Il ricorso: dovevano cancellare tutte e due le liste irregolari e ricontare i voti.
«Quando il medesimo vizio coinvolge due liste, queste si elidono a
vicenda con effetto di mantenere immutato il risultato elettorale». Se
questa è la premessa, allora, viene meno l’interesse di tornare alle
elezioni perché prevale «in modo preminente ed irrinunciabile il
principio della conservazione della volontà della maggioranza del corpo
elettorale». Si può sintetizzare così il cuore del ricorso presentato
ieri mattina dall’avvocato Angelo Clarizia, che per conto del
governatore del Piemonte, Roberto Cota, chiede al Consiglio di Stato di
«riformare integralmente la sentenza impugnata» con cui il Tar del
Piemonte ha annullato le regionali del 2010, la vittoria del leghista
ordinando nuove elezioni.
Norme e numeri
La tesi di Clarizia, che per incarico della giunta regionale (contestato dal Pd perché pagato con i soldi pubblici) difende il presidente Cota, è semplice: «Una volta accertata la nullità dell’atto di ammissione della lista Invalidi per Bresso, il risultato della competizione elettorale sarebbe rimasto immutato». Ecco i conti: la lista Pensionati con Cota nella circoscrizione di Torino ha ottenuto 15.765 voti mentre i consensi in tutto il Piemonte per la lista Pensionati ed Invalidi con Bresso sono 12.564 voti. La differenza tra i voti delle due liste «illegittime» è di 3.201. Se questi suffragi vengono sottratti ai 9.286 voti che hanno permesso a Cota di battere Bresso, il vantaggio dell’esponente leghista resterebbe di 6.085......
Sospendere l’esecutività
Ma prima di entrare nel merito del provvedimento i giudici amministrativi di secondo grado devono sospendere il provvedimento che applica immediatamente la sentenza del Tar perché «la decisione arreca alla Regione un pregiudizio gravissimo e non riparabile nei pur rapidi tempi della decisione di merito» ponendo la giunta e il Consiglio regionale «in una situazione di sostanziale inoperatività ed incertezza sia per quanto concerne l’attività di ordinaria ed urgente amministrazione sia per le funzioni legislative attribuite per Statuto regionale» per garantire la continuità.
Il duplice sbaglio
In 60 pagine l’avvocato Clarizia, dal suo punto di vista, smonta la sentenza del Tar arrivando a parlare di «abbaglio» o di ricostruzione fantasiosa da parte dei giudici del Tar che hanno commesso un duplice errore. Il primo è di carattere processuale e cioè il mancato riconoscimento del ricorso incidentale presentato dai legali di Michele Giovine per ottenere l’annulamento dei voti dei Pensionati ed Invalidi per Bresso, lista che il Gip di Torino aveva ordinato di cancellare dalla competizione elettorale per firme false.
Secondo il legale «la nullità poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice (a supporto cita anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea)». Il Tar, invece, ha scelto una strada diversa rendendo impossibile la prova di resistenza. E questo ha determinato l’errore sostanziale cioè non aver acquisito la premessa decisiva «che i suffragi espressi in favore delle liste collegate al candidato presidente non possono essere spazzati via sulla base di presunzioni che annullano la sovranità popolare». Se lo avessero fatto «il risultato sarebbe stato quello dell’elisione vicendevole delle liste con presa d’atto, in ogni caso, del successo elettorale di Cota».
L’eccesso di potere
Il legale di Cota, poi, sostiene che il giudizio del Tar è viziato da eccesso di potere giurisdizionale perché ha stabilito che il «giudicato sul falso formatosi in sede penale potrebbe sostituire l’accertamento demandato in via esclusiva al giudice civile. Per la difesa di Cota, insomma, «Il giudice del Tar si è sostituito al legislatore, evidentemente consapevole di aver annullato una consultazione elettorale dove il presidente Cota ha conseguito il successo per aver ottenuto il maggiore consenso».
Norme e numeri
La tesi di Clarizia, che per incarico della giunta regionale (contestato dal Pd perché pagato con i soldi pubblici) difende il presidente Cota, è semplice: «Una volta accertata la nullità dell’atto di ammissione della lista Invalidi per Bresso, il risultato della competizione elettorale sarebbe rimasto immutato». Ecco i conti: la lista Pensionati con Cota nella circoscrizione di Torino ha ottenuto 15.765 voti mentre i consensi in tutto il Piemonte per la lista Pensionati ed Invalidi con Bresso sono 12.564 voti. La differenza tra i voti delle due liste «illegittime» è di 3.201. Se questi suffragi vengono sottratti ai 9.286 voti che hanno permesso a Cota di battere Bresso, il vantaggio dell’esponente leghista resterebbe di 6.085......
Sospendere l’esecutività
Ma prima di entrare nel merito del provvedimento i giudici amministrativi di secondo grado devono sospendere il provvedimento che applica immediatamente la sentenza del Tar perché «la decisione arreca alla Regione un pregiudizio gravissimo e non riparabile nei pur rapidi tempi della decisione di merito» ponendo la giunta e il Consiglio regionale «in una situazione di sostanziale inoperatività ed incertezza sia per quanto concerne l’attività di ordinaria ed urgente amministrazione sia per le funzioni legislative attribuite per Statuto regionale» per garantire la continuità.
Il duplice sbaglio
In 60 pagine l’avvocato Clarizia, dal suo punto di vista, smonta la sentenza del Tar arrivando a parlare di «abbaglio» o di ricostruzione fantasiosa da parte dei giudici del Tar che hanno commesso un duplice errore. Il primo è di carattere processuale e cioè il mancato riconoscimento del ricorso incidentale presentato dai legali di Michele Giovine per ottenere l’annulamento dei voti dei Pensionati ed Invalidi per Bresso, lista che il Gip di Torino aveva ordinato di cancellare dalla competizione elettorale per firme false.
Secondo il legale «la nullità poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice (a supporto cita anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea)». Il Tar, invece, ha scelto una strada diversa rendendo impossibile la prova di resistenza. E questo ha determinato l’errore sostanziale cioè non aver acquisito la premessa decisiva «che i suffragi espressi in favore delle liste collegate al candidato presidente non possono essere spazzati via sulla base di presunzioni che annullano la sovranità popolare». Se lo avessero fatto «il risultato sarebbe stato quello dell’elisione vicendevole delle liste con presa d’atto, in ogni caso, del successo elettorale di Cota».
L’eccesso di potere
Il legale di Cota, poi, sostiene che il giudizio del Tar è viziato da eccesso di potere giurisdizionale perché ha stabilito che il «giudicato sul falso formatosi in sede penale potrebbe sostituire l’accertamento demandato in via esclusiva al giudice civile. Per la difesa di Cota, insomma, «Il giudice del Tar si è sostituito al legislatore, evidentemente consapevole di aver annullato una consultazione elettorale dove il presidente Cota ha conseguito il successo per aver ottenuto il maggiore consenso».
Nessun commento:
Posta un commento