PS: Così lontani così vicini?....ma no!...quando si tratta della Costituzione italiana insieme contro la nuova era della dittatura fascista?
umberto marabese
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M. C. " Sotto la pressione della pandemia e l’ansia comprensibile per superarla al più presto viviamo un periodo di profonde trasformazioni giuridiche, istituzionali e politiche senza chiara consapevolezza, in modo informe e casuale. Qui sta il vero pericolo. Tendenze in atto da tempo, almeno dalla grande crisi che inaugurò il millennio con le Torri Gemelle, che sono andate via via “volatilizzando” i poteri delle assemblee elettive, trasformando da noi l’attività legislativa sostanzialmente in convalida della decretazione d’urgenza, e ciò sempre, si dice, per rispondere con tempestività ed efficacia a un bisogno di sicurezza e protezione invocato dall’opinione pubblica, vanno ormai stabilizzandosi: lo stato di emergenza sta diventando la norma, ormai con la benedizione anche di ex-garantisti e ex-giustizialisti.
Che questo non interessi i virologi può starci. Che non interessi politici e giuristi forse meno. Una volta si parlava della “forma” delle leggi. Qual è la “forma” del Decreto Legge che proroga lo stato di emergenza, per la quinta volta (se non conto male) dal 31 gennaio 2020? Esiste nel nostro ordinamento qualche norma che consenta in via generale di proclamare lo stato di emergenza? L’art.7 del Codice di Protezione Civile? Non sembra – poiché lì è fatto esplicito riferimento soltanto a calamità naturali, quali sismi, eventi metereologici eccezionali, ecc.
Esiste comunque la possibilità di incardinare nella nostra Costituzione l’idea di “stato di emergenza”? Meno che meno. Come spiegava la professoressa Cartabia, nella sua veste “scientifica, i nostri Padri non vollero che si ripetessero le condizioni che portarono nella Repubblica di Weimar al continuo ricorso all’istituto (previsto in quella Costituzione) dello “stato di eccezione”, con le ben note conseguenze.
Il ricorso alla formula dello “stato di emergenza” sembra perciò, ben più che frutto di totale improvvisazione, l’autofondazione di una nuova norma, e cioè una, per quanto informe, innovazione di sistema.
Anche per la fondamentale ragione che nulla si dice nel DL del 23 luglio sulla possibilità di ulteriori proroghe. L’art.24 del Codice di Protezione Civile recita che lo stato di emergenza nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12.
Questo art. non è richiamato nel Decreto, e pour cause, poiché in generale il Codice non poteva esserlo, non prevedendo, come si è detto, altro che calamità naturali (che è espressione tecnica, e non può venir manipolata ad libitum).
Né vengono in alcun modo indicati i criteri in base ai quali lo stato di emergenza potrebbe finire. Tutti vaccinati dagli 0 ai 100 anni? Nessun contagio più? Su quali indici, su quali dati si intenderà procedere? Si pensa esista un termine ultimo decorso il quale ogni ulteriore proroga diviene impossibile? Semplici, socratiche domande… È palese che nella nostra Costituzione non può trovare radicamento l’idea di “stato di emergenza”. Forse però qualcosa di analogo.
La mia modesta competenza in materia mi suggerisce che il “caso” può risolversi soltanto attraverso la lettura combinata degli artt. 13, 16 e 32. “La libertà personale è inviolabile”(art.13) e solo in casi «indicati tassativamente dalla legge» l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori da comunicarsi entro 48 ore all’autorità giudiziaria, ecc. È del tutto evidente che qui si tratta di reati che nulla hanno a che fare col nostro caso. L’art.16, invece, prevede la possibilità di limitazioni in via generale «per motivi di sanità e di sicurezza» al diritto di libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, e l’art.32 stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ora è chiaro che qui dovrebbe intervenire una legge che stabilisca in modo formale quali siano questi motivi che consentono di derogare alla solenne dichiarazione d’apertura dell’art.13. E altrettanto chiaro, mi pare, che comunque tutte le restrizioni coattive dovrebbero seguire la via giurisdizionale che in esso si indica. In assenza di simili garanzie, un domani per «motivi di sicurezza» si potrà procedere a limitare la libertà della persona invocando la tutela di qualsiasi altro “valore”. Difficile da immaginare? Niente affatto. Credo già viviamo all’interno di questa deriva: dal terrorismo alla immigrazione, oggi la pandemia, domani probabilmente sarà la “difesa dell’ambiente”.
Tutte emergenze realissime, nulla di inventato. Il problema è come le si affronta, occasionalmente, senza memoria storica, incapaci di dar forma di legge agli interventi magari necessari, privi di qualsiasi strategia di riforma del sistema democratico. Alcune Autorità sovra-nazionali hanno tuttavia ben compreso, e da anni, il formidabile pericolo che questa tendenza comporta. Ma la loro voce neppure è citata dal Governo. L’art.4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York 1966), il quale, in base all’art.10 della Costituzione, prevale sulla normativa ordinaria (come ha ritenuto la stessa Corte costituzionale) così detta: «In caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della Nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati possono prendere misure le quali deroghino, ecc. ecc.».
Sussistono forse oggi, luglio-agosto 2021, i presupposti minimi per dichiarare che l’esistenza della nostra Nazione è minacciata? Infine, lo ricordo per l’ennesima volta, la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa dice: «I governi devono assicurare che i cittadini siano informati that vaccination is not mandatory e che nessuno sia politicamente, socialmente o con altri mezzi costretto ad assumere il vaccino if they do not wish to do so themselves». Aggiungiamo la disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici… o perché non hanno ancora avuto la possibilità di farlo o perché hanno scelto di non essere vaccinate».
Parole di qualche scemo no-vax? Parole che incitano al suicidio? No, parole al vento, così pare. Stiamo preparandoci a un regime, a una “intesa mondiale per la sicurezza”(diceva un grande filosofo, Deleuze, anni fa), per la gestione di una “pace” fondata sulle paure, le angosce, le frustrazioni di tutti noi, individui ansiosi di soffocare ogni dubbio, ogni interrogazione, ogni pensiero critico? – ".
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