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lunedì 25 aprile 2022

Maurizio Blondet 25.04.2022 - PROGETTO DITTATURA: Cambiare la costituzione per poter rendere permanente "LO STATO DI EMERGENZA".

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Hillary Clinton e Obama hanno chiesto alla UE di approvare SUBITO il Digital Services Act (DSA),che controlla e censura la rete. La UE nella notte obbedisce. Cosa sta per succedere?

Qui Matteo D’Amico:

Pare che alcuni deputati stiano proponendo una “Modifica all’articolo 78 della Costituzione e altre disposizioni in materia di dichiarazione e disciplina dello stato di emergenza nazionale”.
La nostra Costituzione, non a caso, prevede lo stato d’emergenza nazionale esclusivamente in un contesto di deliberazione e successiva dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”.

La nostra Costituzione, non a caso, prevede lo stato d’emergenza nazionale esclusivamente in un contesto di deliberazione e successiva dichiarazione dello stato di guerra, cosa che evidentemente non piace ai governanti che intendono usare l’emergenza nazionale come piede di porco per scardinare i limiti imposti dalla legge.


Prova quanto sopra il fatto che, con la scusa della guerra in Ucraina, lo stato di emergenza è stato prolungato da Draghi fino a fine dicembre 2022.
Occorre che sempre più persone capiscano che ormai la “normale” vita democratica, ovvero lo stato di diritto, è stato sospeso e non sarà più rimesso in vigore, a meno che gli attuali governanti golpisti non vengano costretti a farlo. Di fatto siamo entrati -in modo particolare dall’inizio della psicopandemia Covid, ma di fatto già da quando Mario Monti subentrò a Berlusconi, obbligato ad andarsene dalla manipolazione del rating dell’Italia ad opera delle agenzie anglosassoni- in uno stato d’eccezione causato dalla rottura del patto sociale e dal completo sovvertimento della carta costituzionale (pur in sé, va ricordato, non priva di limiti).
La risposta a questa situazione deve essere messa in opera a tre livelli: a) occorre informarsi, squarciare il velo di menzogne che il regime tesse incessantemente, non stancarsi di spiegare alle persone come stanno le cose; b) unire le tante persone che comprendono la gravità di quanto sta accadendo; c) sfruttare questa crisi per crescere spiritualmente, abituarsi ad andare all’essenziale, rendere più profonda la propria vita di preghiera. La vera lotta è interiore: tutto è vano, ogni sforzo è inutile se non si traduce e non si radica in un sincero sforzo di santificarsi. Non lasciamoci dunque turbare dai poveri miserabili che occupano e progettano la distruzione del nostro caro paese: lottiamo, mantenendo però la pace e senza scoraggiarci. Fidiamo soprattutto in Dio e nel suo soccorso, in Colui nelle cui mani sono i destini dei popoli, come di ogni singolo uomo.
Facciamo circolare la notizia al massimo, affinché questa proposta sia stroncata sul nascere.
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=3444&tipo=

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XVIII Legislatura – Lavori – Progetti di legge – Scheda del progetto di legge
Camera dei deputati – XVIII Legislatura – Camera dei deputati –

Serve a prepare il terreno alla dittatira OMS (ossia Bill Gates e Pfizer)

Un solo governo mondiale: il trattato pandemico 

dell’OMS segna la fine della democrazia

Basta che solo 2/3 delle nazioni accettino questo trattato e saranno imposte sanzioni ai paesi dissenzienti. La costituzione dell’OMS sostituirà anche le costituzioni nazionali.

I loro nuovi poteri generali includerebbero:

1.) L’OMS si riserva il diritto di decidere cosa costituisca una pandemia e ha già modificato la definizione del termine. Potrebbe essere l’influenza ad esempio.

2.) Il trattato conferisce all’OMS il potere di individuare la nuova malattia e decidere quali misure di quarantena siano necessarie su scala globale.

3.) L’OMS controllerebbe chi può sviluppare i nuovi trattamenti e decidere se siano sicuri.

4.) Avrebbero l’autorità di determinare chi debba essere messo in quarantena.

5.) L’OMS deciderebbe sugli obblighi di vaccinazione per ciascun paese.

