mercoledì 18 luglio 2018

Post di Francesco Maimone (II Parte) - GLOBALIZZAZIONE E CONFINI – ELOGIO DEL LIMITE (COSTITUZIONALE)

GLOBALIZZAZIONE E CONFINI – ELOGIO DEL LIMITE (COSTITUZIONALE)

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GLOBALIZZAZIONE E CONFINI – ELOGIO DEL LIMITE (COSTITUZIONALE)
Post di Francesco Maimone
(I Parte)
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(II Parte)

Anche N. Irti aveva da tempo riconosciuto come quell’equilibrio costruito sulla base della sovranità statale sia ormai da tempo insidiato e
“… messo in pericolo dal capitalismo moderno: modo di economia che, applicando il criterio di divisione del lavoro, e producendo in serie, esige mercati sempre più vasti ed aperti. La volontà di indefinito profitto, congiungendosi con le scoperte della scienza e le applicazioni della tecnica, NON CONOSCE CONFINI. Il produrre e lo scambiare non richiedono identità né di luoghi né di soggetti: essi si fanno ovunque e con chiunque.
Il capitalismo ha tale grado di oggettività e neutralità da considerare i territori degli Stati come spazi di nessuno - o, meglio - come spazi dell'impersonale produrre e scambiare; e da spogliare gli individui dei loro caratteri, religiosi linguistici etnici, riducendoli a mere funzioni del mercatoTUTTO CIÒ CHE PRESUPPONE CONFINE TERMINE LIMITE VIENE MINACCIATO E TRAVOLTO: il capitalismo, nell'indefinito perseguimento di profitto, IGNORA LA MISURA, capace di definire ambiti e soggetti, sfere e luoghi......E così, mentre politica e diritto si attardano entro la misura dei confini, e restano fedeli alle vecchie forme spaziali, l'economia capitalistica varca ogni barriera; non distingue cittadini e stranieri (poiché tutti agguaglia nell'omogeneità dello scambio), si espande ovunque, negozia con chiunque, si configura, insomma, come POTENZA PLANETARIA E GLOBALE. La conterraneità perde qualsiasi importanza, e così la storia, che costituisce l'identità di gruppi e di luoghi; rileva soltanto la funzionale contemporaneità, ossia la com-presenza sul mercato….
Donde segue che gli uomini, non cessando di appartenere ai luoghi storici e pure entrando nella sconfinata dimensione dell'economia, si avvertono quasi divisi, scissi nella loro originaria unità. Non più individui, ma dividui: una duplicità, che lacera e turba, e mette in forse l'elementare e stabile certezza del “dove siamo…” [IRTI, cit., 25].
Dis-misura e sconfinatezza, come sinonimi di a-territorialità, sono ormai le parole d’ordine del capitalismo globalizzato, il quale trascende la pluralità ordinamentale (con il suo carattere di singolare unicità ed esclusività) per imporre una visione monista del mondo.
Si ripresenta in sostanza, come già anticipato nella Parte I, il medesimo NOMOSschmittiano le cui conseguenze aberranti abbiamo in quella sede inteso respingere, ovvero lo stesso concetto di occupatio, questa volta declinato, però, con modalità ed artifizi tutti “normativi-economici”. Lo stesso Schmitt, d’altronde, dopo la seconda guerra mondiale, ne aveva preannunciato l’avvento, parlando in modo espresso di una:
… forma moderna di direzione la cui prima caratteristica è la rinuncia a procedere all’aperta annessione territoriale dello Stato diretto … Il territorio statale viene però incluso nel dominio spaziale dello Stato-guida e dei suoi special interests, ovvero nell’ambito della sua sovranità spaziale. Lo spazio esteriore – svuotato - della sovranità territoriale rimane intatto, mentre il contenuto reale di questa sovranità viene modificato in quanto vincolato alla protezione delGRANDE SPAZIO ECONOMICO DELLA POTENZA ESERCENTE IL CONTROLLO [C. SCHMITT, Il nomos, cit., 324].
