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La Legge n.87 del 17/06/2021 di conversione del D.L. n.52 del 22/04/2021 (art.8 bis - cerimonie) e il Decreto Legge n.105 del 23/07/2021 (art.3 – altre ipotesi) introducono il cosiddetto GREEN PASS, stabilendo che l’accesso a tutta una serie di attività è consentito “esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”.
1) Verifica innanzitutto che il locale o l’attività a cui stai per accedere rientrino nelle categorie indicate nelle disposizioni di cui sopra.
2) Verifica se il soggetto che richiede il GREEN PASS risulti nell’elenco delle persone autorizzate secondo l’art.13 del DPCM 17/06/2021.
3) Tale Decreto NON autorizza nessuno a chiedere informazioni personali attinenti il tuo stato di salute (Vaccinazione, immunizzazione, tampone), ma consente unicamente di utilizzare la cd app VERIFICAC19, con la quale leggere il Qr-Code sul certificato digitale. Se il richiedente non è in possesso dell’app VERIFICAC19 NON può chiedere nulla.
4) A meno che non si tratti di un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni NON è consentito richiedere alcun documento di riconoscimento.
5) Informa il richiedente che, in ogni caso, il rispetto delle procedure previste dal D.L. 105 del 23/07/2021 e dal DPCM del 17/06/2021 non esime da eventuali azioni penali o civili da parte tua, posto che nella gerarchia delle fonti le norme citate sottostanno:
a) alla Costituzione italiana (articoli 3, 13, 16, 32); b) alla normativa ed ai regolamenti europei: -
b 1) La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria, anche indirettamente, la vaccinazione, stabilendo altresì che nessuno a livello politico, sociale o in altra forma può fare pressioni perché le persone si vaccinino se non lo scelgono autonomamente; -
b 2) L’art. 36 del Regolamento (UE) 953/2021 del 14/06/2021 dispone che: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non è una pre-condizione per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati. - Ciò è confermato dallo stesso D.L. 105/2021 che stabilisce all’art. 4, comma 2, lettera e), punto 2, che “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (sopra citati).
6) Informa il richiedente che il garante della Privacy è più volte intervenuto criticando aspramente la normativa sul Green Pass, e che pertanto, anche in relazione a tale aspetto egli NON è obbligato/a a richiedere l’esibizione di alcun Green Pass.
AVVOCATI ULTIMA LINEA: legal@italexit.it
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