PS: Ecco come il
GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa
di..." modificare il solo": - Art. 70 - ( del
Titolo I Sezione II Parte II - Ordinamento della
Repubblica )
...in reltà ne
modifica..."41"... profondamente e su linee molto restrittive
della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto
che eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo
e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di
Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese (29.10.'17 )
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese (29.10.'17 )
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Attuale Art. 71della Costituzione:
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
(Iniziativa legislativa).
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe.
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