POLITICA & GIUSTIZIA
Pubblicato Giovedì 10 Marzo 2016, ore 13,57
Nella sentenza di accoglimento dei patteggiamenti, il gup Boemio inguaia gli eletti della lista dem di Torino. Il magistrato certifica la "falsità degli atti oggetto delle contestazioni" e ne dispone la cancellazione. Otto consiglieri a rischio decadenza -
DOCUMENTO
Dovranno essere cancellati tutti i moduli viziati, quelli, cioè, in cui non solo le sottoscrizioni sono risultate irregolari ma anche le autenticazioni. È quanto disposto dal gup Paola Boemio nella sentenza in cui ha accolto le nove richieste di patteggiamento (l’unico che andrà a processo è il presidente della V Circoscrizione Rocco Florio) nel procedimento per le firme false del Pd alle regionali 2014. Nell’ambito dei cosiddetti provvedimenti ripristinatori il magistrato ha, di fatto, complicato la posizione del Partito democratico, visto che, parallelamente, in sede civile, si stanno discutendo le querele di falso presentate dall’ex consigliera provinciale leghista Patrizia Borgarello, Movimento 5 stelle e Pensionati, contro la lista del Pd di Torino. Nel caso di una (più che probabile) condanna si tornerà al Tar per la cosiddetta prova di resistenza, in cui, cioè, il giudice amministrativo dovrà valutare se le sottoscrizioni ancora valide sono sufficienti per la presentazione della lista. In caso contrario decadrebbero 8 consiglieri regionali tra cui il presidente di Palazzo Lascaris Mauro Laus, l’assessore Gianna Pentenero e il capogruppo e segretario del Pd piemontese Davide Gariglio. A quel punto la maggioranza di Sergio Chiamparino sarebbe risicatissima (ci sono diverse interpretazioni sui subentri, LEGGI) e si creerebbe un enorme problema politico.Queste le parole del giudice Boemio: “Conclusivamente – si legge in un passaggio della sentenza – deve (obbligatoriamente) dichiararsi la falsità degli atti oggetto delle contestazioni, accertati come falsi tanto che non è stato possibile definire il procedimento con una sentenza […]. Di conseguenza deve disporsi la cancellazione delle firme investite dalla dichiarazione di falsità, non essendo in concreto individuabili dei soggetti che possano ritenersi pregiudicati da una tale statuizione, se non altro perché la norma incriminatrice […] tutela l’interesse diffuso al corretto svolgimento della competizione elettorale”.
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