio di criteri di ordine sociologico, politico, economico e culturale, che consente di qualificare determinati gruppi linguistici minoritari come formazioni sociali in base all’ articolo 2 e dunque meritevoli di “apposite norme” di tutela sulla base dell’ articolo 6. In questo caso non dovrebbero dunque sussistere ostacoli per l’ integrazione dei due precetti costituzionali sul piano esegetico che verrebbero a rafforzarsi reciprocamente ed a potenziare, in sede applicativa, la tutela minoritaria; laddove però tale consapevolezza non fosse ravvisabile, la tutela delle semplici varietà linguistiche dovrebbe ricadere nell’ ambito dell’ articolo 9, rilevando in questo caso le espressioni linguistiche minoritarie alla stregua di beni culturali, senza giungere ad identificare e differenziare per ciò stesso una comunità in quanto tale.

   4) Prima della legge ordinaria dello Stato n. 482/1999, quindi, le minoranze riconosciute dovevano essere quelle alle quali si rivolgevano le disposizioni normative degli statuti speciali e del diritto internazionale pubblico, mentre le comunità linguistiche per le quali non ricorressero i menzionati presupposti giuridici, poiché interessate da vicende storiche e costituzionali diverse, non potevano fruire in quanto tali del riconoscimento e della tutela delle realtà minoritarie riconosciute.
Inoltre, il principio supremo dell’articolo 6, se per le minoranze riconosciute appariva dotato di un grado minimo di operatività, nei confronti delle minoranze etnico-linguistiche non riconosciute avrebbe esplicato tutta la sua portata di norma programmatica che abbisognava e necessitava di attuazione ed integrazione tramite appropriate misure legislative ed amministrative.
L’attribuzione dello status di minoranza linguistica riconosciuta consentiva la predisposizione di misure positive di tutela sia a dimensione individuale sia collettiva, configurabili come veri e propri diritti linguistici, come dimostravano e dimostrano chiaramente gli statuti speciali e le relative norme di attuazione delle regioni Trentino-Alto Adige/SudTirol e Valle d’ Aosta.
Tuttavia affinchè gli strumenti di tutela fossero effettivi, occorreva procedere all’identificazione della minoranza ed all’accertamento della sua consistenza. Spettava quindi agli ordinamenti nazionali, nell’ambito della situazione antecedente l’intervento del legislatore statale tramite la legge 482/1999, di accertare la consistenza delle minoranze nazionali nei cui confronti le garanzie linguistiche devono trovare applicazione: venivano in considerazione, secondo il metodo soggettivo, le disposizioni che permettevano e consentono tuttora l’esercizio delle situazioni giuridiche soggettive anche al di fuori dell’ area mistilingue o quelle che stabilivano una dichiarazione d’appartenenza ad un gruppo linguistico come ad esempio nelle province autonome di Bolzano/Bozen e Trento. Tuttavia il c.d. censimento linguistico o etnico, si è sempre rivelata(per le ragioni più varie) una operazione difficile, e diverse minoranze (anche per paura di persecuzioni o discriminazioni) si sono sempre sottratta a censimenti e dichiarazioni di appartenenza.
I progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche seguivano, fin dalla seconda metà degli anni ’70, una certa diversità di approcci nella procedura d’identificazione soggettiva e territoriale delle situazioni minoritarie: dall’ indicazione nominale da parte del Parlamento delle comunità tradizionali di lingua non italiana, alla delega alle regioni ed agli enti locali della determinazione delle zone in cui fosse abituale se non prevalente l’uso di lingue diverse da quella italiana, alla previsione di una particolare procedura da attivarsi a cura degli stessi gruppi minoritari rappresentati dagli organi degli enti locali o da associazioni appositamente costituite.
Nel corso della IX legislatura (1985), i lavori parlamentari giunsero ad un progetto di legge unitario dal titolo “ Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche”, il quale iniziava elencando in maniera precisa e dettagliata i gruppi minoritari meritevoli di tutela e protezione giuridica, consistenti nelle “popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara” ed in quei gruppi linguistici “parlanti il ladino, il franco-provenzale e l’ occitano” cui, alla fine, seguiva la protezione della lingua e della cultura delle “popolazioni friulane e sarde”.
