PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo":
- Art. 70 - ( del Titolo I
Sezione II Parte II - Ordinamento della Repubblica )
...in
reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee molto
restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che
hanno voluto che eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere
votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con
ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei
Parlamentari e Senatori".
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese
Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...!
umberto marabese
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Articolo 122 – Attuale:
Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità [cfr. artt. 84 c.2, 104 c.7, 135 c.6 ] del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
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L'articolo 122della Costituzione è
sostituito dal seguente:
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.-------------
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