domenica 22 maggio 2016

Ieri l'ex Art. 70... sostituito oggi dall' Art. Art.10:"... e non crederete ai vostri occhi !

Maria-Elena-Boschi


di Alfredo Morganti – 16 marzo 2016
Costituzionalisti vecchi e sintetici e nuovi...inciuci...!
Ieri, in un’intervista alla ‘Stampa’, Gustavo Zagrebelsky annunciava di non voler più insegnare Diritto Costituzionale a Torino, tanto meno occuparsi della riforma costituzionale boschiana. Il professore motivava questa sua decisione dicendo che si tratta di un testo scritto malissimo, in certe parti contraddittorio e incomprensibile. “La chiarezza, dice Zagrebelsky, per una Costituzione, è anche un fatto di democrazia”. Be’, sono talmente sante queste parole, che vi inviterei a leggere l’art. 10 del testo della Riforma, che sostituisce l’ex art. 70, il quale invece recitava così, con grande eleganza e chiarezza stilistica: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Punto. Capisco che si trattava di bicameralismo perfetto, ma i nuovi avrebbero senz’altro trasformato in una jungla d’asfalto anche questo semplicissimo concetto normativo. A Zagrebelsky l’intervistatore chiede chi abbia scritto materialmente “questa roba” (sic!). Il professore risponde così: “Persone che hanno trovato su questo tema l’occasione, la volta buona, per emergere nel dibattito tra i costituzionalisti”. Una risposta cristallina, ma che vale anche per il mondo arrembante degli outsider politici che oggi invadono la cabina di comando. E comunque, leggere per credere:....

Art. 10.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».
Ecco.

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