3 Nella riviviscente politica del Grossraum, perciò, non è più indispensabile occupare in modo fisico il territorio dello Stato di riferimento (anche se l’effetto è il medesimo di un’invasione territoriale), ciò in quanto:
“… lo Stato esercente il controllo ha il diritto di intromettersi negli affari dello Stato controllato per proteggerne l’indipendenza o il regime della proprietà privata, per salvaguardarne l’ordine e la sicurezza, per tutelare la legittimità o la legalità di un governo o per altre ragioni ancora, sull’esistenza delle quali è esso stesso a decidere con libero apprezzamento. Il suo diritto d’intervento è assicurato dalla presenza di basi militari d’appoggio, porti della marina da guerra e mercantili, insediamenti e dislocazioni territoriali, o in altre forme ancora. Lo Stato esercente il controllo sottopone il diritto d’intervento al riconoscimento MEDIANTE TRATTATI E CONVENZIONI, in modo tale che risulta possibile affermare che da un punto di vista puramente giuridico qui non si è più in presenza di un intervento…” [C. SCHMITT, Ibidem].
Schmitt, sul punto, non poteva essere più chiaro: allo Stato sovrano “… viene garantita l’integrità territoriale esteriorecon i suoi CONFINI LINEARI (=i “segni convenzionali”, NdF), NON GIÀ IL CONTENUTO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA STESSA INTEGRITÀ, OVVERO LA SUA SOSTANZA” [C. SCHMITT, Il nomos, cit., 324-325]. Non può sfuggire l’impressionante convergenza delle parole di Schmitt con quelle dell’ordoliberista Hayek.
3.1 Si assiste, in concreto, a quel fenomeno stigmatizzato da Lelio Basso con il termine “neo-colonialismo” (qui, p. 16) di stampo imperiale, il quale sancisce il passaggio – seguendo le categorie di Lenin - da una “annessione politica” ad una “annessione economica”, potenziata dalla minaccia militare (quando non da un vero e proprio intervento militare in loco)Le modalità di realizzazione del nuovoNomos dovrebbero essere ormai note e rispecchiano integralmente le parole del costituzionalista tedesco: conclusione di trattati free trade e inglobamento degli Stati in un in-definito spazio economico-commerciale.
Paradigmatico, in proposito, è che proprio i trattati europei abbiano assegnato all’Unione lo scopo di creare “uno spazio senza frontiere interne”, ovvero uno spazio economico del tutto artificiale, luogo d’elezione del Mercato.
4 Il quadro descritto è retto da regole a-nomiche in quanto de-localizzate e dettate da un antisovrano, ovvero dal governo sopranazionale dei mercati nel quale – si badi bene - TUTTO IL POTERE È ACCENTRATO ai danni della maggioranza della collettività. In punto di diritto, ancora, tale mutamento può essere così tratteggiato:
“… lo spazio è ridotto a pura dimensione, a misura arbitraria della validità normativa. Non c'è alcun legame intrinseco e genetico, ma soltanto l'opportunità di determinare un campo di vigenza, di circoscrivere spazialmente il dover essere della norma. Il “dove” applicativo non sta all'origine, non è fondamento, ma ambito voluto e deliberato dalla norma. La quale, dispiegando la propria validità nello spazio e nel tempo, ha pur bisogno di modalità cronologiche e topografiche.
La modalità topografica della norma designa uno SPAZIO A-STORICO, indipendente dalle origini della comunità e dalla divisione primeva. LA NORMA È SRADICATA DAI LUOGHIEssa ha soltanto una dimensione spaziale, in cui si proietta con arbitraria artificialità…. NON PIÙ CONFINI DELLA TERRAda cui provengono tutti gli istituti giuridici, ma ambiti di vigenza, artifici spaziali, disegnati dalla volontà normativa. La quale non è certo capricciosa e fortuita, ma sì slegata da radici terrestri, e capace di darsi la dimensione spaziale, che sia considerata, di volta in volta, più utile ed opportuna. Si direbbe: dimensione costituita, e non fondamento costitutivo...” [N. IRTI, cit., 28].
