( NON PERMESSO LA FOTO )
UNARMA.
ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI.
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- Preg.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Mario Draghi Pec: presidente@pec.governo.it
- Preg.mo Ministro della Difesa della Difesa
On. Lorenzo Guerini Pec: udc@gabmin.difesa.it
- Alla c.a. Garante della Privacy P.zza Venezia n. 11 Pec: protocollo@pec.gpdp.it
- Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla c.a. dell’Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d’Europa commissionerhr.communication@coe.int
- Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a carattere sindacale crm36736@pec.carabinieri.it
Oggetto:
obbligo di Green Pass in tutti i posti di lavoro della Pubblica Amministrazione. Richiesta di provvedimenti atti alla tutela dei Carabinieri.
fa seguito alla diffida del 21 agosto 2021
Premesso:
Che questa Unarma Asc ad oggi, pur ricevendo numerose segnalazioni, ha sempre appoggiato la Campagna Vaccinale per contenere e tutelare la salute Pubblica, che di fatto la stessa scientificamente e statisticamente ha drasticamente ridotto sia le morti che i ricoveri soprattutto dei cittadini che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo. Che fino ad oggi non si era mai espressa in merito all'applicazione del Green Pass sul posto di lavoro poichè era necessario documentarsi a livello giuridico/giuridico scientifico, per confutare quella che era un dogma Governativo sulla sua efficacia per contenere la pandemia. Che anche per l’Arma dei carabinieri il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi e nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, con riferimento ai mezzi e dispositivi idonei da approntare per il contrasto alla diffusione di agenti patogeni, virus e batteri (art. 271);
Che ben 3 Direttive Ue in vigore fanno ricadere sul Datore di Lavoro gli oneri derivanti dalla prevenzione del contagio biologico (compreso SarsCov2) in azienda: la Direttiva UE n. 391 del 1989, la Direttiva n. 54 del2000 e la direttiva n. 739 del 2020; Considerato Che le evidenze scientifiche (che di seguito riporteremo una più recente e sicuramente attendibile) maturate con la sperimentazione dimostrano chiaramente e in maniera inoppugnabile che anche i vaccinati contro il covid 19 possono contrarre il virus e possono trasmetterlo ad altri sia vaccinati che non vaccinati;
in particolare teniamo a riportare di seguito lo studio effettuato con fondi Governativi e Ministero Salute dello Spallanzani realizzato dagli studiosi Francesca Colavita, Silvia Meschi, Cesare Ernesto Maria Gruber e altri 19 tra biologi e virologi dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Ne è coautore Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dello Spallanzani: “quanto accertato: «I nostri dati mostrano che gli individui vaccinati che si infettano dopo la vaccinazione, sebbene rappresentino una piccola percentuale della popolazione vaccinata (0,3% nel nostro contesto), possono portare elevate cariche virali nel tratto respiratorio superiore, anche se infettati molto tempo dopo la seconda dose; cioè quando avrebbe dovuto essere sviluppata l’immunità correlata al vaccino». Si legge nell’articolo di Patrizia Floder Retter: «abbiamo dimostrato per la prima volta che il virus infettivo può essere coltivato da Nps (tamponi nasofaringei, ndr) raccolti da individui vaccinati sia asintomatici che sintomatici; suggerendo che potrebbero essere in grado di trasmettere l’infezione a persone suscettibili e potenzialmente far parte delle catene di trasmissione». Che anche le risultanze dello studio condiviso da Magistratura Democratica, una delle correnti più importanti della magistratura italiana, che scende in campo contro il Green Pass istituito dal governo Draghi denunciandone la natura incostituzionale. Sulla rivista giuridica Questione Giustizia che pubblica un documento intitolato: “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass” che denuncia l’incostituzionalità del decreto governativo sia rispetto alla Carta italiana sia rispetto alla normativa europea. I giuristi scrivono in proposito: “l’impressione è che con l’ultimo suddetto Decreto-legge, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria. Al contrario