1° - Pd Bersani: L'IMU è stata itrodotta con il d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (articoli
7, 8 e 9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 67 del 23 marzo 2011
con un "colpo di mano" dell'allora Governo mentre Tremonti era in
vacanza.
2° - Tremonti: «L'Imu era stata introdotta dal governo Berlusconi, ma a partire dal 2014, a invarianza di gettito, senza toccare la prima casa e senza rivalutazione della rendita catastale. Una cosa ben diversa dall'Imu di Monti. Il quale quando dice che l'Imu è un frutto malvagio ereditato dice il falso. E facendo della moralità la sua bandiera politica, ciò è immorale».
2° - Tremonti: «L'Imu era stata introdotta dal governo Berlusconi, ma a partire dal 2014, a invarianza di gettito, senza toccare la prima casa e senza rivalutazione della rendita catastale. Una cosa ben diversa dall'Imu di Monti. Il quale quando dice che l'Imu è un frutto malvagio ereditato dice il falso. E facendo della moralità la sua bandiera politica, ciò è immorale».
INIZIATIVA CIVILE CONTRO L’IMU SULL’ABITAZIONE.
L’IMU NON E’ UN’IMPOSTA SULLA PROPRIETA’ MA CONTRO LA PROPRIETA’.
PER QUESTO E’ INCOSTITUZIONALE.
L’IMU non è una imposta sulla proprietà, ma contro la proprietà ed il risparmio degli italiani.
Per questo, si può e si deve reagire per farne dichiarare l’incostituzionalità.
La reazione può essere sviluppata nelle seguenti quattro fasi:Per questo, si può e si deve reagire per farne dichiarare l’incostituzionalità.
Fase 1 – Istanza di rimborso.
Si può presentare al Comune istanza di rimborso dell’IMU pagata, corredata delle ricevute di pagamento.
L’azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF, ovvero un’azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” – individuali o collettivi - per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
Uno schema di istanza di rimborso può essere il seguente:
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PS: Credo possa essere una informazione utile.
umberto marabese
ISTANZA DI RIMBORSO (Versione pdf)
ISTANZA DI RIMBORSO (Versione .doc)
Fase 2 – Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
Decorsi 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell’IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
BOZZA DI RICORSO (Versione pdf)
BOZZA DI RICORSO (Versione .doc)
Fase 3 – Remissione degli atti alla Corte Costituzionale
È sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane – verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta- rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.
Fase 4 – Giudizio della Corte Costituzionale
L’IMU e’ una imposta incostituzionale. Piu’ che in se’, l’IMU e’ una imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui e’ stata congegnata ed imposta dal Decreto Legge n.201/2011 (cosiddetto “Salva Italia”!)
In particolare, i vizi costituzionali dell’IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilita’ nella previsione di criteri correttivi successivi.
Criteri di flessibilita’ che sono invece assolutamente necessari, dato che l’IMU e ‘ una imposta patrimoniale permanente. Una imposta che e’ stata dovuta nel 2012, ma che sara’ dovuta anche nel 2013, nel 2014, nel 2015, e cosi’ via all’infinito.
Un conto e’ infatti imporre un’imposta patrimoniale permanente in un contesto di economia normale, in equilibrio di mercato, con valori piu’ o meno stabili, con affitti e vendite normali, con conseguenti flussi di reddito sufficienti per pagare l’imposta.
Un conto e’ invece imporre un’imposta patrimoniale permanente nel durante di una gravissima crisi economica. Una crisi di cui l’IMU è essa stessa tra le principali cause, con il blocco del mercato, con il crollo dei valori, con le strade piene di cartelli "vendesi" o "affittasi", con la progressiva rarefazione dei connessi flussi finanziari.
E’ cosi’ che, nella meccanica dell’IMU, l’errore iniziale di elevazione improvvisa, verticale e quasi sempre senza senso della base imponibile, oltre ad essere sbagliato in sé, si moltiplica ed si amplifica irrazionalmente proprio con il progredire della crisi.
I valori immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realta’ stanno davvero scendendo o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale!
Con effetti perversi di dissociazione dell’IMU dai principi costituzionali di capacita’ contributiva e di eguaglianza tra i cittadini.
E’ così che, a parita’ di presupposto di imposta – ad esempio, uno stesso tipo di casa – ci sara’ chi la puo’ conservare, perche’ ha altri redditi sufficienti redditi per pagare l’IMU. Ci sara’ invece chi sarà costretto a venderla – la sua casa – perche’ privo di altri redditi con cui pagare l’IMU.
