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lunedì 27 novembre 2023

BYOBLU - “Il Medico deve tutelare il diritto alla salute di ogni persona". SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIETI


PS: ....è arrivata l'ora della verità....si!!!!......
https://www.byoblu.com/2023/11/27/il-medico-deve-tutelare-il-diritto-alla-salute-di-ogni-persona-sentenza-del-tribunale-di-chieti/....non per vendetta ma per rispetto di chi chiedeva delucidazioni... "Mai avuto risposta"...se non con multe e licenziamenti. 

umberto marabese

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Chi in questi anni si è opposto alle derive liberticide dettate dalla narrazione pandemica sta ricevendo giustizia, forse un po’ troppo lentamente, ma i segnali sono inequivocabili.

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del tribunale di Chieti che ha prosciolto A.F., lavoratore in ambito sanitario e Pietro Ferrante, vice coordinatore regionale per l’Abruzzo di ContiamoCi.

I due si erano recati presso il centro di vaccinazione all’interno dell’Ospedale Civile di Guardiagrele per adempiere all’obbligo di somministrazione di “vaccini anti-COVID-19”, chiedere una adeguata anamnesi con relativa informativa, chiedere esami pre-vaccinali ed infine un eventuale rilascio di esenzione temporanea per svolgere gli accertamenti necessari. A.F. e Pietro Ferrante furono denunciati dal personale vaccinatore ed il pubblico ministero, Giuseppe Falasca, ha chiesto la condanna per interruzione di pubblico servizio (articolo 340 del codice penale) alla pena di 4 mesi di reclusione (convertita in 9.000 euro di multa ciascuno).

La sentenza ribalta la ricostruzione iniziale e ribadisce la censura nei confronti del comportamento del personale sanitario, soprattutto per i reiterati rifiuti a fornire spiegazioni, e ha pertanto ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la valutazione della condotta del medico vaccinatore e dei suoi collaboratori, che in sede di consulenza medica anziché fornire le dovute spiegazioni chiamarono i carabinieri per allontanare gli utenti arrivando a presentare denuncia nei loro confronti, semplicemente perché avevano chiesto spiegazioni.

Il giudice per le indagini preliminari, Luca De Ninis, ha infatti scritto nella sentenza che “la condotta incriminata, considerata perturbativa del servizio, in realtà è stata determinata dai reiterati illegittimi rifiuti del medico vaccinatore alle richieste del paziente ed è comunque scriminata dall’esercizio del diritto del F. a ricevere adeguate informazioni sulle ragioni a fondamento di tali rifiuti, che non sono state fornite affatto”.

Non solo, ma il giudice mette anche in evidenza come l’utente A.F. abbia richiesto degli esami per accertare la possibilità o meno di sottoporsi a vaccinazione. Il medico vaccinatore si è però opposto a tali richieste, senza specificare le motivazioni del rifiuto.

Sempre secondo il giudice, poi, i rifiuti e il comportamento del medico vaccinatore “sono solo uno dei più evidenti segnali dell’approssimazione e dell’aporia che hanno caratterizzato l’intera campagna vaccinale, fondata sul presupposto della dichiarata situazione di emergenza, ma non possono certo essere posti a carico del soggetto che pretende di esprimere un consenso informato al trattamento: vale a dire espresso solo dopo aver conosciuto i benefici ed i rischi accertati che quel trattamento potrebbe produrre su di lui”.

L’avvocato Danielle Marguerite Mastrangelo, del Foro di Pesc...èara, e l’avvocato Marino Marini, del Foro di Roma, legali rispettivamente per A. F. e Pietro Ferrante, dichiarano congiuntamente la soddisfazione per questa sentenza e la rilevanza della esatta analisi del giudice sulle diffuse lacune nella prassi dei centri di vaccinazione rispetto alla tutela del diritto alla salute.

Anche l’associazione ContiamoCi esprime la massima solidarietà a Pietro Ferrante e ad A. F., incorsi in una ingiusta accusa, poi felicemente conclusa con una storica sentenza che riabilita il medico nei suoi sempre imprescindibili doveri di difesa della persona.

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