5 Nel nuovo NOMOS europeista-mondialista si assiste in modo evidente ad una totale divaricazione tra Ordnung (rappresentato ormai da puri rapporti di forza, non di rado esercitati da uno o più Stati nei confronti di altri) e Ortung (rappresentato oggi da uno spazio illimitato che trascende il territorio degli Stati dominati). E il normativismo cosmopolita di matrice kelseniana, funzionale a quel Nomos, finisce per assorbire “… nella norma giuridica l’elemento spazio, rende giuridicamente irrilevante in modo autonomo la nozione di territorio e quindi determina la superfluità – in termini giuridici – della frontiera ” [G. LOMBARDI, Spazio e frontiera tra uguaglianza e privilegio: problemi costituzionali tra storia e diritto, inScritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, 484].
6 “Istituzioni della globalizzazione”, trattati di libero scambio, diritto comunitario originario e derivato, Soft Law e giurisprudenza di Corti apolidi (Rule of Law) sono il nuovo strumento della dominazione come legge del più forte, quel quadro meramente normativo di una enorme e sconfinata STRUTTURA la quale, in nome del profitto mercatistico, ha la funzione di ridurre il territorio degli Stati e le comunità che lo abitano in un crocevia di scorribande per il transito di merci, capitali e carne umana. Dal momento che:
… il profitto non conosce frontiere…il suo proprio luogo è dovunque si producano merci e si svolgano scambi. Già il “dovunque” è di per sé globale: esso trascendendo le determinazioni storiche dei luoghi, copre terra mare aria. La globalizzazione è nell’intrinseca logica del capitalismo; il produrre in serie per anonime masse di consumatori esige mercati sempre più vasti, e così converte il mondo in unico immane mercato … GLOBALIZZAZIONE è propriamente caduta dei confiniSe i confini GENERANO IDENTITÀ DEI LUOGHISEGNANO L’APPARTENENZA DEGLI UOMINI, raccolgono i dimoranti nell’unità di una terra e i tempi dell’unità in una storia, ebbene la globalizzazione determina il declino di questo mondo ...” [IRTI, cit., 29-30].
Far poi accettare alla maggioranza degli oppressi/occupati tale stato di fatto è, ovviamente, compito di una formidabile e ben divulgata SOVRASTRUTTURA di stampo liberista, la quale consente a tale stato di fatto di perpetuarsi e di essere spacciato a cuor leggero per “pace e concordia tra i popoli”.
E’ in questo modo che il Nomos della globalizzazione, ammantato di smisuratezza, mette in crisi le attuali realtà statali. E crisi dello Stato nazionale significa innanzi tutto crisi della Costituzione sulla quale lo Stato è fondato.
7.1 Come avvertiva M.S. Giannini, tuttavia, “… quando si parla di crisi, bisogna sempre…andar molto cauti, perché invero, dal punto di vista giuridico si potrebbe anche dire che o non esistono crisi o si è sempre in crisi. Fuori del paradosso, il concetto di crisi è sociologico, e crisi in senso proprio esiste quando una struttura sociale subisce un cambiamento in radice perché ne vengono meno i presupposti. Di crisi di una struttura giuridica è lecito parlare solo per traslato: LA CRISI DI UN'ISTITUZIONE GIURIDICA È SEMPRE UN RIFLESSO, O UN EFFETTO, DELLA CRISI SOCIOLOGICAMENTE RILEVABILE [M.S. GIANNINI, Considerazioni sullo Stato moderno, lezione tenuta l'11 gennaio 1954 in Roma presso il Centro di preparazione politico-amministrativa, ora in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.III, SETTEMBRE 2017, pag. 693]. In altri tempi, si sarebbe parlato di “lotta di classe”.
7.2 Ciò che è messa in radicale crisi, a ben vedere, è in particolare l’idea stessa di Costituzione così come risulta, in termini generali, dall’atto fondativo del costituzionalismo moderno:
“… È l’articolo 16 (“Ogni società nella quale non sono garantiti i diritti e la divisione dei poteri non ha una costituzione”) della Dichiarazione del 1789 ad affermare che non vi è costituzione se non sono presenti almeno due elementi tra loro interrelati:ASSICURARE I DIRITTI E GARANTIRE LA DIVISIONE DEI POTERILa salvaguardia dei primi dipendendo dall’organizzazione dei secondi, e viceversa …” [G. AZZARITI, Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della costituzione, 1].
