A tal proposito L’ultima Legge di Stabilità apre una piccola rivoluzione: il Canone RAI scende da 113 a 100 euro, dev’essere pagato in un’unica soluzione e finirà come costo nella bolletta elettrica a partire da gennaio 2016. Ma andiamo con ordine, prendendo in esame tutto ciò che riguarda il canone, dall’importo al pagamento, fino alla disdetta, all’esenzione e al rimborso.
Disdetta del canone RAI
Al verificarsi di determinate situazioni, il contribuente può richiedere regolare disdetta del canone RAI all’Agenzia delle Entrate.
La disdetta può essere richiesta se:
- il contribuente cede a terzi tutti gli apparecchi capaci di ricevere radioaudizioni nitidamente e fornisce i dati (generalità e residenza) del nuovo detentore, dichiarando di non essere in possesso di un altro apparecchio.
- il contribuente richiede il suggellamento TV, ovvero di rendere inutilizzabili tutti i dispositivi attraverso la chiusura in appositi involucri. A tale disdetta va allegato il pagamento, tramite vaglia postale di 5,16 euro intestato a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino. Ufficio territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. Casella postale 22, 10121 – Torino (TO), indicando il numero di abbonamento del canone Tv nella causale.
- il contribuente richiede l’alienazione perché ha subito un furto o ha rottamato la TV. In tal caso va allegata la copia della ricevuta di rottamazione o della denuncia del furto fornendo comunicazione dettagliata.
Questi sono gli unici casi in cui contribuente italiano è libero di non pagare il canone RAI.
Per sapere a chi inviare la richiesta, utilizzate questa pagina.:
Disdetta del canone tv | ||||
La disdetta del canone tv, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi (ai sensi dell' art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246):.... La disdetta del canone tv, a seguito dei casi sopra descritti, denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta del canone tv denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal primo luglio. Qualora il contribuente abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso. Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta del canone tv senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre. Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento dal primo gennaio dell’anno successivo. Contemporaneamente all’invio della disdetta i contribuenti devono versare a: Ag. delle Entrate DP I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22 10121 – Torino Vaglia e Risparmi indicando nella causale il numero del Canone TV, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. Per rendere efficace la disdetta del canone tv, a qualsiasi titolo richiesta (per cessione, alienazione o suggellamento), il contribuente dovrà restituire la dichiarazione presente nel modulo sottostante debitamente compilata e firmata, barrando una delle opzioni indicate. Tale modulo dovrà essere compilato e spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate S.A.T. Sportello Abbonamenti TV Ufficio Torino 1 c.p. 22 – 10121 Torino Non appena lo Sportello Abbonamenti Tv - S.A.T. riceverà la dichiarazione di specie, valutata la completezza dei dati forniti, provvederà a definire la pratica di disdetta. Qualora il contribuente non fornisca le precisazioni indicate nel modello non sarà possibile aderire all'istanza e il canone alla televisione resterà a tutti gli effetti in vigore. Scarica Modulo | ||||
Come fare la disdetta del canone RAI
Al momento la disdetta del canone RAI se effettuata:
- entro il 31 dicembre dell’anno in corso, dispensa il contribuente dal pagamento già a partire dal 1 gennaio successivo;
- dopo il 1 gennaio ed entro il 30 giugno dell’anno in corso, dispensa il contribuente dal pagamento dal 1 luglio dello stesso, salvo che quest’ultimo non abbia già provveduto al versamento dell’intera annualità perché in tal caso non è previsto alcun rimborso.
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