 

Sul Digital  Service Act com strumento dell’0ligarchia 

totalitaria   leggere Rossella Fidanza

Legge sui servizi digitali: Accordo provvisorio del Consiglio e del Parlamento europeo per rendere internet [orwellianamente]  uno spazio più sicuro per i cittadini europei Un passo importante è stato fatto oggi con l’accordo politico provvisorio raggiunto sulla legge sui servizi digitali (DSA) tra il Consiglio e il Parlamento europeo.
In termini di ambizione, la natura degli attori regolati e l’aspetto innovativo della supervisione coinvolta, il DSA è una prima mondiale nel campo della regolamentazione digitale.
Il DSA segue il principio che ciò che è illegale offline deve essere illegale anche online. Mira a proteggere lo spazio digitale contro la diffusione di contenuti illegali e a garantire la protezione dei diritti fondamentali degli utenti. Il DSA si applicherà a tutti gli intermediari online che forniscono servizi nell’UE.
Gli obblighi introdotti sono proporzionati alla natura dei servizi interessati e adeguati al numero di utenti, il che significa che le piattaforme online molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online molto grandi (VLOSE) saranno soggetti a requisiti più rigorosi. I servizi con più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione europea rientreranno nella categoria delle piattaforme online molto grandi e dei motori di ricerca molto grandi. Al fine di garantire un’attuazione efficace e uniforme dei requisiti previsti dalla DSA, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di conferire alla Commissione il potere esclusivo di supervisionare i VLOP e i VLOSE per gli obblighi specifici di questo tipo di attori.
La DSA introduce l’obbligo per le piattaforme e i servizi digitali molto grandi di analizzare i rischi sistemici che creano e di effettuare un’analisi di riduzione del rischio.
Questa analisi deve essere effettuata ogni anno e permetterà un monitoraggio continuo volto a ridurre i rischi associati a:

diffusione di contenuti illegali
effetti negativi sui diritti fondamentali
manipolazione di servizi che hanno un impatto sui processi democratici e sulla sicurezza pubblica
effetti negativi sulla violenza di genere e sui minori e gravi conseguenze per la salute fisica o mentale degli utenti
Per le piattaforme e le interfacce online coperte dal DSA, i colegislatori hanno concordato di vietare le interfacce ingannevoli note come “modelli oscuri” e le pratiche volte a ingannare gli utenti.
E ORA IL BELLO. Nel contesto dell’aggressione russa in Ucraina e del particolare impatto sulla manipolazione dell’informazione online, è stato aggiunto al testo un nuovo articolo che introduce un meccanismo di risposta alle crisi.
Questo meccanismo sarà attivato dalla Commissione su raccomandazione del consiglio dei coordinatori nazionali dei servizi digitali. Esso permetterà di analizzare l’impatto delle attività dei VLOP e dei VLOSE sulla crisi in questione e di decidere le misure proporzionate ed efficaci da mettere in atto per il rispetto dei diritti fondamentali.

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/

Rossella Fidanza, [23/04/2022 12:21]
La procedura legislativa UE, che è stata seguita anche per il DSA dei precedenti post, è la seguente, e occorre averla chiara, perchè è uno dei cancri di questa “unione europea”. In un regime di divisione dei poteri, l’iniziativa di potere legislativo dovrebbe essere nelle mani del Parlamento, organo elettivo per antonomasia. In UE non è così.

1️⃣ Il processo legislativo parte a seguito di proposta da parte della Commissione Europea, organo non eletto,  proposta che viene inviata al Consiglio, al Parlamento UE e, per conoscenza, ai Parlamenti dei vari stati membri. La proposta può essere definita con procedura scritta (e quindi non vi è discussione) o con procedura orale, sottoponendola a discussione dei 26 Commissari. Laddove viene richiesta una votazione, la Commissione decide a maggioranza semplice.

2️⃣ N.B. La Commissione è l’unica istituzione dell’UE autorizzata ad avviare atti giuridici dell’UE. Il Consiglio e il Parlamento, entrambi a maggioranza semplice, possono SOLO richiedere alla Commissione di condurre studi o presentare proposte legislative, ma la Commissione non ha alcun obbligo di accettare tali richieste. Esistono delle eccezioni specifiche a questo, poche: a) su iniziativa di un quarto degli stati membri (quando la proposta riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale o la cooperazione di polizia) b) su raccomandazione della Banca centrale europea (su proposte riguardanti lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea) c) su richiesta della Corte di giustizia dell’UE (su questioni relative allo statuto della Corte, all’istituzione di tribunali specializzati presso il Tribunale, ecc.) d) su richiesta della Banca europea per gli investimenti