8 Il costituzionalismo, cioè, nella sua dialettica storica, nasce allorché ci si propone di fondare assetti politici su nuove basi di legittimazione, connesse con la definizione di equilibri costituzionali che hanno il precipuo scopo di 1) arginare l’assolutezza/illimitatezza del potere; 2) diffondere tale potere tra tutti i membri di una determinata comunità politica sotto forma di diritti: “Limitazione e legittimazione del potere risultano, nell’ideologia del costituzionalismo, aspetti complementari e strettamente collegati piuttosto che in un antagonismo dialettico…” [P. RIDOLA, Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi intellettuali, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Torino, 2005, 295].
Il diritto costituzionale si manifesta quindi allorché “… la popolazione [rompe] tutti i legami di obbedienza che ha potuto avere con lo stato e, ergendosi contro di esso, potrà dirgli: è la mia legge, è la legge delle mie esigenze, è la legge della mia stessa natura di popolazione, è la legge dei miei bisogni fondamentali che deve sostituirsi alle regole dell’obbedienza” [M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Milano, 2005, 260].
8.1 Come sappiamo, nel costituzionalismo liberale tali propositi hanno coinciso dapprima con quello di preservare ampi spazi ad una società civile fondata su basi prettamente elitarie (stato monoclasse borghese, riconoscimento di meri diritti civili, uguaglianza formale), ma si sono tuttavia evoluti - nel più recente costituzionalismo democratico - calando i principi e le istanze basilari del costituzionalismo nella cornice della democrazia di massa (stato pluriclasse, sovranità popolare e tutela dei diritti sociali, uguaglianza sostanziale).
8.2 Nell’economia del presente discorso ed utilizzando le parole di L. Ronchetti,possiamo dire che la Costituzione, dal punto di vista della teoria generale, si caratterizza:
… per la corrispondenza ai principi politici ispirati all’apposizione di LIMITI LIBERATORI dall’oppressione della legge del più forte: la Costituzione [è] un atto normativo assiologicamente orientato ai principi politici storicamente affermatasi in secoli di lotta contro il potere accentrato e assoluto PER OTTENERE LA SUA MASSIMA DIFFUSIONE. Questa lotta, nelle sue varie forme,è stata una “condotta”, un agire, “CONTRO” IL POTERE DI FATTO, il potere del più fortecontro un potere accentrato ed escludentebasato sulla violenza e sulla sopraffazionesi è prodotto un agire che pretendeva di dare al popolo il potere di decidere sulle forme della propria convivenza.
Il soggetto costituente è tale solo se mosso da una CONTROCONDOTTAper opporsi al potere accentrato deve trattarsi di una condotta ispirata alladiffusione del potere, fondata, quindi, sulla PARI LIBERTÀ… La Costituzione, in una più generale concezione controfattuale del diritto, della giuridicità, [è],quindi, la controcondotta per eccellenza: con le Costituzioni, al potere e ai rapporti di forza di fatto esistenti si vuole opporre un nuovo modo di pensare e di agire le relazioni tra consociati NONCHÉ TRA CONSOCIATI E IL TERRITORIO CHE ABITANO” [L. RONCHETTI, Il Nomos infranto: globalizzazione e Costituzioni, Napoli, 2007, 117-118].
Tale carattere di “controcondotta” attraversa la Costituzione italiana sin dall’origine. Già il D. L. Lgt. del 25 giugno 1944, n. 151, al riguardo, delineava i caratteri che avrebbe avuto avere il futuro assetto repubblicano, prevedendo che “Dopo la liberazione del territorio nazionalele forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio diretto e segreto, una assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato”: “… In questo stringato atto, popolo, territorio e sovranità hanno trovato nella e con laCostituzione una combinazione su cui fondare una nuova convivenza, una nuova condotta prescelta dall’intera comunità politica contro il precedente assetto – accentrato – di potere… ” [L. RONCHETTI, cit., 133].
