mercoledì 29 aprile 2015

DIRITTI: "AI GENITORI DI DISABILI IL DIRITTO DI ASSENTARSI".

DISABILI, AI GENITORI IL DIRITTO DI ASSENTARSI

by Gianni Favaro

https://tcterracomune.wordpress.com/2015/04/29/disabili-ai-genitori-il-diritto-di-assentarsi/
La disabilità riduce l’orario di lavoro e la presenza del lavoratore in fabbrica o in ufficio. Ma diverso è il caso in cui a essere disabile è un familiare. Nel primo caso il lavoratore per la propria disabilità ha     diritto a:
1) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
2) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). Vediamo ora, invece, la posizione dei genitori che si assentano dal lavoro per assistere figli disabili in situazione di gravità
Le prestazioni riconosciute dalla legge sono diverse a seconda dell’età degli assistiti: a) inferiore ai tre anni; b) compresa tra tre e otto anni; c) superiore agli otto anni.
 La normativa
A - I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili inferiore ai tre anni, possono fruire - anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalinga, o lavoratrice/lavoratore autonomo) -alternativamente di:
.... 1) un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere preso dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, anche se non sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. Il prolungamento, da usare fino all’ottavo anno di età del bambino, e il periodo di congedo parentale ordinario non possono superare in totale i tre anni; 2) riposi orari giornalieri di un’ora o due ore a seconda dell’orario di lavoro; 3) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. Inps ha chiarito che le richieste sono alternative nel senso che la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo non è cumulativa nell’arco del mese.
B - I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalinga, oppure lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1) un prolungamento del congedo parentale fino all’ottavo anno di età del bambino, per un periodo complessivo, compreso il periodo di congedo ordinario, di tre anni; 2) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari che possono dare l’ assistenza al bambino disabile. Anche in questo caso le due richieste sono alternative e non cumulative nell’arco del mese.
C - I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono chiedere e avere tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge. I genitori adottivi o affidatari possono prolungare il congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età.
28 aprile 2015
Gianni Favaro | 29 aprile 2015 alle 12:37 | Etichette: assentarsi dal lavorodisabilitàfigli disabilinormativa 

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