mercoledì 24 marzo 2021

24 Marzo 2021Francesco Capo x BYOBLU - NOVITÀ SUL “CASO BELLUNO”. PARLA IL LEGALE DEI LAVORATORI DELLA RSA

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L’ordinanza del giudice del Tribunale di Belluno è diventata un caso mediatico, perché si è diffusa la notizia errata che i lavoratori della rsa bellunese erano stati sospesi senza stipendio per aver rifiutato la somministrazione del vaccino Covid. Non è così.

Come abbiamo già raccontato nell’edizione del tg del 23 marzo , gli operatori sanitari e infermieri erano stati collocati in ferie forzate, un istituto che prevede comunque la retribuzione. Siamo stati tra i primi a fare chiarezza su questo punto con un articolo e servizio del tg, pubblicando l’ordinanza del giudice e ascoltando il parere di un giurista l’avvocato Emilio Manganiello.

Ripercorriamo i fatti prima di aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda.

Cosa è successo a Belluno?

Dieci dipendenti di una rsa di Belluno rifiutano l’invito del datore di lavoro a sottoporsi al vaccino covid della Pfizer. Rifiutano legittimamente, perché non esiste alcun obbligo a vaccinarsi. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per legge e aggiunge che la legge deve rispettare i diritti fondamentali della persona.
La rsa è preoccupata per questa decisione dei suoi dipendenti e decide di collocarli in ferie. Si tratta di un diritto del datore di lavoro, che può unilateralmente porre in ferie un lavoratore continuando a retribuirlo.
I lavoratori sono preoccupati dalla posizione assunta dal loro datore di lavoro, perché ritengono che in seguito ad essa possano essere sospesi o licenziati, pertanto fanno un ricorso d’urgenza. In esso chiedono l’annullamento di tutti i provvedimenti adottati nei loro confronti dal datore di lavoro e che il giudice dichiari il loro diritto di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, senza che ciò comporti il collocamento in ferie, la sospensione o peggio ancora il licenziamento.
Il giudice di Belluno respinge il ricorso perché ritiene che questo timore dei lavoratori sia infondato, cioè non sussiste il pericolo che gli stessi possano essere sospesi senza stipendio o licenziati.

Gli aspetti critici dell’ordinanza del giudice

L’ordinanza contiene, come ha commentato su Byoblu l’avvocato Manganiello, aspetti criticabili e non condivisibili. Il giudice scrive che costituisce un fatto notorio l’efficacia dei vaccini. Secondo molti studiosi non è così, perché i dati definitivi per potersi pronunciare con certezza sull’efficacia e sicurezza dei vaccini Covid saranno resi pubblici dalle multinazionali del farmaco solo alla fine del 2022, cioè al termine della sperimentazione.

Inoltre il giudice di Belluno pone a fondamento della sua decisione la tesi secondo cui, in forza dell’articolo 2087 del codice civile, il datore di lavoro potrebbe chiedere per ragioni di sicurezza ai suoi dipendenti di vaccinarsi e questi non potrebbero opporsi. Si tratta di una tesi nuova e discutibile, come ha chiarito anche l’avvocato Manganiello, perché, innanzitutto, esiste l’articolo 32 della Costituzione che è una norma di rango primario, sovraordinata rispetto all’articolo 2087 e poi perché l’articolo 2087 è una norma generica che è abitualmente riferita alle misure anti infortunistica poste a tutela dei lavoratori e non a trattamenti sanitari come sono i vaccini, rispetto ai quali la scelta, secondo la Costituzione, deve essere libera.

Le novità del caso

La novità riguardante il caso di Belluno ce la fornisce l’avvocato Andrea Colle, legale dei dipendenti.
Nello stesso giorno della pronuncia del giudice, il medico della struttura sanitaria ha depositato una relazione in cui ha dichiarato i lavoratori parzialmente idonei a svolgere il lavoro nella rsa. Ciò significa, come chiarisce l’avvocato Colle, che, “secondo il medico, i lavoratori possono continuare a lavorare nella struttura ma con limitazioni“. La relazione sarebbe dunque un ulteriore supporto al fatto che i lavoratori non possono essere licenziati o sospesi. “La difficoltà nelle rsa – spiega l’avvocato Colle – è che i lavoratori che decidono di non vaccinarsi difficilmente possono essere collocati in altre mansioni”. “Inoltre – ci tiene a precisare il legale – i miei assistiti non sono no vax, perché non sono a prescindere contrari ai vaccini, ma ritengono di esercitare il loro diritto di non sottoporsi a questi vaccini Covid autorizzati con riserva e di cui è tuttora ignota l’efficacia”.
L’avvocato Colle chiarisce che le strade che adesso possono percorrere sono due: “impugnare la decisione del giudice, in questo caso la controversia andrebbe dinanzi a un collegio del medesimo Tribunale oppure intentare una nuova causa per entrare nel merito della questione”.

Il dibattito in campo prevede lo scontro tra la libertà costituzionale di un individuo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e l’esigenza dello Stato di tutelare e proteggere la collettività, ammesso che tali vaccini funzionino.
Siamo solo all’inizio di questo dibattito, destinato a diventare centrale e dirimente.

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