Il progetto di legge rinviava ad un decreto del presidente della giunta regionale, da adottarsi previa deliberazione della giunta stessa, nel rispetto delle condizioni minime stabilite dalla legge. Ma l’iniziativa del procedimento di tutela, e questa era una novità, era affidata ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, dei quali l’amministrazione regionale doveva acquisire il parere prima di procedere all’emanazione del decreto e nel testo poi ripresentato nel 1991 su iniziativa di un decimo dei consiglieri  comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza. Questi lavori parlamentari, non ottennero però un’approvazione definitiva da parte dei rami del Parlamento nazionale.
La legge del 15 dicembre del 1999 n. 482 ha proceduto, seguendo progetti di legge passati ma mai entrati in vigore, all’elencazione delle minoranze linguistiche storiche e dei vari idiomi. Tutte rientrano nel novero di tutela senza alcun tipo di distinzione tra realtà minoritarie riconosciute e non, ad eccezione della popolazione zingara che è citata nei disegni di legge precedenti ma non nel testo in oggetto. Recita infatti l’articolo 2: “In attuazione dell’ articolo 6 della Costituzione ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo”.
Quanto alla procedura di definizione degli ambiti territoriali per individuare chiaramente le realtà minoritarie, vanno evidenziati due presupposti fondamentali ossia la valorizzazione delle autonomie locali, da un lato, e del coinvolgimento popolare dall’altro i quali hanno trovato riscontro nel testo dell’ articolo 3: scomparso il rinvio alla legge regionale (come nei disegni di legge di cui si è accennato) e trasferita la titolarità della competenza ad individuare le aree di riferimento per la tutela minoritaria al consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, viene ribadita l’iniziativa di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, ferma restando l’attivazione di questo procedimento da parte della popolazione residente, mediante una consultazione realizzata ai sensi delle prescrizioni degli statuti e dei regolamenti comunali. Con questa procedura, si sostanzia un atteggiamento, mai venuto meno, ossia l’opportunità di legare il tema dell’identità linguistica e culturale a quello del decentramento territoriale.
In sintesi, va osservato come il merito di questa legge è stato sicuramente quello di far trasparire, anche se implicitamente, un nuovo concetto di minoranza linguistica intesa come “comunità diffusa” cioè un quid dotato di una sua autonomia personale che, perciò stesso, lo rende meritevole di tutela e protezione sul piano legislativo, attuando una inversione di tendenza radicale in quanto quella dicotomia tra minoranze linguistiche riconosciute e non riconosciute è stata, al meno sul piano normativo-legislativo definitivamente superata.
L’intervento, anche se tardivo, della legge dello Stato ha consentito di cancellare definitivamente quella distinzione tra minoranze linguistiche riconosciute e non riconosciute, presente sia a livello dottrinale sia a livello giurisprudenziale. La legge però non è autoapplicativa, ma ai sensi del disposto normativo dell’articolo 17 abbisogna di regolamenti governativi d’attuazione previo parere delle regioni italiane che ospitano le minoranze linguistiche neoriconosciute: “Le norme regolamentari d’ attuazione (attualmente contenute nel d.P.R. 2 maggio 2001 n.345) della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate”. Inoltre, è da precisare come la definizione delle aree territoriali e subcomunali tramite procedure che coinvolgano le popolazioni interessate e gli organi rappresentativi degli enti locali, l’eventuale modifica, anche se non esplicitamente e direttamente suggerita dal legislatore, degli statuti locali e dei regolamenti consiliari sia comunali sia provinciali per disciplinare gli usi pubblici delle lingue ammesse a tutela, l’adeguamento della legislazione delle Regioni ordinarie ai principi contenuti nella presente legge, a meno che la situazione normativa già vigente non contempli condizioni più favorevoli per le realtà minoritarie, costituiscono i principali adempimenti necessari a specificare le direttive disposte dal parlamento nazionale nel settore dell’insegnamento e dell’educazione (artt. 4-6), nel funzionamento dell’ amministrazione locale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria (artt. 7-9) ecc.
