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domenica 5 settembre 2021

BYOBLU - La lettera degli studenti del Conservatorio di Milano contro il Green Pass ...atto di accusa anti Costituzione Italiana e Comunità Europea.



Milano, 3 Settembre 2021
Alla cortese attenzione de
Il Presidente Raffaello Vignali
Il Direttore Cristina Frosini
I docenti tutti
Il personale tecnico e amministrativo
e p.c. a
Tutti gli studenti del Conservatorio di Milano e i loro rappresentanti
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
I giornalisti e gli organi di stampa

Gentilissimi tutti,
scriviamo in risposta alle e-mail dei giorni 26 e 31 agosto 2021, riguardanti l’accesso alle Università e Istituzioni AFAM consentito solamente previa presentazione del Green Pass, obbligatorio per docenti, personale ATA e studenti, come da D.L. 111/2021 del 6 agosto. Siamo profondamente amareggiati nel constatare che tale provvedimento contrasta con i principi della Costituzione Italiana, che dovrebbero garantire il diritto al lavoro e allo studio a tutti i cittadini.

Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2


La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.

Considerando come gli articoli precedentemente citati siano parte della legge fondamentale dello Stato e abbiano quindi maggiore rilevanza rispetto a qualunque altra norma, che ad essi dovrebbe ispirarsi, ci chiediamo come sia stato possibile arrivare alla situazione attuale.

Teniamo a sottolineare come le generazioni precedenti hanno lottato e perso la vita per ottenere libertà che noi, oggi, diamo troppe volte per scontate e che sono state tolte a tutti coloro i quali hanno conservato libertà di scelta in merito alla propria salute rifiutando di sottoporsi a test diagnostici invasivi e non gratuiti ogni 48 ore, che per giunta hanno riportato un alto tasso di inattendibilità, certificato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità (cfr. rapporto ISS Covid-19 n. 46/2020) (1), o ad una campagna vaccinale sperimentale, la cui efficacia nell’arginare i contagi è presentata come relativa, ad esempio, nello stesso foglietto illustrativo della Pfizer (nota informativa del modulo di consenso vaccinale Comirnaty: « potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono e la durata della protezione non è nota » (2) e la cui sicurezza non è garantita (nota informativa Pfizer-BioNTech: « non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza » (3).

Calamandrei disse in una conferenza il 26 gennaio 1955:

La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.

E per questo, noi vogliamo far sentire la nostra voce, perché ci hanno sempre insegnato che solo con il dialogo e il confronto tra opinioni e non attraverso il conformismo, l’indifferentismo e la cieca obbedienza, si contribuisce al progresso dell’umanità.

Ci hanno insegnato che lo sviluppo di una persona libera avviene nel momento in cui essa è in grado di manifestare i propri punti di forza e la propria personalità attraverso lo studio di una particolare disciplina, o attraverso un lavoro esercitato con passione e libertà e speravamo che fossero proprio gli atenei e le scuole a difendere in prima linea il clima di libero dialogo e di inclusione, mentre è proprio da parte di questi ultimi che ora ci sentiamo vittime di una discriminazione che, di fatto, ha scarse evidenze scientifiche.

Per dimostrare tale affermazione elenchiamo in seguito svariati dati, riportando le relative fonti.

Consultando il sito dell’ISS si riscontra chiaramente come, rispetto al 2020 non ci sia stato alcun drastico calo di casi COVID-19 grazie all’avvento della campagna vaccinale e, anzi, un aumento drammatico delle
infezioni e dei decessi:

– periodo 18-31 maggio 2020: 6.350 nuovi casi, di cui 81 deceduti (4)
periodo 17-30 maggio 2021: 52.191 nuovi casi, di cui 99 deceduti (5)

– periodo 1 – 14 giugno 2020: 3.640 casi, di cui 42 deceduti (6)
periodo 31 maggio – 13 giugno 2021: 26.960 nuovi casi, di cui 87 deceduti (7)

– periodo 15-28 giugno 2020: 2.837 casi, di cui 27 deceduti (8)
periodo 14 – 27 giugno 2021: 12.427 nuovi casi, di cui 22 deceduti (9)