3️⃣ Dopo la presentazione della proposta, si passa alla prima lettura, in cui il Parlamento può accettarla o proporre degli emendamenti. A questo punto il Consiglio può accettare gli emendamenti ed adottarli, oppure bocciarli e rimandarli al Parlamento, tutto questo senza un limite di tempo. Prima che il Parlamento europeo esprima il suo parere, il Consiglio può adottare un “orientamento generale”. Il Consiglio usa questo documento per dare al Parlamento un’idea della sua posizione sulla proposta legislativa della Commissione. Un approccio generale può accelerare la procedura legislativa e facilitare il raggiungimento di un accordo tra il Parlamento e il Consiglio.

4️⃣ A questo punto, il Parlamento prende atto della posizione del Consiglio, con la seconda lettura. Il Parlamento può approvare, quindi l’atto è adottato, oppure rigettare e rinviarlo al Consiglio per una seconda lettura.

5️⃣ Fondamentale è comunque il parere della Commissione sugli emendamenti, perchè in base a quella cambiano le maggioranze richieste per poterli passare. Il Consiglio vota a maggioranza qualificata sugli emendamenti del Parlamento per i quali la Commissione ha espresso un parere positivo. Vota all’unanimità sugli emendamenti del Parlamento per i quali la Commissione ha espresso un parere negativo. Il Consiglio può solo reagire agli emendamenti del Parlamento. In questo caso, c’è la scadenza di tre mesi per ogni passaggio, con unica proroga di un mese.

6️⃣ Nel caso in cui il Consiglio non ha approvato tutti gli emendamenti del Parlamento in seconda lettura, interviene il Comitato di Conciliazione. È composto da un numero uguale di membri del Parlamento e di rappresentanti del Consiglio. Deve concordare un testo che sia accettabile per entrambe le istituzioni. Se il Comitato non concorda, la procedura termina e l’atto non è adottato. Se si arriva ad un accordo, l’atto torna a Parlamento e Consiglio per terza lettura (è il caso del DSA di cui abbiamo appena parlato). Il Comitato vota a maggioranza assoluta, deve essere convocato entro 6 settimane, con una possibile estensione a 8 settimane e ha poi 6 settimane per concordare un testo comune. (1/2)

7️⃣ Si arriva alla terza lettura, nella quale entro 6 settimane dall’approvazione del testo comune, Parlamento e Consiglio devono procedere alla sua approvazione definitiva, pena la decadenza dell’atto legislativo. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, il Consiglio a maggioranza qualificata. Se il testo comune è approvato da entrambe le istituzioni, la legislazione viene pubblicata come direttiva, regolamento o decisione del Parlamento e del Consiglio.

8️⃣ Se una proposta legislativa viene respinta in qualsiasi fase della procedura, o se il Parlamento e il Consiglio non riescono a raggiungere un compromesso, la proposta non viene adottata e la procedura si conclude. Una nuova procedura può iniziare solo con una nuova proposta della Commissione. (2/2)

 