9.1 Questo senso primordiale del “limite”, come idea-guida per il Costituente, è in effetti ricavabile sia in modo implicito che esplicito sin dai primissimi articoli della Carta repubblicana. Dal punto di vista spaziale, è da notare innanzi tutto come la Costituzione esordisca affermando che è “l’ITALIA” - e non uno spazio indefinito – il nome di quel territorio sul quale si fonda la Repubblica (art. 1, comma I, Cost.). “… Questa decisione riflette in primo luogo il proposito di dichiarare l’identità etnica e l’unità spirituale della nazione, in nome delle quali ebbe ad effettuarsi il processo di unificazione (nonché di liberazione dall’occupazione nazi-fascista, N.d.F)”” [C. MORTATI, Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Bologna, 1975, art. 1, 3], esprimendosi così quel rapporto privilegiato di immediatezza e di esclusività tra quella porzione di spazio ed i suoi abitanti.
Perciò, solo quello specifico territorio denominato “Italia” (che è res publica, cioè appartenente ad una collettività di persone) rappresenta il “domicilio del popolo”, si riduce cioè “… a sfera spaziale in cui la comunità stessa è insediata, il che, come è stato notato, equivale a dire che la territorialità dello Stato si risolve nella funzione di rappresentare gli interessi generali della popolazione stanziata nel territorio (PALADIN)” [M. MANETTI, Enc. giuridica, Roma, 1994, voce Territorio I, 2].
9.2 Il senso del limite, come anticipato, è altresì insito nella Costituzione come “controcondotta” allorché la stessa parla della sovranità, affermando solennemente che la stessa “appartiene al popolo” (art. 1, comma II, Cost.):
“si sono …raccolti … i frutti di una lenta e dolorosa consapevolezza che è approdata, con il costituzionalismo, alla necessità DELL’AUTOLIMITAZIONEin nome della uguaglianza e della libertà di tutti. Il diritto delle Costituzioni pretende, infatti, di rifondare l’esercizio del potere, frantumandolo in tanti centri d’imputazione quanti sono gli appartenenti alla comunità: le Costituzioni hanno la pretesa di riconoscere e garantire diritti a tutti i consociati sovvertendo un ordine delle cose fondato sull’accumulazione del potere.
La sovranità popolare ha trovato nelle sue Costituzioni una nuova forma dilegittimazione basata sulla LIMITAZIONE DEL E AL POTERE intesa come tendenziale frantumazione dello stesso tra tutti i componenti della comunità politica: la diffusione del potere dovrebbe avvenire proprio attraversol’apposizione di limiti normativamente imposti…” [L. RONCHETTI, cit., 209].
9.3 Oltre che come limite implicito di legittimazione di un potere diffuso e funzionale ad assicurare i diritti fondamentali, detta sovranità riceve ulteriore ed esplicito contenimento allorché è stato previsto che la stessa debba essere esercitata nelle “nelle forme e NEI LIMITI della Costituzione” (art. 1, comma II, Cost.), operando non solo come limite interno (riconoscimento a tutti i consociati di una particella di sovranità sotto forma di diritti e doveri), ma altresì con riferimento alle relazioni con le altre comunità politiche.
Tanto si ricava dall’art. 11 Cost. (che, a ben vedere, costituisce solo una specificazione dei limiti indicati dall’art. 1, comma II), norma nella quale è affermato che la guerra (come puro potere di fatto) è ripudiata come mezzo di offesa allalibertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (in coerenza con l’art. 2, paragrafo 4, dell’ONU che pone il divieto ad ogni forma di “minaccia o uso della forza”).
9.4 Di guisa che “… così come i diritti e i doveri individuali e collettivi si garantiscono ponendo limiti al potere – che proprio dalla sua frantumazione tra quanti appartengono al popolo trae nuova legittimazione - a sua volta la Repubblica necessita di LIMITARE LA PROPRIA SOVRANITÀ per consentire la libera espressione di quella degli altri; come i membri di una comunità politicasi limitano vicendevolmente perché uniti dal vincolo del “pieno sviluppo” e della “effettiva partecipazione” (art. 3, comma 2) di ognuno, così la comunità internazionale si vincola…per non ostacolare il pieno sviluppo di ognuno, a prescindere dalla nazionalità” [L. RONCHETTI, cit., 143], secondo il principio di uguaglianza e pari dignità tra le nazioni.
