PS: <<Il parere di Giovanardi sull’"incandidabilità
sopravvenuta". La Costituente: la retroattività della legge penale è il
marchio di nazisti e comunisti.....>> ...da leggere!
---------------------------Francesco
Cossiga amava raccontare che quando il venerdì, giorno di astinenza
dalle carni, qualche prelato null'altro avendo in tavola da mangiare che
una bella bistecca di manzo, con fare solenne, prima di mangiarsela, la
benediva con la preghiera: «pisces ego te baptizo in nomine patris et
filii et spiritus sancti».Non succede nulla di diverso ai nostri giorni, quando illustri
costituzionalisti e fini giuristi si sono trovati di fronte al dettato
dell'articolo 25 II comma della Costituzione: «nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso», concetto rafforzato dall'articolo 11 delle preleggi («la
legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» e
dall'articolo 2 comma IV del Codice penale «se la legge del tempo in
cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo»........
Imitando gli astuti prelati di un tempo, costoro hanno battezzato con
il nome di pesce la carne e scavalcato a piè pari Costituzione e leggi
sostenendo, con il concorso del Consiglio di Stato, che la «sopravvenuta
incandidabilità», a seguito di una sentenza di condanna, non è una pena
accessoria, ma semplicemente una sanzione amministrativa che il
legislatore, a sua discrezione, ha deciso debba applicarsi a chi la
condanna definitiva la subisce mentre è deputato o senatore in carica,
facendo votare la sua decadenza dalla Camera di appartenenza.
Ma nel caso di Silvio Berlusconi il fatto che ha comportato la
condanna è avvenuto dodici anni fa e, a quel tempo, per quel reato, non
era prevista la «incandidabilità retroattiva», introdotta
nell'ordinamento giudiziario italiano soltanto nel dicembre del 2012. La
disciplina giuridica relativa a quella fattispecie, quindi, deve essere
individuata nel momento in cui tali fatti si sono realizzati e non al
momento della sentenza.
Proprio su questo tema intervenne all'Assemblea costituente, il 27
marzo del 1947, Giovanni Leone, sostenendo «la necessità di riconsacrare
nella Carta costituzionale questo (della irretroattività, ndr) che è
uno dei principi fondamentali, non solo del diritto penale, democratico,
liberale, ma uno dei principi fondamentali della civiltà del mondo
(...) Bisogna ricordare che in altri Paesi, di recente, il principio
della legalità e della irretroattività sono stati solennemente violati.
Vogliamo ricordare qui la massima nazista del diritto penale che si
attinge solo alla sana coscienza del popolo, di cui (si aggiungeva)
unico interprete era il Führer, vogliamo riferirci al principio della
rispondenza ai fini configurato nel diritto sovietico; e, in
contrapposto, riconsacrare il principio della legalità e della
irretroattività in conformità della nostra tradizione per impedire
pericolosi ritorni nostalgici verso concezioni penali che sarebbero il
fallimento della nostra tradizione che è stata continuata in maniera
decisa e coraggiosa da tutti i giuristi (all'epoca del fascismo, ndr)».
Se non vogliamo smentire clamorosamente i padri costituenti e
regredire a livello di quei regimi totalitari, si deve semplicemente
prendere atto che una sanzione afflittiva così grave, come la decadenza a
seguito della «incandidabilità sopravvenuta» non può applicarsi che a
reati commessi dopo e non prima della entrata in vigore della Legge
Severino, così come Giovanni Guzzetta e (pochi) altri costituzionalisti
hanno coraggiosamente messo in luce, senza imbrogliare le carte giocando
sulle parole.
*senatore del Pdl, membro della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari
Imitando gli astuti prelati di un tempo, costoro hanno battezzato con
il nome di pesce la carne e scavalcato a piè pari Costituzione e leggi
sostenendo, con il concorso del Consiglio di Stato, che la «sopravvenuta
incandidabilità», a seguito di una sentenza di condanna, non è una pena
accessoria, ma semplicemente una sanzione amministrativa che il
legislatore, a sua discrezione, ha deciso debba applicarsi a chi la
condanna definitiva la subisce mentre è deputato o senatore in carica,
facendo votare la sua decadenza dalla Camera di appartenenza.
