PS: Applaudo la serenità del Giudice Giuglio Cruciani nel sentenziare questa..."vergognosa"..."non irragionevole l’introduzione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
SOSPENSIONE DAL LAVORO ILLEGITTIMA E RISARCIMENTO PER MANCATI STIPENDI E DANNI BIOLOGICI”, LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELL’AQUILA
Una sentenza emessa lo scorso 13 settembre ma pubblicata due giorni fa, che può essere definita “deflagrante”, poiché demolisce la legittimità della sospensione dal lavoro avvenuta a seguito della mancata vaccinazione, e impone al datore di lavoro il pagamento dei mancati stipendi ma anche il risarcimento di un danno biologico dovuto allo stress psicologico procurato al ricorrente, un ultracinquantenne che si era rivolto al tribunale a seguito della sospensione.
Ad emetterla è il giudice monocratico del Tribunale del lavoro dell’Aquila, Giulio Cruciani. Premettendo le ragioni della sua decisione, il magistrato specifica che oggetto della prununcia è circoscitto alla legittimità della sospensione dal lavoro, che era stata disposta sul presupposto che i lavoratori vaccinati non avrebbero esposto gli altri al rischio di contagio.
“Tale fondamento – si legge nella sentenza – non è presente nel caso in esame: i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati, si infettano ed infettano gli altri“.
Il commento del presidente di Avvocati LIberi Angelo Di Lorenzo:
“È vero che tutte le sentenze fanno stato all’interno del procedimento che vanno a giudicare, ma il principio che pone questa sentenza è di carattere generale. E ciò è scritto anche nella sentenza”.
La sentenza interviene anche sulle pronunce della Corte Costituzionale, che, come si ricorderà, aveva giudicato “non irragionevole” l’introduzione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Il magistrato specifica innanzitutto che le sentenze della Consulta “non hanno alcun effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito”. Di seguito contesta gli assunti sui quali erano state pronunciate quelle sentenze.
Leggiamo ancora quanto scritto dal giudice del tribunale del lavoro dell’Aquila:
“Ci si intende in particolar modo discostare da quanto sostenuto dalla Consulta, che richiama, prestandovi quindi fede, una affermazione dell’ISS, secondo cui «la vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2” .
Il giudice si richiama alle affermazioni della rappresentate della Pfizer al Parlamento UE, che aveva ammesso l’inesistenza di studi sulla capacità del vaccino di impedire il contagio. Cita poi lo stesso foglio illustrativo dei vaccini in commercio e fa poi riferimento alla “realtà dei fatti conosciuta da tutti”.
Ancora Angelo Di Lorenzo:
“Se il principio del giudice del lavoro de L’Aquila fosse consolidato, questo a cascata potrebbe comportare una valanga di richieste di accertamento della illegittimità della sospensione da parte di tutti i soggetti che l’hanno subita”.
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