In definitiva il processo di attuazione della legge si rivela complesso ed articolato, ed il suo esito dipende dal grado di sensibilità e dallo spirito collaborativo di tutte le istituzioni coinvolte.
Tuttavia ci possono essere anche dei rischi e delle implicazioni connessi al progressivo e graduale rafforzamento della tutela minoritaria in quanto c’è il serio pericolo di pregiudicare i diritti degli altri cittadini; ecco perché diventa necessario, come si evince indirettamente dalla sentenza n. 356/1998 della Corte Costituzionale, un bilanciamento tra le posizioni giuridiche dei gruppi minoritari e la maggioranza deicives in nome di una effettiva, armoniosa e pacifica convivenza.
Ricostruite le tutele delle minoranze grazie al lavoro del prof. Trabucchi, pare evidente, quindi, come dalle norme costituzionali non si evinca affatto un divieto di effettuare un censimento delle minoranze linguistiche, né che un censimento debba necessariamente rispondere a finalità di “pulizia etnica” come da più parti evidenziato, ma che il censimento sia invece solo lo strumento per applicare effettivamente le tutele costituzionali.

   5) Il censimento resta uno strumento (che nell'antica Roma veniva effettuato già dalla fine del VI secolo a.C. e serviva a valutare il ruolo nell'organizzazione militare o politica e ovviamente la quantità di tasse dovute), spesso rimesso alle autorità  locali, per l’acquisizione di informazioni sulla popolazione insistente sul territorio per le finalità più varie: sicurezza, statistiche, tutela della salute, istruzione ecc.
Lo Stato e le autorità locali (per esigenze di tutela dei cittadini, ma anche dei non cittadini) dovrebbero essere messe in condizione di conoscere chi si trova (più o meno) stabilmente sul territorio e dove, di quali servizi usufruisce e di quali ha bisogno, di come incide sulle politiche locali e sull’economia di un territorio. Senza contare che chiunque si ritrova a stare (più o meno) stabilmente nel territorio italiano, fermo il rispetto da parte dello Stato e delle istituzioni e dei cittadini Italiani della lingua, della cultura, delle origini e delle abitudini di una minoranza linguistico-etnica, è tenuto a rispettare le regole dello Stato Italiano. Il rispetto delle regole, secondo principi basilari del diritto, comporta la necessità di applicare la sanzione in caso di infrazione delle regole stesse, con la conseguenza che non vi può essere alcuna sanzione nei confronti di chi non rispetta le regole dello Stato ospitante per il solo fatto di non essere in alcun modo censito.
Dovrebbe far riflettere la circostanza che, proprio in base alla nostra Costituzione e ai principi elaborati dalla Corte, il censimento e, quindi, il riconoscimento e l’accertamento della sussistenza di una minoranza linguistica, sia il presupposto per l’applicazione di una serie indefinita di tutele (tra cui il diritto al nome, al riconoscimento della capacità giuridica, riconoscimento dei diritti politici, diritto all’istruzione, alla salute, ecc) proprio al fine di equiparare le minoranze ai cittadini e non determinare discriminazioni, ma alcune minoranze si rifiutano di essere censite dietro la scusa che il mancato censimento corrisponderebbe ad una forma di libertà.
Non pare sia troppo azzardato pensare che il rifiuto di essere censiti sia l’unico modo per sottrarsi ad ogni forma di legalità che lo Stato Italiano, proprio per il dovere di tutela di sicurezza e benessere dei propri cittadini e per non incorrere in una forma di discriminazione a contrario (dal momento che nessun cittadino può sottrarsi dall’iscrizione all’anagrafe, dal possedere un documento di identità, dall’essere identificato e punito nel caso in cui commetta un qualsiasi reato, illecito, infrazione ecc), è tenuto a garantire.