Rossella Fidanza, [23/04/2022 12:21]
La procedura legislativa UE, che è stata seguita anche per il DSA dei precedenti post, è la seguente, e occorre averla chiara, perchè è uno dei cancri di questa “unione europea”. In un regime di divisione dei poteri, l’iniziativa di potere legislativo dovrebbe essere nelle mani del Parlamento, organo elettivo per antonomasia. In UE non è così. 1️⃣ Il processo legislativo parte a seguito di proposta da parte della Commissione Europea, proposta che viene inviata al Consiglio, al Parlamento UE e, per conoscenza, ai Parlamenti dei vari stati membri. La proposta può essere definita con procedura scritta (e quindi non vi è discussione) o con procedura orale, sottoponendola a discussione dei 26 Commissari. Laddove viene richiesta una votazione, la Commissione decide a maggioranza semplice. 2️⃣ N.B. La Commissione è l’unica istituzione dell’UE autorizzata ad avviare atti giuridici dell’UE. Il Consiglio e il Parlamento, entrambi a maggioranza semplice, possono SOLO richiedere alla Commissione di condurre studi o presentare proposte legislative, ma la Commissione non ha alcun obbligo di accettare tali richieste. Esistono delle eccezioni specifiche a questo, poche: a) su iniziativa di un quarto degli stati membri (quando la proposta riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale o la cooperazione di polizia) b) su raccomandazione della Banca centrale europea (su proposte riguardanti lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea) c) su richiesta della Corte di giustizia dell’UE (su questioni relative allo statuto della Corte, all’istituzione di tribunali specializzati presso il Tribunale, ecc.) d) su richiesta della Banca europea per gli investimenti 3️⃣ Dopo la presentazione della proposta, si passa alla prima lettura, in cui il Parlamento può accettarla o proporre degli emendamenti. A questo punto il Consiglio può accettare gli emendamenti ed adottarli, oppure bocciarli e rimandarli al Parlamento, tutto questo senza un limite di tempo. Prima che il Parlamento europeo esprima il suo parere, il Consiglio può adottare un “orientamento generale”. Il Consiglio usa questo documento per dare al Parlamento un’idea della sua posizione sulla proposta legislativa della Commissione. Un approccio generale può accelerare la procedura legislativa e facilitare il raggiungimento di un accordo tra il Parlamento e il Consiglio. 4️⃣ A questo punto, il Parlamento prende atto della posizione del Consiglio, con la seconda lettura. Il Parlamento può approvare, quindi l’atto è adottato, oppure rigettare e rinviarlo al Consiglio per una seconda lettura. 5️⃣ Fondamentale è comunque il parere della Commissione sugli emendamenti, perchè in base a quella cambiano le maggioranze richieste per poterli passare. Il Consiglio vota a maggioranza qualificata sugli emendamenti del Parlamento per i quali la Commissione ha espresso un parere positivo. Vota all’unanimità sugli emendamenti del Parlamento per i quali la Commissione ha espresso un parere negativo. Il Consiglio può solo reagire agli emendamenti del Parlamento. In questo caso, c’è la scadenza di tre mesi per ogni passaggio, con unica proroga di un mese. 6️⃣ Nel caso in cui il Consiglio non ha approvato tutti gli emendamenti del Parlamento in seconda lettura, interviene il Comitato di Conciliazione. È composto da un numero uguale di membri del Parlamento e di rappresentanti del Consiglio. Deve concordare un testo che sia accettabile per entrambe le istituzioni. Se il Comitato non concorda, la procedura termina e l’atto non è adottato. Se si arriva ad un accordo, l’atto torna a Parlamento e Consiglio per terza lettura (è il caso del DSA di cui abbiamo appena parlato). Il Comitato vota a maggioranza assoluta, deve essere convocato entro 6 settimane, con una possibile estensione a 8 settimane e ha poi 6 settimane per concordare un testo comune. (1/2)

Rossella Fidanza, [23/04/2022 12:21]
7️⃣ Si arriva alla terza lettura, nella quale entro 6 settimane dall’approvazione del testo comune, Parlamento e Consiglio devono procedere alla sua approvazione definitiva, pena la decadenza dell’atto legislativo. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, il Consiglio a maggioranza qualificata. Se il testo comune è approvato da entrambe le istituzioni, la legislazione viene pubblicata come direttiva, regolamento o decisione del Parlamento e del Consiglio. 8️⃣ Se una proposta legislativa viene respinta in qualsiasi fase della procedura, o se il Parlamento e il Consiglio non riescono a raggiungere un compromesso, la proposta non viene adottata e la procedura si conclude. Una nuova procedura può iniziare solo con una nuova proposta della Commissione. (2/2)

Strapotere della Commissione: illegittimo e totalitario

Rossella Fidanza
In tutto il procedimento legislativo della UE, deve essere chiaro quindi che

a) parte dalla Commissione, organo nominato e non elettivo

b) anche laddove la discussione passa a Parlamento e Consiglio, il peso della Commissione con i pareri sugli emendamenti proposti è ENORME, perchè a seconda di parere positivo o negativo variano le maggioranze richieste per la loro approvazione.

 

Grazie  al DSA, diventeranno illegali contenuti come questo:

AGENPARL – Igor Kirillov, capo delle truppe di protezione RCB delle forze armate russe, ha affermato che uno dei documenti ricevuti conferma che tutti gli studi ad alto rischio nei laboratori biologici ucraini sono stati condotti sotto la guida di specialisti degli Stati Uniti. Lo studio dei materiali ricevuti conferma il fatto che più di 140 contenitori con ectoparassiti di pipistrelli sono stati trasferiti dal laboratorio biologico di Kharkov all’estero. Lo ha annunciato giovedì il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche (RCB) delle forze armate russe Igor Kirillov.

