venerdì 17 settembre 2021

Promosso il Green Pass = Bocciata la Costutuzione Italiana..."voi l'avete votata questa situazione criminale"...?



Avete "tradito" la  Costituzione Italiana...quelle parole scritte con il sangue dei nostri partigiani scritte dai "padri Costituzionali"...

Avete "tradito" la Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/2021, punti 7.3.2 e 7.5.2

Avete cantato "bella ciao"... e ora avete fatto risorgere " faccetta nera..."

umberto marabese

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(Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana)

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.[1]»

(Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana)

L'articolo 1 della Costituzione italiana fissa in modo solenne il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l'Italia è una repubblica.

 --- 03. luglio.2021 <<Green Pass UE: nella traduzione italiana scompare la libertà di non vaccinarsi Il tutto in coerenza con quanto stabilito dalla precedente Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2361/2021, punti 7.3.2. e 7.5.2. Spiegano che il “vaccino” contro il Covid non può essere obbligatorio e che chi “sceglie di non farlo” non deve essere discriminato>>. (https://www.affaritaliani.it/cronache/green-pass-ue-nella-traduzione-italiana-scompare-la-liberta-di-non-vaccinarsi-748234.html

( 25.03.2021  -  Finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno in pieno lockdown da emergenza Covid, un 24enne è stato assolto. E ciò perché “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione ).

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo

, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né

qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati

entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di

libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

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art. 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato  a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”[1]

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].

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Spiegazione dell'art. 32 Costituzione

Il diritto alla salute rappresenta per il costituente un fondamentale diritto dell'individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività.

Il diritto in esame è l'unico ad essere qualificato come "inviolabile" dalla Costituzione. Esso si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia, da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti.

Il sistema sanitario si articola sulla base di strutture sia pubbliche (il sistema sanitario pubblico è disciplinato dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833) che private, delle cui ultime il costo può essere sostenuto anche dallo Stato. A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall'art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato.

Definendo meglio i contorni del concetto in questione, esso implica in senso negativo l'assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale.

E' precipuamente il concetto di salute in senso positivo, da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali moderni, a impegnare lo Stato verso il raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi piu che altro ispirati ad una logica di prevenzione dei mali, piuttosto che ad una cura di essi.

La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l'integrità fisica, permette l'esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall'ordinamento, indispensabile dunque per il pieno sviluppo della persona umana.

Esso, oltre ad essere di tutti, è anche proteiforme, per via della pluralità di situazioni soggettive da esso garantite.

Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).

La Costituzione sancisce in altri termini il diritto di rifiutare le terapie. Dopo anni di interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche nell'affermare la valenza del c.d. testamento biologico, quest'ultimo istituto ha trovato consacrazione normativa nelle legge 219/2017, che ne ha disciplinato le caratteristiche ed i presupposti di liceità.

Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell'opera del medico).---



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