   6) Poiché le parole del Ministro si sono rivolte, in particolare, ai ROM, e poichè gli zingari sono esclusi dall'ambito di applicazione della l. 482/99, qualche ulteriore elemento di approfondimento è tratto dallo studio “Le minoranze Rom e Sinte. Alla ricerca di uno status giuridico”  di cui non condivido nessuna delle considerazioni critiche ivi riportate (su prersunte discriminazioni operate nei confronti del ROM) ma solo alcune parti di ricostruzione fattuale che di seguito riporto.
Lo studio evidenzia come con riferimento ai ROM si ha a che fare con una realtà molto variegata. Rom e Sinti si distinguono dalle altre minoranze anche perché sono una minoranza transnazionale, e in Italia vi sono persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che possono avere uno status giuridico diverso l’una dall’altra:
a) Cittadini italiani: si può affermare che si tratta di una minoranza linguistica storica e cioè di una di quelle minoranze tendenzialmente permanenti da considerarsi frazioni del popolo, elemento costitutivo dello Stato. La circostanza che si tratti di cittadini italiani diffusi sul territorio nazionale, che si tratti di una minoranza priva di uno stabile radicamento territoriale, e che alcuni di costoro vivano in situazione di itineranza, non impedisce che sussistano le caratteristiche di una minoranza nazionale autoctona, cioè risultante da un insediamento umano tradizionale permanente sul medesimo territorio in cui si esercita la sovranità statale; 
b) Cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea: qualora invece si tratti di Rom o Sinti cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno lasciato a causa di forte marginalizzazione o di mancanza di possibilità di sviluppo specificatamente riguardanti gli appartenenti alla minoranza, la questione riguarda anche gli obblighi degli Stati membri dell’Unione europea. Essi hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e soggiorno in altri Stati membri, I Rom e i Sinti comunitari che entrino in Italia e che si trovino ad avere una vita itinerante hanno soltanto tre mesi per trovare un lavoro, prorogabili di altri tre se vi è una iscrizione ai centri per l’impiego. Inoltre le norme comunitarie vigenti non consentono l’accesso all’assistenza sociale in uno degli Stati membri prima di aver ottenuto il diritto di soggiorno, e il d. lgs. n.30/2007 di attuazione della direttiva comunitaria condiziona l’ottenimento e il mantenimento del diritto di soggiorno non soltanto ad uno dei presupposti previsti dalle norme comunitarie (un’occupazione regolare di tipo subordinato o autonomo, un legame familiare con altro cittadino dell’Unione residente in Italia dal quale sia economicamente mantenuto, l’iscrizione a corsi scolastici o universitari con autosufficienza reddituale e di copertura sanitaria, nulla facenza collegata alla disponibilità di un reddito e di un alloggio), ma anche alla residenza. È in ogni caso chiaro che, in base alle norme comunitarie e alle norme statali di attuazione, lo straniero comunitario di etnia rom o sinta che perda o non abbia quei requisiti, ovvero che non sia iscritto nell’anagrafe della popolazione residente in un Comune, o che sia o sia diventato un “onere eccessivo” per l’assistenza sociale si trova in una delle situazioni che legittimano l’adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato disposto nei suoi confronti dall’autorità di pubblica sicurezza.
c) Cittadini di Stati extracomunitari: nei confronti dei Rom e dei Sinti che siano cittadini di Stati extracomunitari si applicano le norme in materia di immigrazione (Testo Unico approvato con d. lgs. n. 287/1998) con margini di discrezionalità conferiti all’autorità di pubblica sicurezza che attengono anche alla possibilità di impedire nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale, l’accertamento dell’idoneità alloggiativa ai fini del mantenimento o del riacquisto dell’unità familiare e i nuovi reati di ingresso o permanenza irregolari nel territorio dello Stato che però non possono riguardare coloro che hanno comunque titolo al soggiorno perché inespellibili (richiedenti asilo, minori, donne incinte o che abbiano partorito un figlio da meno di sei mesi e loro mariti conviventi, parenti fino al secondo grado di cittadini italiani) o coloro che siano ammessi a programmi di integrazione e assistenza sociale in quanto vittime di violenza o di grave sfruttamento. Anche per i Rom e i Sinti titolari del permesso di soggiorno per lavoro vi è il problema del mancato rinnovo del permesso di soggiorno senza che vi sia un datore di lavoro che firmi un contratto di soggiorno che garantisca anche un alloggio; 
d) Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: quei Rom e Sinti che hanno lasciato Paesi extracomunitari in cui sono stati oggetto di persecuzioni o di danni gravi a causa di conflitti interni o internazionali hanno accesso ad una delle forme in cui lo straniero può godere del diritto d’asilo (art.10, comma 3 Cost.), quindi di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria) o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo ciò che prevedono le norme comunitarie ed internazionali e le norme statali. Come ogni altro richiedente asilo o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o di permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche Rom e Sinti hanno diritto di essere ammessi a tutte le misure di assistenza previste dalle norme comunitarie e nazionali anche durante l’esame della domanda di asilo.