“L’analisi dei materiali ricevuti conferma il fatto che più di 140 contenitori con ectoparassiti di pipistrelli – pulci e zecche – sono stati trasferiti all’estero dal laboratorio biologico di Kharkov”, ha detto Kirillov, osservando che il Pentagono è anche interessato agli insetti vettori che possono diffondersi pericolosi malattie infettive.

Coinvolgimento degli Stati Uniti

Uno dei documenti ricevuti dalle forze armate russe conferma che tutti gli studi ad alto rischio nei laboratori biologici ucraini sono stati condotti sotto la guida di specialisti degli Stati Uniti, ha affermato Kirillov.

 

Secondo lui, ciò è stato dimostrato dai materiali analizzati sul progetto UP-8, che mira a studiare il virus della febbre emorragica Crimea-Congo e gli hantavirus in Ucraina. “[I materiali] confutano chiaramente l’affermazione pubblica degli Stati Uniti secondo cui solo gli scienziati ucraini lavorano nei biolaboratori del Pentagono in Ucraina senza l’intervento dei biologi americani”, ha detto Kirillov.

 

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, ha sottolineato il capo delle truppe RKhBZ, hanno trattato con disprezzo gli specialisti ucraini. “Si attira l’attenzione sui salari estremamente modesti, per gli standard americani. Ciò indica una bassa valutazione della professionalità degli specialisti ucraini e la negligenza nei loro confronti da parte dei colleghi americani”, ha spiegato.

 

Kirillov ha osservato che la dichiarazione sulle buste paga conferma il fatto che l’Ufficio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pagato denaro per partecipare direttamente alla ricerca, senza coinvolgere intermediari.

Estensione del programma

I materiali studiati dalle forze armate della RF contengono proposte per espandere il programma biologico militare statunitense sul territorio dell’Ucraina, ha affermato Kirillov.

Secondo il capo delle truppe RKhBZ, in particolare, sono state trovate prove della continuazione dei progetti biologici completati UP-2, UP-9, UP-10, volti allo studio dei patogeni dell’antrace e della peste suina africana.

I documenti a disposizione delle forze armate russe confermano numerosi casi di trasferimento di campioni biologici di cittadini ucraini all’estero.

IL Progetto R-781

Il progetto R-781 degli Stati Uniti, sviluppato nei laboratori dell’Ucraina, ha studiato i pipistrelli come agenti di armi biologiche, ha affermato il capo delle truppe dell’RCB.

“Interessante il progetto R-781, dove i pipistrelli sono considerati portatori di potenziali agenti di armi biologiche. Tra le priorità ci sono lo studio dei patogeni batterici e virali che possono essere trasmessi dai pipistrelli all’uomo: gli agenti causali della peste, della leptospirosi, brucellosi, così come coronavirus e filovirus”, ha affermato Kirillov.

Trasporto di documenti

Gli Stati Uniti sono già riusciti a trasportare la maggior parte della documentazione e dei biomateriali dai biolaboratori di Kiev, Kharkov e Odessa a Leopoli e in Polonia, ha affermato Kirillov.

“Secondo le informazioni disponibili, gli americani sono già riusciti a evacuare la maggior parte della documentazione dai laboratori di Kiev, Kharkov e Odessa, inclusi database, biomateriali e attrezzature, all’Istituto di ricerca di epidemiologia e igiene di Leopoli e al consolato americano a città di Leopoli raccolte sul territorio della Polonia”, ha detto.

La dichiarazione di Nuland ha confermato indirettamente l’attuazione del programma biologico militare del Pentagono in Ucraina, ha affermato Kirillov.

Giovedì scorso, il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov, ha affermato che le forze armate russe hanno trovato prove nei documenti dei biolab ucraini che il Pentagono aveva finanziato la ricerca su un meccanismo di diffusione segreta di agenti patogeni mortali.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare speciale in Ucraina in risposta all’appello di aiuto dei leader delle repubbliche del Donbass. Ha sottolineato che i piani di Mosca non includono l’occupazione dei territori ucraini, l’obiettivo è la smilitarizzazione e la denazificazione del Paese. Come affermato dal ministero della Difesa russo, l’esercito russo non colpisce le città, ma disabilita solo le infrastrutture militari, quindi nulla minaccia la popolazione civile.

Cuore Immacolato di Maria, trionfa  sulle loro macchinazioni!

 

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