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venerdì 25 novembre 2016

31°) Leggete come “vorrebbero rottamare" l’Art. 120 della Costituzione.


PS: Ecco come il GovernoRenziPd prova a "truffare i cittadini italiani", con la scusa di..." modificare il solo": 
- Art. 70 - ( del Titolo  I   Sezione II  Parte  II - Ordinamento della Repubblica )
...in reltà ne modifica..."41"... profondamente e su linee  molto restrittive della "democrazia" voluta dai Padri Costituzionali che hanno voluto che  eventuali drastici cambiamenti ...dovessero essere votati dal popolo e non da maggioranze "bastarde"( vedi Pd con ALA(Verdini), Ncd (di Alfano) nate dal "mercato al ribasso dei Parlamentari e Senatori".
 Da domani le drastiche modifiche dei 41 Art. ...uno per uno...
 

umberto marabese   

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L'attuale Art. 120 della Costituzione:

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
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L'articolo 120 viene modificato in...:
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».-------------

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