E’ questo un assurdo ulteriormente incostituzionale, perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla "proprieta’ dell’abitazione" e "tutela il risparmio", dall’altra parte l’IMU va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso ma il decesso della proprietà dell’abitazione; non tutela il risparmio ma attenta alla sua stessa principale base costitutiva.
E’ in questi termini che l’IMU cessa di essere una imposta sul patrimonio, per diventare una imposta contro il patrimonio!
E’ in questi termini che l’IMU si configura come un mostruoso mutante fiscale. All’origine, si pretendeva da parte del Governo che l’IMU fosse una imposta patrimoniale, per quanto pesante ma pur sempre un’imposta. Invece l’IMU ha subito perso questa forma, per diventare un vero esproprio senza indennizzo. Una prestazione imposta in forma ablativa, distruttiva, negativa. E cosi’ negativa da essere "suicida" per il fisco stesso, perche’ distruggendo la proprieta’, su cui insiste, l’IMU distrugge alla fine la sua stessa fiscale ragion d’essere.
Per tutte queste ragioni la legge istitutiva dell’IMU viola i seguenti principi costituzionali:
- "capacita’ contributiva" (art.53);
- " uguaglianza" tra i cittadini (art.3);
- favore per l’accesso popolare alla "proprieta’ dell’abitazione" (art.47) ;
- tutela del "risparmio" (art.47).
In questa fase, l’opinione pubblica ha un ruolo essenziale, non solo per creare una massa critica di ricorsi, ma anche per esercitare una pressione democratica sugli organi preposti a decidere, e
COMUNE DI ______________
AL SERVIZIO TRIBUTI _UFFICIO ICI
OGGETTO: Richiesta RIMBORSO
Il rimborso è dovuto se
l'imposta IMU complessiva (quota Comune + quota Stato) è superiore ad euro
12,00
Il sottoscritto/Ditta _____________________________________________
nato a
____________________________il ____________________________
residente/sede a ____________________Via
_______________________________
n.____________ C.F./ P.Iva
:__________________________________ Tel
n.__________________________________
e per esso/ legale
rappresentante: _____________________________________
Codice Fiscale___________________________________________
nato a _______________________il ______________e
residente a_____________________________
Via ________________________________________________n.
_____ Tel ___________________
CHIEDE
in considerazione della
incostituzionalità dell'IMU, per
violazione degli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione,
•
il rimborso delle seguenti somme pagate a titolo di IMU:
Anno ………. € ……………, anno ………... € ……….… , anno …………. € ……………
Anno ………. € ……………, anno ………... € ……….… ;
Le ragioni della incostituzionalità si possono
sintetizzare come segue. L'IMU e' una imposta incostituzionale per
effetto del meccanismo applicativo con cui e' stata congegnata ed imposta dal
Decreto Legge n.201/2011.
In
particolare, i vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla
scelta di sviluppo della sua base
imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di
colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed
in più senza flessibilita' nella
previsione di criteri correttivi successivi.
Criteri di flessibilita' che sono invece assolutamente
necessari, dato che l'IMU e ' una imposta patrimoniale permanente. E' cosi' che, nella meccanica dell'IMU, l'errore iniziale di elevazione
verticale della base imponibile si moltiplica e si amplifica irrazionalmente
con il progredire della crisi.I valori
immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realta' stanno davvero
scendendo o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale.
Con effetti perversi di dissociazione dell'IMU dai
principi costituzionali di capacita' contributiva e di eguaglianza tra i
cittadini. In
specie, a parità' di presupposto di imposta – ad esempio uno stesso tipo di
casa - ci sarà chi la può conservare
perché ha altri redditi sufficienti redditi per pagare l’IMU. Ci sara'
invece chi e' costretto a venderla - la sua casa - perché non ha altri redditi
con cui pagare l'IMU. E’ questo un assurdo
ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione
favorisce l'accesso alla "proprieta' dell'abitazione" e "tutela
il risparmio", dall'altra parte l'IMU va in direzione radicalmente
opposta: non favorisce l’accesso ma il decesso della proprietà dell’abitazione,
non tutela ma attenta alla base stessa del risparmio.
Allega i seguenti documenti:
• fotocopia bollettini
di pagamento Firma
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