PS: Informazioni... per chi vuol sapere e capire.
umberto marabese
------------------
L’istituto della sospensione condizionale della pena, previsto dagli
artt.163-168 c.p., ha sostanzialmente lo scopo di evitare i possibili
effetti negativi che una carcerazione breve potrebbe produrre nei
confronti di soggetti non pericolosi per la società.
In concreto, il Giudice, applicando i parametri di cui all’art. 133
c.p., qualora ritenga di dover infliggere al reo la pena della
reclusione o dell’arresto non superiore a due anni, può disporre con la
medesima sentenza di condanna che la pena rimanga sospesa.
Ciò comporta che il reo non dovrà scontare effettivamente la pena,
mentre a suo carico verranno comunque applicate le pene accessorie
(p.es. interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall’esercizio di
una professione o di un’arte).
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è concesso dal
Giudice il quale, considerando la personalità del reo e lo sviluppo
processuale della vicenda, formula una prognosi favorevole a vantaggio
dell’imputato che, preso atto della sospensione della pena e nel suo
esclusivo interesse, si asterrà dal commettere altri reati in futuro.
La legge prevede la presenza di alcuni requisiti affinchè il
condannato possa usufruire della sospensione condizionale della pena:
a) la condanna inflitta al condannato non deve essere superiore a due anni di arresto e/o di reclusione;
b) il reato commesso non deve destare un particolare allarme
sociale (p.es. esclusione per i reati di omicidio o violenza sessuale
aggravata)
c) il reo non deve essere stato dichiarato con sentenza
delinquente abituale (soggetto che ha acquisito una notevole propensione
a commettere reati ed è quindi incapace di autocontrollarsi),
professionale (soggetto che ha adottato come stile di vita quello di
commettere reati, e da essi trae i propri mezzi di sostentamento), per
tendenza (soggetto che ha commesso un delitto non colposo contro la vita
o l’incolumità personale dal quale possa desumersi una inclinazione al
reato);
d) il reo non deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza
personale (p.es. colonia agricola o casa di lavoro), intesa come mezzo
per prevenire la diffusione della criminalità.
Si tratta, a ben vedere, di aspetti relativi alla pericolosità del
reo intesa come capacità del soggetto a commettere reati e, quindi, a
rappresentare una vera e propria minaccia per la collettività sociale.
Inoltre l’art. 163 c.p. stabilisce limiti di pena diversi nei
confronti di soggetti di età inferiore a 18 anni, in quanto, il
beneficio della sospensione condizionale, viene esteso alla pena
restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.
Analoga situazione di favore è disposta verso coloro che hanno un’età
compresa tra i 18 ed i 21 anni e coloro che hanno compiuto gli anni 70;
per questa categoria, il limite di pena edittale entro il quale è
possibile ottenere la sospensione condizionale della pena è esteso a due
anni e sei mesi.
E’ bene precisare che il beneficio previsto dall’art. 163 c.p. può
essere richiesto una sola volta anche se, nella prassi giudiziaria, non è
infrequente rilevare come la sospensione condizionale della pena venga
concessa per più condanne.
In questo caso è però necessario che non vengano superati i limiti
previsti dal codice penale, pena la mancata concessione del beneficio;
pertanto il reo, a cui il Giudice rigetti un’ulteriore richiesta di
sospensione, dovrà scontare la pena inflittagli, salva la possibilità di
accedere alle misure alternative alla detenzione (affidamento o
detenzione domiciliare), sussistendone tutti i requisiti.
L’art. 167 c.p. prevede l’estinzione del reato qualora il condannato,
nel termine stabilito dalla legge (cioè cinque anni se si tratta di
delitti e due anni se si tratta di contravvenzioni), non commette altro
delitto o contravvenzione, così frustrando lo spirito legislativo e
dimostrando una notevole capacità di ribellione all’ordinamento sociale.
L’art. 168 c.p. si occupa invece della revoca del beneficio che viene disposta principalmente in tre casi:
1) quando il reo commette un delitto ovvero una contravvenzione
della stessa indole per cui gli venga comminata una pena detentiva,
2) quando il reo non ha adempiuto agli obblighi imposti dal
Giudice con la sentenza di condanna (p.es. per il reato di abuso
edilizio era stata ordinata la demolizione del manufatto illegale ma il
reo non vi ha provveduto nei termini stabiliti);
3) quando il reo riporti un’altra condanna per un delitto
anteriormente commesso a pena che, sommata a quella precedente, superi i
limiti indicati dall’art. 163. In quest’ultimo caso è necessario che la
sentenza di condanna per il nuovo reato diventi definitiva dopo la
sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena e prima
della decorrenza dei termini di cui all’art. 163. In concreto ciò
significa che, il termine quinquennale di sospensione, deve decorrere
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il
reo ha beneficiato della sospensione condizionale della pena.
Un’interessante problema è quello relativo ai rapporti tra la
concessione della sospensione condizionale della pena e la concessione
dell’indulto, nonché la possibilità di un’eventuale compatibilità tra
questi due importanti istituti.
La giurisprudenza prevalente (Cass. pen., sez. II, 19.2.2008, n. 21454; Cass. pen., sez. II, 10.6.2008, n. 25685)
ritiene che, nell’eventualità in cui ricorrano contemporaneamente i
presupposti per l’ottenimento sia della sospensione condizionale della
pena, sia dell’indulto, la prima prevale sul secondo in quanto essa sola
realizza appieno l’estinzione del reato.
Com’è facile notare, poichè sussiste un concorso tra una causa
estintiva del reato (la sospensione condizionale della pena) e una causa
estintiva della pena (l’indulto), il Giudice è tenuto ad applicare
quella che fa venir meno il reato in quanto più favorevole per il
condannato.
Un’altra questione particolarmente dibattuta riguarda invece la
possibilità che il condannato possa rinunciare al beneficio della
sospensione condizionale della pena, se trattasi di pena pecuniaria;
l’orientamento giurisprudenziale è oscillante in quanto a fronte di
alcune decisioni favorevoli alla richiesta di rinuncia di tale beneficio
(ad esempio per la pendenza di altri procedimenti penali a carico del
reo), ve ne sono altre che richiamano il disposto dell’art. 133 c.p., in
base al quale il Giudice, nell’irrogazione della pena pecuniaria, può
concedere la sospensione condizionale della pena se accerti l’assenza di
pericolosità sociale del reo.
In materia di procedura penale, ricordiamo l’art. 275 comma 2-bis
c.p.p. il quale, in tema di criteri di scelta delle misure cautelari,
stabilisce che il Giudice, qualora ritenga che con la sentenza di
condanna possa essere concessa la sospensione condizionale della pena,
non può disporre la misura della custodia cautelare a carico
dell’indagato.
L’articolo consente al Giudice di effettuare una verifica a priori
sulla pericolosità dell’individuo e su un’eventuale prognosi favorevole
di mancanza di recidiva; operato tale vaglio preliminare, è possibile
provvedere alla sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con una misura meno gravosa per il reo (obbligo di firma o
divieto di dimora).
Nessun commento:
Posta un commento