giovedì 5 agosto 2021

LASCIAPASSARE COVID: "Oltre il forte dubbio di Costituzionalità, può essere disapplicato per contrastro " CON IL DIRITTO UE?".

 


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Dal 6 agosto entra in vigore il lasciapassare covid, noto con il nome di green pass. Si tratta di una tessera digitale in forma codice QR, riservata alle persone vaccinate con una dose e che possono richiedere anche i guariti dal Covid-19 e chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore antecedenti. Per i vaccinati il lasciapassare avrà una validità di novi mesi, mentre per i guariti di sei mesi. Ciò lascia pensare che l’ottenimento successivo del pass sia subordinato a eventuali terze o ulteriori dosi vaccinali.

Il pass sarà obbligatorio per accedere a: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, istituti, luoghi di cultura e mostre; piscine, centri natatori, centri di sport di squadra e palestre, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Ovviamente in rete sono già molti i bar, ristoranti, palestre e attività che hanno con coraggio comunicato di non voler rispettare l’obbligo di controllare all’ingresso il lasciapassare covid.

Oltre a strumento di discriminazione, in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e con l’articolo 3 della Costituzione che pone il principio di eguaglianza dei cittadini, il lasciapassare covid potrebbe costituire uno strumento penalizzante per l’economia delle attività commerciali, che perderebbero un bacino enorme di clientela.

In Italia, secondo i dati ufficiali, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono circa 36 milioni e mezzo, il 61,8% della popolazione. Le persone vaccinate con doppia dose sono invece 33 milioni e 485 mila. Insomma, conti alla mano, quasi il 40% della popolazione non è vaccinata e non sembra aver aderito con entusiasmo all’appello a sottoporsi a un trattamento farmacologico sperimentale, come i sieri covid.

Il lasciapassare covid non è una misura sanitaria, in quanto come riconosciuto in modo unanime dalla scienza e dalle autorità sanitarie competenti, anche i vaccinati possono contagiare e contagiarsi. Appare di più come una misura restrittiva di libertà costituzionali per spingere la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione. Lo ha riconosciuto anche uno dei medici più favorevoli alla campagna di vaccinazione di massa, come Andrea Crisanti, che ha dichiarato: “Il green pass non riduce i casi, ma spinge a vaccinarsi”.

Da un punto di vista più strettamente giuridico si pone poi anche un problema di compatibilità del lasciapassare covid istituito dal governo italiano con quello omologo previsto dalla legislazione dell’Unione europea.
Il Regolamento approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio non dovrebbe costituire, come previsto già nella proposta originaria della Commissione europea, un presupposto indispensabile per la libertà di circolazione, che è un pilastro fondamentale per esercitare altri diritti. Il green pass italiano, invece, limita di fatto lo svolgimento di determinate attività e il libero accesso a luoghi, per questo si pone in contrasto con la legislazione europea.
Per il principio del primato del diritto europeo su quello interno, un giudice potrebbe semplicemente disapplicare il decreto legge istitutivo del green pass italiano, proprio perché contrastante con la disciplina comunitaria, oltre che con i principi costituzionali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, stipulata a Nizza.


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