e) Apolidi: ancora più complessa è la situazione di chi è apolide. In realtà ai Rom e ai Sinti che siano privi della cittadinanza di alcuno Stato la condizione di apolidia può essere riconosciuta soltanto se ne hanno perduta una quando erano già regolarmente residenti in Italia, mentre negli altri casi si dovrà ricorrere ad un’azione civile di fronte al giudice ordinario per far dichiarare lo status di apolide. In molti campi nomadi vi sono centinaia di bambini nati in Italia che però essendo figli di apolidi non formali non sono ancora cittadini italiani, né apolidi, trasmettendo così l’apolidia di fatto da genitore in figlio.
Per sanare la situazione per i minori di etnia rom nati in Italia da genitori in regola con il permesso di soggiorno, la legge prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana a condizione che abbiano risieduto legalmente nel nostro Paese dalla nascita ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età e che effettuino una dichiarazione entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Tuttavia, i giovani Rom che beneficiano di tale previsione sono un numero esiguo proprio per la mancanza del requisito della residenza legale continuativa (continuità anagrafica) in Italia dalla nascita al compimento della maggiore età.

  7) L’iscrizione anagrafica è disciplinata dalla legge n.1228/1954 e dal d.p.r. n.223/1989; tali norme prevedono l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e stabiliscono poi che le persone che non hanno fissa dimora si considerino residenti nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio.
Molti comuni hanno in passato rifiutato la residenza per la mancanza di alloggio adeguato. Una circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995, n.8 di fronte a prassi di alcuni Comuni ha ritenuto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedevano una documentazione ulteriore comprovante, ad esempio, la disponibilità di un’abitazione. Ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 94/2009 che  ha aggiunto un comma all’art.1 della legge n.1 228 /1954 in base al quale: «L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
In conclusione,  da quanto esposto, emerge come le situazioni relative alle minoranze siano molto complesse ed articolate, ma questo non esime lo Stato dall'onere di trovare le soluzioni più idonee a garantire il rispetto di principi costituzionali posti a garanzia dei diritti di queste minoranze ma anche delle popolazioni residenti che con le minoranze devono convivere.
Il concetto stesso di convivenza, nell'ambito di un medesimo territorio tra cittadini, stranieri, apolidi, nomadi, etnie minori o minoranze linguistiche, comporta un dovere generalizzato ed indiscutibile di rispettare le regole poste dall'ordinamento, uguali per tutti.
La residenza anagrafica è collegata al godimento di molti diritti soggettivi, e in pratica alla piena operatività della capacità giuridica (e di agire) delle persone umane interessate. In particolare si connette alla fruibilità legittima di molte prestazioni sociali; pertanto è stretto il nesso tra la funzione anagrafica e molti diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Mentre non si evince affatto, né dalla Costituzione, né dalle norme vigenti, che il censimento e l’iscrizione anagrafica dei Rom possa risultare incostituzionale.
L'obbligo di iscrizione anagrafica non è una discriminazione, nè una violazione costituzionale, ma è un generale dovere di chiunque, al fine di mettere le Stato in condizione di fornire i suoi servizi e tutelare i diritti di tutti: anzitutto, appunto, delle stesse collettività di minoranza, secondo un regime generale che si rivela oggettivamente "ampliativo" (cioè sostanzialmente strumentale alla concessione di benefici da parte della Repubblica italiana).---

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