mercoledì 2 giugno 2021

Obbligo vaccinale sanitari: "la sorpresa"... nel decreto approvato, Covid n. 44 del 1° aprile 2021

 


Il suddetto decreto "Obbligo vaccinale sanitari", si può evitare?

In questo senso la norma è molto chiara. Il vaccino anti-Covid è obbligatorio per i personale sanitario, ma come recita il comma 2 dell’articolo 4: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”

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Il decreto Covid è legge: approvato l'obbligo vaccinale per personale sanitario

Il decreto Covid è ufficialmente legge: la Camera dei Deputati ha approvato la conversione in legge del decreto n. 44 del 1° aprile 2021, che tra le tante, nuove misure introdotte riguardo i contenimento della pandemia, i concorsi pubblici e il tema della giustizia prevede anche l’obbligo vaccinale per i sanitari. La legge sottolinea quindi l’introduzione dell’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione gratuita anti-Covid “per il personale sanitario e socio-sanitario che svolge la sua attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e stu

Obbligo vaccinale sanitari: personale interessato

di professionali.”

L’articolo 4 del decreto Covid convertito in legge si occupa delle disposizioni urgenti in materia “di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, introducendo quindi l’obbligo vaccinale per tutte le professioni e gli operatori nel settore sanitario.

Nel primo comma si sottolinea infatti che: “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

L’obbligo vaccinale sanitari ricadrà quindi, nel rispetto della tutela della salute pubblica, su tutti gli esercenti professioni sanitarie, tra cui anche tutti gli operatori che lavorano all’interno di:

  • strutture sanitarie;
  • strutture sociosanitarie e socio-assistenziali;
  • farmacie;
  • parafarmacie;
  • studi professionali.

Obbligo vaccinale sanitari: fino a quando

All’interno del comma 1 dell’articolo 4 viene sottolineata la durata dell’obbligo vaccinale sanitari: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.”


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Pertanto l’obbligo introdotto dal decreto Covid rimarrà in vigore fino al completamento del piano vaccinale nazionale, ma comunque non oltre la fine dell’anno 2021.

Inosservanza dell’obbligo vaccinale sanitari

Ai sanitari che rifiutano di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid, il datore di lavoro dovrà assegnare, dove possibili, mansioni, anche inferiori, che non siano a contatto con il pubblico. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, per tutto il periodo di sospensione gli operatori non percepiranno alcuna retribuzione.

Tale sospensione rimarrà in vigore fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Obbligo vaccinale sanitari, si può evitare?

In questo senso la norma è molto chiara. Il vaccino anti-Covid è obbligatorio per i personale sanitario, ma come recita il comma 2 dell’articolo 4: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”


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