il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato”. Da ieri attraverso il decreto green pass si sono imposte limitazioni ai diritti fondamentali dei cittadini, a tal proposito i redattori del rapporto affermano: “saremo in presenza di trattamenti differenziati per andare al ristorante, al teatro, ai centri culturali, e già si parla di introdurli progressivamente anche per l’esercizio di diritti e doveri fondamentali, come andare a scuola o al lavoro”. Inoltre si fa presente quanto sia delicata la questione dei controlli da parte degli esercenti, altro nodo che riguarda anche la normativa sulla privacy: “appare di debole sostenibilità giuridica l’art. 3 comma 3 del decreto legge de quo che attribuisce ai titolari o gestori di servizi il potere di verificare l’accesso ai predetti servizi e attività e che ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni adottate”. La relazione continua: che si stia realizzando un potere di polizia diffuso esercitato da persone che non hanno i titoli per farlo ed “esercitabile su libertà fondamentali”. Vengono così messe a repentaglio le “libertà costituzionali fondamentali (libertà personale e libertà di circolazione prime fra tutte) e violati principi costituzionali fondamentali come il principio di eguaglianza, il principio di legalità ed il principio della certezza del diritto”. E ancora: “il tema di fondo è come tutelare la salute nel rispetto della Costituzione, riuscendo a distinguere provvedimenti costituzionalmente orientati da provvedimenti che si muovono al di fuori del perimetro costituzionale”. Oltre a violare il dettato costituzionale il green pass quindi non è conforme alle direttive europee in quanto tali norme prevedono che il Green Pass non possa essere fonte di discriminazione nei confronti dei cittadini non vaccinati. Che – pertanto - solo chi presenta la certificazione verde Covid-19 con validità 48 ore, per aver effettuato il tampone, ovvero presenta l’esito del tampone negativo, di fatto può dimostrare con maggior grado di certezza, di essere negativo al Covid-19 e pertanto garantire la sicurezza e la salute sui luoghi o nell’ambiente di lavoro. Invece, la medesima dimostrazione non può assolutamente essere fornita da coloro che presentano la certificazione verde Covid-19 derivante da vaccinazione con prima o seconda dose negli ultimi 12 mesi, che – potendo essere portatori del virus – non garantiscono assolutamente la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori o gli eventuali utenti con cui vengono a contatto sui luoghi o nell’ambiente di lavoro. Che essendo legalmente a carico del datore di lavoro, gli esami diagnostici del tipo tampone, atti a prevenire il rischio biologico sul luogo di lavoro, il lavoratore potrebbe fondatamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere che sia il datore di lavoro a pagare il tampone, che rischierebbe anche conseguenze penali e civili connesse. Che nel modello liberal-democratico dell’Ordinamento italiano, connotato da principi di eguaglianza e solidarietà, si è creato un evidente ed illegittimo disequilibrio tra la TUTELA DEI DIRITTI e L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI, in quanto il Green Pass comporta effetti plurimi di DISCRIMINAZIONE e TRATTAMENTO DIFFERENZIATO, poiché impedisce ai cittadini privi di certificazione verde, di SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ e di POTER ACCEDERE AD UNA SERIE DI LUOGHI, che contribuiscono al BENESSERE PSICO-FISICO ed alla TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti a ciascuno “sia come SINGOLO, sia nelle FORMAZIONI SOCIALI ove si svolge la sua personalità”. Che non essendo previsto – si ribadisce – l’OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI, L’IMPOSIZIONE DEL GREEN PASS AGGIRA DI FATTO LA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA, con una serie di atti che PORTANO COMUNQUE AL MEDESIMO OBIETTIVO, nell’assenza di una base fattuale ragionevole tanto per l’imposizione vaccinale quanto per una sua implementazione de facto. Che, posto come assioma l’evidente inesistenza dell’obbligo vaccinale erga omnes, ne consegue che LA VACCINAZIONE COSTITUISCE UNA SCELTA PERSONALE E VA pertanto RISPETTATA E TUTELATA, con il conseguente corollario che COLUI CHE NON VI SI SOTTOPONE, PER QUALUNQUE