Ma nel caso di Silvio Berlusconi il fatto che ha comportato la condanna è avvenuto dodici anni fa e, a quel tempo, per quel reato, non era prevista la «incandidabilità retroattiva», introdotta nell'ordinamento giudiziario italiano soltanto nel dicembre del 2012. La disciplina giuridica relativa a quella fattispecie, quindi, deve essere individuata nel momento in cui tali fatti si sono realizzati e non al momento della sentenza.
Proprio su questo tema intervenne all'Assemblea costituente, il 27 marzo del 1947, Giovanni Leone, sostenendo «la necessità di riconsacrare nella Carta costituzionale questo (della irretroattività, ndr) che è uno dei principi fondamentali, non solo del diritto penale, democratico, liberale, ma uno dei principi fondamentali della civiltà del mondo (...) Bisogna ricordare che in altri Paesi, di recente, il principio della legalità e della irretroattività sono stati solennemente violati.
Vogliamo ricordare qui la massima nazista del diritto penale che si attinge solo alla sana coscienza del popolo, di cui (si aggiungeva) unico interprete era il Führer, vogliamo riferirci al principio della rispondenza ai fini configurato nel diritto sovietico; e, in contrapposto, riconsacrare il principio della legalità e della irretroattività in conformità della nostra tradizione per impedire pericolosi ritorni nostalgici verso concezioni penali che sarebbero il fallimento della nostra tradizione che è stata continuata in maniera decisa e coraggiosa da tutti i giuristi (all'epoca del fascismo, ndr)».
Se non vogliamo smentire clamorosamente i padri costituenti e regredire a livello di quei regimi totalitari, si deve semplicemente prendere atto che una sanzione afflittiva così grave, come la decadenza a seguito della «incandidabilità sopravvenuta» non può applicarsi che a reati commessi dopo e non prima della entrata in vigore della Legge Severino, così come Giovanni Guzzetta e (pochi) altri costituzionalisti hanno coraggiosamente messo in luce, senza imbrogliare le carte giocando sulle parole.
*senatore del Pdl, membro della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari
Ma nel caso di Silvio Berlusconi il fatto che ha comportato la condanna è avvenuto dodici anni fa e, a quel tempo, per quel reato, non era prevista la «incandidabilità retroattiva», introdotta nell'ordinamento giudiziario italiano soltanto nel dicembre del 2012. La disciplina giuridica relativa a quella fattispecie, quindi, deve essere individuata nel momento in cui tali fatti si sono realizzati e non al momento della sentenza.
Proprio su questo tema intervenne all'Assemblea costituente, il 27 marzo del 1947, Giovanni Leone, sostenendo «la necessità di riconsacrare nella Carta costituzionale questo (della irretroattività, ndr) che è uno dei principi fondamentali, non solo del diritto penale, democratico, liberale, ma uno dei principi fondamentali della civiltà del mondo (...) Bisogna ricordare che in altri Paesi, di recente, il principio della legalità e della irretroattività sono stati solennemente violati.
Vogliamo ricordare qui la massima nazista del diritto penale che si attinge solo alla sana coscienza del popolo, di cui (si aggiungeva) unico interprete era il Führer, vogliamo riferirci al principio della rispondenza ai fini configurato nel diritto sovietico; e, in contrapposto, riconsacrare il principio della legalità e della irretroattività in conformità della nostra tradizione per impedire pericolosi ritorni nostalgici verso concezioni penali che sarebbero il fallimento della nostra tradizione che è stata continuata in maniera decisa e coraggiosa da tutti i giuristi (all'epoca del fascismo, ndr)».
Se non vogliamo smentire clamorosamente i padri costituenti e regredire a livello di quei regimi totalitari, si deve semplicemente prendere atto che una sanzione afflittiva così grave, come la decadenza a seguito della «incandidabilità sopravvenuta» non può applicarsi che a reati commessi dopo e non prima della entrata in vigore della Legge Severino, così come Giovanni Guzzetta e (pochi) altri costituzionalisti hanno coraggiosamente messo in luce, senza imbrogliare le carte giocando sulle parole.
*senatore del Pdl, membro della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari
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