– periodo 6 – 19 luglio 2020: 2.746 casi, di cui 13 deceduti (10)
periodo 5 – 18 luglio 2021: 26.805 nuovi casi, di cui 21 deceduti (11)

– periodo 13 – 26 luglio 2020: 3.057 casi, di cui 21 deceduti (12)
periodo 12 – 25 luglio 2021: 48.498 nuovi casi, di cui 40 deceduti (13)

Per fare un ulteriore esempio, la pubblica sanità inglese, considerata un baluardo della campagna vaccinale, continua a pubblicare dati sempre meno confortanti riguardo l’efficacia della copertura garantita dai vaccini
effettuati sulla popolazione:

– briefing n. 13 al 27/05/2021: 12 morti totali, di cui 8 non vaccinati e 4 vaccinati (percentuale non vaccinati 66,67%) (14)

– briefing n. 14 al 3/06/2021: 17 morti totali, di cui 11 non vaccinati, 5 vaccinati e 1 ignoti (percentuale non vaccinati 64,71%) (15)

– briefing n. 15 al 11/06/2021: 42 morti totali, di cui 23 non vaccinati e 19 vaccinati (percentuale non vaccinati 54,76%) (16)

– briefing n. 16 al 18/06/2021: 73 morti totali, di cui 34 non vaccinati, 37 vaccinati e 2 ignoti (percentuale non vaccinati 46,58%) (17)

– briefing n. 17 al 25/06/2021: 109 morti totali, di cui 38 non vaccinati, 68 vaccinati e 3 ignoti (percentuale non vaccinati 34,86%) (18)

– briefing n. 18 al 9/07/2021: 257 morti totali, di cui 92 non vaccinati, 163 vaccinati e 2 ignoti (percentuale non vaccinati 35,80%) (19)

– briefing n. 19 al 23/07/2021: 460 morti totali, di cui 165 non vaccinati, 289 vaccinati e 6 ignoti (percentuale non vaccinati 35,87%) (20)

– briefing n. 20 al 6/08/2021: 742 morti totali, di cui 253 non vaccinati, 481 vaccinati e 8 ignoti (percentuale non vaccinati 34,10%) (21)

– briefing n. 21 al 20/08/2021: 1189 morti totali, di cui 390 non vaccinati, 783 vaccinati e 16 ignoti (percentuale non vaccinati 32,80%) (22)

Oltre ai numeri sopracitati, altri eventi testimoniano quanto le persone munite di Green Pass siano in grado di contagiarsi e di contagiare: si vedano i circa 1000 casi di positività a seguito del Festival di Veknipt a
Utrecht, in Olanda avvenuto il 3 e 4 luglio, la cui partecipazione era esclusivamente riservata a chi esibisse il “lasciapassare sanitario” (23), i 20 contagi emersi a bordo della nave Amerigo Vespucci, tutti riguardanti persone vaccinate con doppia dose (24), o l’aumento vertiginoso dei contagi in Israele (nazione con altissima copertura vaccinale), che contempla addirittura alcuni casi di positività, anche gravi, a seguito dell’inizio della somministrazione della terza dose (14 casi di cui due ospedalizzati) (25).

Si sottolinea anche come numerosi medici e scienziati, tra cui il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier, abbiano più volte affermato come vaccinare in massa durante un’epidemia non sia una mossa prudente, in quanto favorirebbe l’insorgenza di mutazioni del virus e di conseguenza di pericolose varianti (26), tesi che viene ragionevolmente confermata da tutti i dati sopraelencati.

Purtroppo, infine, la campagna vaccinale oltre a non essersi rilevata così efficace, sta generando molteplici effetti avversi (miocarditi, pericarditi, trombosi, infarti, emorragie cerebrali …), anche gravi, di cui né le case
farmaceutiche, né lo Stato, né i medici hanno voluto assumersi le responsabilità, le quali sono state scaricate, tramite consenso informato, sulla “libera scelta” dei cittadini, da mesi sottoposti ad una fortissima pressione mediatica, ora sfociata in obbligo surrettizio alla vaccinazione e ad un progressivo isolamento sociale.

