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martedì 14 novembre 2023

BYOBLU24 - Rifiutare la vaccinazione anti -covid potrebbe...(se....).. essere " ESSERE LEGITTIMA DIFESA: LA SENTENZA DI LUCCA".


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RIFIUTARE LA VACCINAZIONE ANTI-COVID POTREBBE ESSERE LEGITTIMA DIFESA: LA SENTENZA DI LUCCA.

È una sentenza importante quella emessa lo scorso 10 novembre dal Giudice di Pace di Lucca, con cui è stata annullata la sanzione amministrativa di 100 euro inflitta a una lavoratrice over 50 per la mancata adesione alla campagna vaccinale contro il Covid. La decisione si basa su diverse motivazioni ma quella che salta più all’occhio è la legittima difesa dovuta a comprovate reazioni avverse. Ma vediamolo più nello specifico.

Il Giudice ha accolto in via preliminare la rimostranza dell’avv. Emanuele Fusi, in rappresentanza della lavoratrice, riguardo l’emissione illegittima dell’avviso di addebito da parte dell’Agenzie delle Entrate. Secondo quanto rilevato, infatti, l’avviso non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento come previsto dall’art. 4 sexies del DL 44\2021, rendendo di fatto nullo l’addebito contestato.

Proseguendo nella lettura della sentenza, viene evidenziato come la vaccinazione per gli over 50 non rappresentava un obbligo giuridico, bensì un onere o semmai un dovere morale. Il Giudice richiama quindi l’articolo 32 della Costituzione che prevede la libertà di scelta individuale in materia sanitaria.

Oltretutto, si legge ancora nella sentenza, l’obbligo vaccinale per gli over 50 non appartenenti a specifiche categorie è poco chiaro sia dal punto di vista giuridico che sanitario, come dimostra anche il congelamento delle multe inflitte.

La parte più interessante della sentenza però è la lettera C, dove il Giudice di Pace affronta la questione degli effetti avversi. A causa delle prove medico scientifiche incontrovertibili emerse, infatti, non è da escludere nel rifiutare la vaccinazione, la causa di “giustificazione dello “stato di necessità o legittima difesa come prevista dall’articolo 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa”.

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