MOTIVO, non deve ESSERE DESTINATARIO DI ATTI SPROPORZIONATI ed IRRAGIONEVOLI che DETERMINANO INGIUSTIFICATI TRATTAMENTI DIFFERENZIATI. Il tutto, per giunta ASSIEME ALLA PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE anche severe e in taluni casi sanzioni penali, per le eventuali trasgressioni. Che sotto il profilo della asserita finalità di prevenzione del contagio, per le considerazioni sopra esposte l’adozione della misura della certificazione verde NON È AFFATTO UNO STRUMENTO IN GRADO DI GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA DEI CITTADINI E DUNQUE NON COSTITUISCE UNA CONDIZIONE IDONEA AD IMPORRE LIMITI LEGITTIMI NEMMENO AL DIRITTO AL LAVORO, COSÌ COME CONSENTIREBBE LA COSTITUZIONE. INFINE, SEMPRE IN PUNTA DI DIRITTO, POSTO CHE: Il nostro Ordinamento Giuridico non consente modifiche unilaterali al rapporto contrattuale di lavoro, né ai sensi dell’art. 2103 cod.civ. né a mente del D.Lvo 165/2001 per i pubblici dipendenti. Ne consegue evidentemente che nel nostro Ordinamento, il provvedimento di “sospensione” diverso da quello irrogato per motivi disciplinari, non esiste affatto ed è palesemente illegittimo perché contrario a tutto l’impianto normativo di rango superiore. Né può ritenersi che sia applicabile di per sé la sanzione disciplinare della sospensione per inosservanza all’obbligo di certificazione verde, quando il rifiuto all’ordine illegittimo viene adeguatamente motivato sulla base di argomentazioni attestanti l’illegittimità dell’ordine stesso. Nemmeno può ritenersi che la presenza sul luogo di lavoro in mancanza della certificazione verde, possa esser equiparata ad una assenza ingiustificata e non esser retribuita: dalla lettura del decreto-legge NON SI PREVEDE, infatti, che sia interdetto l’accesso alla struttura lavorativa, bensì la valutazione della stessa quale assenza ingiustificata. Alla luce delle evidenti lacune evidenziate e descritte è palese e chiaro che mentre in un primo momento poteva essere “drammaticamente accettabile” una disposizione così coercitiva e drastica che induceva in maniera quasi subdola la cittadinanza ed in particolare i lavoratori Carabinieri a vaccinarsi, non può di converso essere accettato che i Carabinieri, sprovvisti di gren pass, debbano pagarsi il tampone di tasca propria. In conclusione per mantenere sempre saldi i rapporti che legano il nostro sindacato ai propri iscritti e per operare nel modo migliore il compito per il quale un sindacato nasce: armonizzare e tutelare i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro chiediamo che si valuti attentamente quanto finora esposto e si prendano le dovute ed oculate misure, ed in particolare: 1) ad assumere i provvedimenti di rispettiva competenza al fine di revocare immediatamente le disposizioni impartite, inerenti la certificazione verde quale condizione per il regolare ed usuale espletamento del lavoro, chiedendo la revoca altresì di ogni provvedimento generico: questa Unarma, continuerà a concentrare la propria attenzione sulla questione, valutando ogni strada percorribile per portare avanti le proprie idee che trovano fondamento - così come descritto - su basi giuridiche, scientifiche e soprattutto logico deduttive. 2) predisporre, a carico dell’amministrazione, l’effettuazione di tamponi per tutti quei Carabinieri sprovvisti di green pass, che accedono sui luoghi o nell’ambiente di lavoro, costituendo convenzioni a titolo gratuito in tutti i presidi territoriali d’Italia (cosi come avviene oggi per i vaccini antinfluenzale), è indispensabile per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro e il rispetto della pari dignità dei lavoratori con la garanzia dei diritti suesposti. Si sottopone, infine, all’esame dell’Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d’Europa la situazione sopra descritta, affinché Ella – accertata la violazione degli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2 Prot.4, 1 Prot. 1, 2 Prot. 1 della CEDU ovvero alla causa dell’inapplicabilità dell’art. 15 CEDU – voglia assumere le iniziative ritenute opportune nei confronti dello Stato Italiano, ed informi gli altri Stati contraenti della presente denuncia di mancato rispetto dell’art. 15 CEDU e delle norme della Convenzione.
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