10 Con riferimento al rapporto sovranità-territorio, dalla Costituzione si ricava in modo sintetico che “la sovranità … non si estende illimitatamente nello spazio: data la coesistenza di una pluralità di poteri…, ciascuno deve esercitarsi in un ambito determinatoSÌ DA EVITARE UNA SITUAZIONE DI PERMANENTE CONFLITTO. Da questo punto di vista l“territorialità” dello Stato indica una importante modalità del suo potere, che è supremo e assoluto, ma solo all’interno del suo territorio (PALADIN), una limitazione che ai termini del diritto interno…può essere conciliata con il postulato dell’assolutezza della sovranità, solo supponendo che sia lo Stato stesso, autolimitandosi, a determinare la propria sfera di azione … Da questo punto di vista, IL LIMITE TERRITORIALE svolge una doppia funzione: dal lato negativo, esso è il limite oltre cui lo Stato non può svolgere attività coercitive…Dal lato positivo… esso è IL TEATRO DELLA SOVRANITÀ” [M. MANETTI, Enc. giuridica, Roma, 1994, voce Territorio I, 2] e, in ultima analisi, “la garanzia primaria … dell’effettività” dei diritti fondamentali [L. RONCHETTI, cit., 230].
11 Dall’analisi sin qui svolta, si può dunque concordare con chi sostiene che la Costituzione istituisce, in generale, “IL SENSO DEL LIMITE COME PRINCIPIO ISTITUZIONALE” [L. RONCHETTI, cit., 225 ss.], limite che è elemento imprescindibile della pacifica convivenza tra i popoli basata sui principi di eguaglianza. In quel limite, in particolare, rientra a pieno titolo – come spiegato - quello territoriale, la crisi del quale, determinata dalle regole del libero mercato a tutti i costi, è indubbiamente da annoverare tra le cause dell’attuale sospensione sine die della Costituzione dei diritti fondamentali.
Invero, bisogna comprendere che in un mondo globalizzato in cui il potere (diffuso e limitato territorialmente dalle costituzioni democratiche) si de-territorializza e si riaccentra su base oligopolistica-elitaria, nutrendosi della logica dell’occupatiocon novelli connotati economico-normativinon è più possibile, per definizione teorica, parlare di tutela dei diritti fondamentali. Tale impossibilità - come nel caso specifico del fenomeno migratorio – si rivela come un effetto perverso che investe tutti indistintamente, sia i membri della comunità autoctona sia gli stranieri. Dei diritti fondamentali non rimane allora che un vago ricordo, sostituito dalla forza fascinatrice di categorie immaginifiche come quella di “diritti umani”, di “integrazione” e così via.
12 L’idea della Costituzione come “limite istituzionale” in senso lato non ha perciò nulla a che fare – è bene ribadirlo - con il nazionalismo ed il populismo brutto o con il razzismo di cui discettano i cantori del “superamento dei confini”. Anche H. Arendt, tra gli altri, ci ricorda che l’uguaglianza (e quindi la pace) tra i popoli “era la pietra angolare dello spirito nazionale autentico” [H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, 232].
La metamorfosi nazionalista è piuttosto da addebitare all’imperialismo come manifestazione dell’esercizio sconfinato del potere di alcuni Stati nei confronti di altri, che si identifica, storicamente, con “… i tre decenni che vanno dal 1884 al 1914…” e che “… separano il XIX secolo, conclusosi con la corsa alla conquista dell’Africa e la nascita dei pan-movimenti, dal XX, apertosi con la prima guerra mondiale…” [H. ARENDT, cit., 171]. Ovvero:
“… l’imperialismo nacque quando la classe dominante cozzò CONTRO LE LIMITAZIONI NAZIONALI all’espansione dei suoi affari … LA BORGHESIAPROCLAMA[VA] L’ESPANSIONE COME IL FINE ULTIMO DELLA POLITICA ESTERA  l’intima contraddizione fra stato nazionale e la politica della conquista apparve evidente nel fallimento del grande sogno napoleonico che portava o al risveglio della coscienza nazionale del popolo sottomesso, con conseguente rivolta contro il conquistatore, o alla tirannide, [H. ARENDT, cit., 179].
