martedì 26 marzo 2013

Le conseguenze della "sospensione condizionale della pena", vale per tutti?

 PS: Informazioni... per chi vuol sapere e capire.
umberto marabese
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L’istituto della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt.163-168 c.p., ha sostanzialmente lo scopo di evitare i possibili effetti negativi che una carcerazione breve potrebbe produrre nei confronti di soggetti non pericolosi per la società.
In concreto, il Giudice, applicando i parametri di cui all’art. 133 c.p., qualora ritenga di dover infliggere al reo la pena della reclusione o dell’arresto non superiore a due anni, può disporre con la medesima sentenza di condanna che la pena rimanga sospesa.
Ciò comporta che il reo non dovrà scontare effettivamente la pena, mentre a suo carico verranno comunque applicate le pene accessorie (p.es. interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte). 
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è concesso dal Giudice il quale, considerando la personalità del reo e lo sviluppo processuale della vicenda, formula una prognosi favorevole a vantaggio dell’imputato che, preso atto della sospensione della pena e nel suo esclusivo interesse, si asterrà dal commettere altri reati in futuro.
La legge prevede la presenza di alcuni requisiti affinchè il condannato possa usufruire della sospensione condizionale della pena:
a) la condanna inflitta al condannato non deve essere superiore a due anni di arresto e/o di reclusione;
b) il reato commesso non deve destare un particolare allarme sociale (p.es. esclusione per i reati di omicidio o violenza sessuale aggravata)  

c) il reo non deve essere stato dichiarato con sentenza delinquente abituale (soggetto che ha acquisito una notevole propensione a commettere reati ed è quindi incapace di autocontrollarsi), professionale (soggetto che ha adottato come stile di vita quello di commettere reati, e da essi trae i propri mezzi di sostentamento), per tendenza (soggetto che ha commesso un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità personale dal quale possa desumersi una inclinazione al reato);
d) il reo non deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza personale (p.es. colonia agricola o casa di lavoro), intesa come mezzo per prevenire la diffusione della criminalità.
Si tratta, a ben vedere, di aspetti relativi alla pericolosità del reo intesa come capacità del soggetto a commettere reati e, quindi, a rappresentare una vera e propria minaccia per la collettività sociale.
Inoltre l’art. 163 c.p. stabilisce limiti di pena diversi nei confronti di soggetti di età inferiore a 18 anni, in quanto, il beneficio della sospensione condizionale, viene esteso alla pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.
Analoga situazione di favore è disposta verso coloro che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni e coloro che hanno compiuto gli anni 70; per questa categoria, il limite di pena edittale entro il quale è possibile ottenere la sospensione condizionale della pena è esteso a due anni e sei mesi.
E’ bene precisare che il beneficio previsto dall’art. 163 c.p. può essere richiesto una sola volta anche se, nella prassi giudiziaria, non è infrequente rilevare come la sospensione condizionale della pena venga concessa per più condanne.
In questo caso è però necessario che non vengano superati i limiti previsti dal codice penale, pena la mancata concessione del beneficio; pertanto il reo, a cui il Giudice rigetti un’ulteriore richiesta di sospensione, dovrà scontare la pena inflittagli, salva la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione (affidamento o detenzione domiciliare), sussistendone tutti i requisiti.
L’art. 167 c.p. prevede l’estinzione del reato qualora il condannato, nel termine stabilito dalla legge (cioè cinque anni se si tratta di delitti e due anni se si tratta di contravvenzioni), non commette altro delitto o contravvenzione, così frustrando lo spirito legislativo e dimostrando una notevole capacità di ribellione all’ordinamento sociale.
L’art. 168 c.p. si occupa invece della revoca del beneficio che viene disposta principalmente in tre casi:
1) quando il reo commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui gli venga comminata una pena detentiva,
2) quando il reo non ha adempiuto agli obblighi imposti dal Giudice con la sentenza di condanna (p.es. per il reato di abuso edilizio era stata ordinata la demolizione del manufatto illegale ma il reo non vi ha provveduto nei termini stabiliti);
3) quando il reo riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, sommata a quella precedente, superi i limiti indicati dall’art. 163. In quest’ultimo caso è necessario che la sentenza di condanna per il nuovo reato diventi definitiva dopo la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena e prima della decorrenza dei termini di cui all’art. 163. In concreto ciò significa che, il termine quinquennale di sospensione, deve decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il reo ha beneficiato della sospensione condizionale della pena.
Un’interessante problema è quello relativo ai rapporti tra la concessione della sospensione condizionale della pena e la concessione dell’indulto, nonché la possibilità di un’eventuale compatibilità tra questi due importanti istituti.
La giurisprudenza prevalente (Cass. pen., sez. II, 19.2.2008, n. 21454; Cass. pen., sez. II, 10.6.2008, n. 25685) ritiene che, nell’eventualità in cui ricorrano contemporaneamente i presupposti per l’ottenimento sia della sospensione condizionale della pena, sia dell’indulto, la prima prevale sul secondo in quanto essa sola realizza appieno l’estinzione del reato.
Com’è facile notare, poichè sussiste un concorso tra una causa estintiva del reato (la sospensione condizionale della pena) e una causa estintiva della pena (l’indulto), il Giudice è tenuto ad applicare quella che fa venir meno il reato in quanto più favorevole per il condannato.   
Un’altra questione particolarmente dibattuta riguarda invece la possibilità che il condannato possa rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena, se trattasi di pena pecuniaria; l’orientamento giurisprudenziale è oscillante in quanto a fronte di alcune decisioni favorevoli alla richiesta di rinuncia di tale beneficio (ad esempio per la pendenza di altri procedimenti penali a carico del reo), ve ne sono altre che richiamano il disposto dell’art. 133 c.p., in base al quale il Giudice, nell’irrogazione della pena pecuniaria, può concedere la sospensione condizionale della pena se accerti l’assenza di pericolosità sociale del reo.
In materia di procedura penale, ricordiamo l’art. 275 comma 2-bis c.p.p. il quale, in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, stabilisce che il Giudice, qualora ritenga che con la sentenza di condanna possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non può disporre la misura della custodia cautelare a carico dell’indagato.
L’articolo consente al Giudice di effettuare una verifica a priori sulla pericolosità dell’individuo e su un’eventuale prognosi favorevole di mancanza di recidiva; operato tale vaglio preliminare, è possibile provvedere alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con una misura meno gravosa per il reo (obbligo di firma o divieto di dimora).

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