Per i dati in riferimento a quest’ultima affermazione si vedano, ad esempio, i 199 casi documentati da quotidiani locali italiani nel solo periodo tra l’1 e il 15 luglio (27), il caso della diciottenne di Sestri Levante Camilla Canepa e i dati raccolti dall’Eudravigilance (banca dati europea di farmacovigilanza dell’EMA) che, al 31 luglio 2021, contavano per i soli paesi dell’Unione Europea un totale di 20.594 morti associate ai vaccini anti-Covid e un totale di 1.960.607 effetti avversi provocati dagli stessi (dei quali 968.870 gravi).

Alla luce di questi dati e considerando l’esistenza di protocolli farmacologici di terapia domiciliare che, come testimoniato, ad esempio, dai medici di ippocrateorg.org e del Comitato Cure Domiciliari Covid-19, si sono rivelati efficaci con oltre 60.000 pazienti guariti, continuiamo a porci domande relative al pensiero unilaterale secondo cui la vaccinazione sarebbe l’unica via d’uscita dalla pandemia.

Sulla base di tutte le evidenze sopracitate emerge quanto il Green Pass sia inutile dal punto di vista della tutela della sanità pubblica, poiché non garantisce la negatività di chi lo detiene e quanto invece rappresenti uno strumento politico di natura coercitiva, dal momento che toglie la libertà di usufruire della gran parte dei servizi pubblici, del diritto al lavoro e allo studio, offrendo come sola alternativa (oltre all’avvenuta guarigione dalla malattia) un trattamento sanitario invasivo e costoso (tampone diagnostico SARS-Cov-2).

Come potrebbe un simile mezzo garantire la ripresa delle attività universitarie in piena sicurezza?
La discriminazione effettuata dal “lasciapassare sanitario” è condannata, oltre che dalla Costituzione Italiana, anche da leggi europee ed internazionali:

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 21, comma 1: « È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. » (28)

– CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), art. 14: « Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. » (29)

– Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 2: « Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. » (30)

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 3: « Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. » (31)

In merito a quest’ultimo articolo è opportuno sottolineare anche che la necessità del consenso libero e informato si estende non solo al vaccino, ma a qualsiasi trattamento diagnostico sanitario ivi compresi i tamponi per l’accertamento dell’infezione da SARS-Cov-2 (cfr. L.145/2001 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano (32) e L. 217/2019 riguardo il consenso informato a qualsivoglia trattamento diagnostico e sanitario (33).

Considerando la stessa legge europea in materia di Green Pass si riporta il considerando 36 del regolamento UE 953/954 del 14 giugno 2021 (34) :

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate, o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. 

Ricordando che l’art. 9 del D.L. 52/2021 (35), che introduce il Green Pass prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021, si evince l’assoluta non obbligatorietà della “certificazione verde”, già disposta dal Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021 (36) :
« L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: – che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; – che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare. »

Infine, sulla base della circolare organizzativa riguardante l’obbligo di Green Pass per l’accesso al Conservatorio di Milano, viene stabilito che « in assenza del Green Pass, non è possibile accedere alla sede del Conservatorio di Milano per tutto il periodo di efficacia del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 e per le eventuali proroghe », quando nel D.L. 111/2021 del 6 agosto non è in alcun modo legittimata la negazione dell’accesso all’ateneo, la quale di fatto costituisce violenza privata (art. 610 c.p.) : « Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ».

Si conclude che la minaccia espressa di impedire l’accesso all’ateneo agli studenti sprovvisti di Green Pass, oltre ad integrare grave reato, costituisce anche un inadempimento contrattuale in relazione al contratto concluso, in relazione al corso di studi al quale gli studenti sono iscritti. Riconoscenti dell’impegno messo in atto dalla Direzione prima e durante questo periodo di emergenza sanitaria, ci auguriamo che i dubbi e le perplessità da noi sollevati in questa lettera possano trovare ascolto e abbiamo fede che il Conservatorio di Milano, così come tutte le Università italiane, ritorni ad essere un luogo in cui si costruiscono coscienze critiche, aperte al dialogo e sempre attive nel difendere la libertà.

Grazie per l’attenzione


Gli Studenti del Conservatorio di Milano contro il Green Pass

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