12.1 Per questo non è affatto azzardato sostenere che il pervicace tentativo di abbattere la sovranità ed i confini entro i quali l’esercizio della stessa è in modo fisiologico limitata risulta il modo più sicuro perché nei rapporti internazionali si riaccenda la miccia dell’inimicizia (le recenti parole di Trump causate dal diuturnomercantilismo €uropeo a trazione tedesca dovrebbero far riflettere il democratico e “liberale” Occidente). Dovrebbe ormai essere chiaro che i confini (come corollario del “limite istituzionale”) sono funzionali al diritto di ogni popolo di scegliere e disciplinare in libertà il proprio destino in relazione ad una porzione di globo terrestre. Destino che deve certamente relazionarsi con quello degli altri popoli, ma su un piano di reciproco riconoscimento e di assoluta pari dignità, immune da ogni concetto di pura forza.
13 E invece, Quella in corso è una gigantesca battaglia di sopravvivenza della sovranità democratica” messa a repentaglio da “forze esterne che st[anno] al di sopra del popolo e al di fuori dello Stato”. Tali forze spingono per una scissione definitiva tra i due poli del Nomos (Ordnung Ortnung, ordinamento e localizzazione). Fine ultimo è quello di riaffermare il semplice “potere di fatto” emancipato da qualsiasi legittimazione. Il disordine.
Dal punto di vista della teoria generale, ed in linea con i timori espressi anni dopo da Calamandrei, ciò ricorda da vicino lo scenario dipinto da Santi Romano nei primi anni del ‘900 e dallo stesso definito “l’instaurazione di fatto” di un nuovo ordine, che è oggi rappresentato dalla globalizzazione e di cui la costruzione €uropea rappresenta solo una corposa metastasi.
13.1 L“instaurazione di fatto”, secondo l’illustre giurista, si verificherebbe allorché:
“… un diritto positivo assimila ed assorbe con la sua potenza di attrazione ciò che gli è estraneo o ANCHE OSTILE; il momento in cui un diritto positivo per necessità di fatto cade per far posto ad un altro. Il fenomeno così curioso, in cuidue ordinamenti, con vece alterna di cadute e restaurazioni, si contendono, modificandosi nella lotta e influendo l’uno sull’altro, la vittoria definitiva.
… Nella vita di tutti gli Stati, sopraggiungono, ad intervalli più o meno lunghi, dei momenti quasi di crisi, non meno interessanti per lo storico e per il politico che pel giurista, in cui TUTTI O ALCUNI DEI PRINCIPII FONDAMENTALI del diritto pubblico vigente perdono bruscamente, in un modo o in un altro, il loro imperio, non per via di un processo da essi previsto e preordinato, ma per FORZE SUPERIORI e contrarie al diritto fino allora in vigore: nuove forme statuali ogovernamentali succedono a quelle che così vengono distrutte, sia per opera degli elementi che a questa distruzione hanno cooperato, sia per opera di elementi estranei.
Sono esempi altrettanto comuni quanto caratteristici ed espressivi, che rientrano… in questo caso, quelli del colpo di stato [e] dell’intervento di uno Stato straniero” [S. ROMANO, Instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale – La sua legittimazione, in Archivio giuridico, Modena, 1901, 5-10].
Le forze superiori si identificano con l’ordine sovranazionale e sconfinato dei mercati, convalidato dalla mera effettività, e quindi contrario al vigente ordine costituzionale ed ai suoi più essenziali principi. Ci si può chiedere se questo stato di fatto potrebbe in qualche modo ricevere una legittimazione postuma; la risposta è fermamente negativa, anche se l’esposizione delle ragioni esulerebbe dalla presente trattazione.---

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