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sabato 18 maggio 2024

BYOBLU24 - “SOSPENSIONE ILLEGITTIMA”: Ministero dell'istruzione dovrà restituire stipendio a docente non vaccinata.

 


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Lo scorso 15 maggio il Tribunale del Lavoro di Firenze ha accolto il ricorso di una insegnante sospesa dal 18 gennaio 2022 senza stipendio, condannando il Ministero dell’Istruzione a restituire alla ricorrente lo stipendio trattenuto. 

La docente infatti al momento della verifica e della successiva notifica di sospensione, si trovava già in malattia dall’agosto del 2021 per pregressi problemi di salute, condizione che si è protratta fino alla fine di febbraio.

La cosa però non è stata tenuta in considerazione al momento delle cosiddette “verifiche” e la donna si è vista sospendere non solo dal lavoro, da cui era già sospesa per motivi di salute, ma anche dallo stipendio, in osservanza dell’articolo 4 ter del Dl 44\2021, che dal 15 dicembre 2021 obbligava alla vaccinazione anche il personale scolastico. 

 

Per il Tribunale la sospensione della docente è illegittima: nonostante infatti la legge non fosse del tutto chiara, il Ministero stesso aveva previsto che tra i soggetti esentati dalla verifica dell’idoneità vaccinale, figurasse per esempio anche chi era  in congedo per infermità. E visto che lo stato di malattia, attestato dai certificati medici presentati dalla ricorrente, ne impediva di fatto lo svolgimento delle mansioni, allora la docente doveva essere esentata dalla sospensione.

In questo caso, scrive il giudice, si applica il principio della “priorità della causa sospensiva”, che considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa che si è verificata per prima. Dunque, i provvedimenti con cui si è accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale sono da ritenersi illegittimi. 

Anche perché, sottolinea ancora il Tribunale, la ratio della legislatura emergenziale era quella di impedire il diffondersi della malattia evitando che soggetti non vaccinati entrassero in contatto con altri soggetti.

Ratio di per sé inesistente, visto che in seguito è stato dimostrato che la vaccinazione non impediva né il contagio né la trasmissione del virus, rendendo di fatto inutile tutta l’impalcatura del green pass. Ma su questo il Tribunale non si esprime, anzi: come si legge nella sentenza il Giudice ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto notificare la sospensione all’insegnante non vaccinata solo al rientro dalla malattia.

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