Con una maggioranza bulgara la Camera ha approvato il dl 44 che all’articolo 4 prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Ma c’è il comma 2 di suddetto articolo che può fare la differenza. Il comma recita: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’ obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Su questo comma ragioniamo dal punto di vista medico e legale insieme all’infettivologo ed epidemiologo Leopoldo Salmaso e l’avvocato Mauro Sandri i quali spiegano quali sono i mezzi di tutela concreta per i sanitari contro tale obbligo.
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